TAR Napoli, sez. III, sentenza 2018-05-30, n. 201803549
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Testo completo
Pubblicato il 30/05/2018
N. 03549/2018 REG.PROV.COLL.
N. 04041/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4041 del 2013, proposto da:
G G, rappresentato e difeso dall'avvocato G A, con domicilio ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del T.A.R. e domicilio digitale: avv.gioacchinoabete@pec.it;
contro
Comune di Somma Vesuviana, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell'ordinanza n. 49 del 30/4/2013 del Responsabile della P.O. 3, con la quale è stata ordinata la sospensione di ogni lavoro eventualmente in corso ed ingiunta l’eliminazione o rimozione delle opere abusivamente realizzate, ripristinando lo stato dei luoghi alla Via Micco n. 21;
di ogni altro atto sotteso, preordinato, connesso e conseguente, tra cui la richiamata relazione dell'UTC prot. n. 6520 del 28/3/2012.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore per l'udienza smaltimento del giorno 18 maggio 2018 il dott. G E; nessuno è presente per la parte;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso ritualmente proposto è impugnata l’ordinanza con cui, ai sensi degli artt. 27 e 31 del D.P.R. n. 380 del 2001, è stata ingiunta la demolizione delle opere abusive realizzate dal ricorrente e consistenti – come descritto nel provvedimento – nella “realizzazione, sul terrazzo al piano primo fabbricato esistente, di una copertura a falda inclinata in legno lamellare in assenza di titoli autorizzativi. Tale copertura è composta per circa mq 16,00 con altezza minima di 2,50 e max 3,30 aperta per due lati, e per circa 20,00 mq con altezza minima di 2,50 e max 3,80 chiusa per quattro lati”.
È denunciata la violazione degli artt. 3, 42 e 97 Cost. e delle invocate disposizioni di legge, oltre all’eccesso di potere sotto più profili.
Il Comune non si è costituito in giudizio.
L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza del 25/10/2013 n. 1667.
All’udienza pubblica del 18 maggio 2018 il ricorso è stato assegnato in decisione.
DIRITTO
1. - L’ordine di demolizione è avversato dal ricorrente sostenendo che:
- era necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento;
- occorreva motivare sul pubblico interesse alla demolizione di opere esistenti da lungo tempo (coeve all’edificazione del fabbricato, antecedente al 1942), consistenti in un piccolo locale caldaia;
- quest’ultimo costituisce un volume tecnico non assoggettato a permesso di costruire e privo di autonomia funzionale;
- è insussistente il contrasto con gli interessi paesaggistici, essendo stata realizzata l’opera prima dell’imposizione dei relativi vincoli.
Le censure sono infondate.
1.1. È pacificamente escluso che i provvedimenti repressivi degli abusi edilizi debbano essere preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento, attesa la