TAR Salerno, sez. I, sentenza 2021-01-07, n. 202100042
Sentenza
7 gennaio 2021
Sentenza
7 gennaio 2021
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Sul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 07/01/2021
N. 00042/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00980/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso avente numero di registro generale 980 del 2014, proposto da
- C.N.S. Consorzio Nazionale Servizi società cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Greco, con domicilio digitale in atti;
- Consorzio stabile Miles servizi integrati, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Greco, con domicilio digitale in atti;
- Curatela del Fallimento del Consorzio stabile Miles, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Pia Cavallaro, con domicilio digitale in atti;
contro
- II Circolo Didattico di Nocera Inferiore non costituito in giudizio;
- Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Salerno, presso i cui uffici, ope legis, è domiciliata, in Salerno, al corso Vittorio Emanuele n. 58;
per l'accertamento
- dell’illiceità dell'art.12 del contratto normativo sottoscritto in data 28/12/06, del diritto del ricorrente all'adeguamento del prezzo d'appalto e alla sua revisione e per la conseguente condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento del compenso revisionale maggiorato di interessi moratori.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero intimato
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, all’udienza pubblica del giorno 22 settembre 2020, il Primo Referendario avv. Benedetto Nappi;
Uditi per le parti i difensori presenti, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Parte ricorrente, nella qualità di aggiudicataria della gara indetta dal Ministero intimato per la fornitura dei servizi di cui al bando pubblicato nella G.U.R.I., parte II, n. 52 del 3 luglio 2006, con atto depositato in data 12 maggio 2014, ha chiesto l’accertamento del diritto alla percezione di un maggiore compenso, nonché quello alla revisione del prezzo di appalto ai sensi e per gli effetti dell’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006, e la conseguente condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento del compenso revisionale, maggiorato di interessi moratori ex d.lgs. n. 231/02.
2. L’Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha concluso per l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.
3. In data 5 febbraio 2016 è stata depositata agli atti di causa una memoria di parte ricorrente in cui, tra l’altro, si legge: «con la presente memoria si costituiscono in giudizio il C.N.S. Soc. Coop. quale mandataria capo-gruppo del "RTI", ed il "Consorzio Miles" quale mandante, a mezzo del loro sottoscritto nuovo difensore, avv. Luigi Imperlino, nominato in sostituzione dell'avv. Fabrizio Greco, il quale, con pec del 4.8.2015, ha comunicato la cessazione del rapporto professionale (doc. n. 3)».
3.1. Tale costituzione in giudizio risulta inammissibile, posto che in essa: a) si produce procura generale alle liti non recante alcuno specifico riferimento al presente giudizio; b) è mancante una procura speciale alle liti di data certa