TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2021-05-28, n. 202106324

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2021-05-28, n. 202106324
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202106324
Data del deposito : 28 maggio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/05/2021

N. 06324/2021 REG.PROV.COLL.

N. 04938/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4938 del 2015, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato M A, domiciliato in via digitale come da pubblici registri e con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, via Aurelia, 714;

contro

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Ministero della Difesa, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in via digitale come da pubblici registri e con domicilio fisico in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del provvedimento del 23.12.2014, n. 1289/1-2-AV/DOC di prot. 2011, notificato in data 12.1.2015, nonchè del provvedimento n. M_D

GMIL

0927084 in data 13.5.2014, notificato in data 12.1.2015 nei quali viene significato che il ricorrente, collocato in congedo per infermità, non riunisce il possesso dei requisiti previsti per la nomina a sottotenente della riserva di complemento dell'Arma dei Carabinieri;

nonché per il risarcimento danni.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e di Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 maggio 2021 il dott. Fabrizio D'Alessandri, celebrata nelle forme di cui all’art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in l. n. 176/2020, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Parte ricorrente ha proposto, in data 30 settembre 2011, istanza di promozione al grado di Sottotenente di Complemento nei Ruoli speciali degli Ufficiali ai sensi dell'art.4 del D.L. 31.1.2008 n. 8, non ottenendo un riscontro positivo.

In particolare, l’Amministrazione, con la comunicazione del 20 dicembre 2011, ha significato che in merito all’istanza presentata per ottenere la promozione ai sensi dell'art. 1084 del D.Lgs. n. 66/2010 (nel quale è stato trasportato l’art. 4 del D.L. 31.1.2008 n. 8) la documentazione in possesso dell'Ufficio “non consente l'esaustiva valutazione dei fatti, ai fini dell'applicazione della normativa in oggetto, per stabilire se le patologie che hanno determinato il giudizio di non idoneità al s.m.i. (specialmente quelle relative ai punti 1,5,7 e 8 del giudizio diagnostico del verbale n. A11102854 del 21.9.2011 della I C.M.O. di Roma) siano state riportate in servizio e per causa di servizio durante l'impiego in attività operative e/o addestrative”.

Il medesimo ricorrente, in data 14.10.2013, ha proposto ulteriore istanza tesa ad ottenere l'applicazione dell'art. 1004 del D.Lgs. n. 66/2010, come già richiesto nella precedente istanza precedente istanza in data 30.9.2011, per l'accesso al Ruolo di Complemento nei superiori gradi degli Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri.

L’Amministrazione con provvedimento n. M_D

GMIL

0927084 del 13.5.2014 ha confermato il contenuto della nota 199477/AI del 29 ottobre 2013 secondo cui l'interessato, collocato in congedo per infermità, “non riunisce il possesso dei requisiti previsti per la nomina a Sottotenente della riserva di complemento dell'Arma dei Carabinieri previsti dalla normativa vigente (art 1004 del decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010)” e con provvedimento del 23.12.2014, n. 1289/1-2-AV/DOC di prot. 2011 ha rigettato le istanze per l’assenza dei presupposti rispettivamente di cui agli artt. 1084 e 1004 del decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010.

Parte ricorrente ha impugnato i provvedimenti indicati, formulando articolati motivi di ricorso, chiedendo, altresì, la condanna al risarcimento del danno.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata resistendo al ricorso.

DIRITTO

1) Con il ricorso in esame, il ricorrente ha, in sostanza, chiesto, congiuntamente e non distinguendo esattamente i due aspetti, il riconoscimento del suo diritto, da un lato, alla promozione al grado superiore al giorno precedente la cessazione dal servizio, ai sensi dell’art. 1084 del D.Lgs. 15/03/2010, n. 66, applicabile al militare deceduto o divenuto permanentemente inidoneo al servizio per ferite, lesioni o malattie riportate in servizio e per causa di servizio, e, dall’altro, il riconoscimento del diritto a essere nominato ufficiale di complemento dell'Arma dei carabinieri, ai sensi dell’art. 1004 del medesimo D.Lgs. 15/03/2010, n. 66, in quanto, all’atto della cessazione dal servizio, per collocamento a riposo, avrebbe compiuto il periodo minimo di servizio prescritto.

L’Amministrazione ha rigettato entrambe le istanze, per carenza dei presupposti, specificando, quanto alla prima, che non risulterebbe la riconducibilità a causa di servizio delle infermità che hanno comportato il congedo del militare, e, quanto alla seconda, che non vi sarebbero i presupposti per l’accoglimento.

Nell’impugnare gli atti di diniego parte ricorrente ha, innanzitutto, dedotto dei vizi procedimentali, nonché ha sollevato il difetto di motivazione degli atti impugnati.

La tesi di parte ricorrente è quella di versare nell’ipotesi di cui all’art. 1084 del D.Lgs. 15/03/2010, n. 66, stante, al contrario di quanto dedotto dall’Amministrazione, l’intervenuto riconoscimento della riconosciuta riconducibilità a causa di servizio delle patologie sofferte consistenti-OMISSIS-.

Al contempo il medesimo ricorrente ha rilevato il suo diritto al riconoscimento alla nomina a Sottotenente della riserva di complemento dell'Arma dei Carabinieri, per compiuto il periodo minimo di servizio prescritto al momento del collocamento a riposo.

L’Amministrazione sostiene, in sede difensiva, l’irrilevanza dei profili procedimentali sollevati dal ricorrente e, sotto il profilo sostanziale, l’inapplicabilità sia dell’art. 1084 del D.Lgs. 15/03/2010, n. 66, per non essere le patologie riconosciute come derivanti da causa di servizio conseguenza immediata e diretta di un’attività operativa o addestrativa espletata in servizio, sia dell’art. 1004, che non sarebbe applicherebbe al militare collocato a riposo per infermità.

2) Il Collegio, quanto al diritto alla promozione ex art. 1084 del D.Lgs. 15/03/2010, n. 66, osserva come questo articolo, nel testo vigente ratione temporis, prevede che “1. Ai militari appartenenti ai ruoli dei marescialli, musicisti, sergenti, volontari in servizio permanente, nonché agli ufficiali ausiliari e ai volontari in ferma delle Forze armate, e ruoli e categorie corrispondenti dell'Arma dei carabinieri, deceduti o divenuti permanentemente inidonei al servizio per ferite, lesioni o malattie riportate in servizio e per causa di servizio durante l'impiego in attività operative o addestrative, è attribuita la promozione al grado superiore il giorno precedente la cessazione dal servizio, previo parere favorevole della competente commissione d'avanzamento, che tiene conto delle circostanze nelle quali si è verificato l'evento. La promozione è attribuita anche oltre il grado massimo previsto per il ruolo…”.

Secondo giurisprudenza, anche di questo T.A.R. (Sez. II ter, n. 707/2020) non è sufficiente che l’infermità sia riconosciuta come dipendente da causa di servizio ma la disposizione in esame richiede che l’evento (ferita, lesione o malattia) che comporta la morte o la permanente inidoneità al servizio sia conseguenza immediata e diretta di un’attività operativa o addestrativa espletata in servizio.

La necessità di un nesso di causalità diretto ed immediato si evince dalle locuzioni utilizzate dal legislatore il quale prevede che l’evento si verifichi non solo per “causa di servizio” ma anche “in servizio… durante l'impiego in attività operative o addestrative”.

L’espressa utilizzazione di quest’ultima locuzione aggiuntiva vuole significare che l’infortunio o la morte devono essere direttamente riconducibili a una specifica attività operativa o di addestramento di servizio e ciò è coerente con la ratio premiale della normativa in esame volta ad attribuire il beneficio a colui che non abbia avuto, per il repentino verificarsi di episodi specifici, il tempo di maturare il periodo necessario per l’avanzamento.

Una simile impostazione è confermata anche dal compito che l’art. 1084 d.lgs. n. 66/10 attribuisce espressamente alla Commissione di avanzamento di valutare le “circostanze nelle quali si è verificato l’evento”;
la previsione di tale specifico giudizio si spiega solo se si considera che lo stesso ha a oggetto proprio l’accertamento di un nesso di causalità diretta ed immediata tra evento ed inidoneità mentre se si dovesse attribuire rilevanza anche alla mera esistenza di fattori concausali, come prospetta il gravame, sarebbe sufficiente il giudizio della competente commissione medica ospedaliera.

Infatti, come risulta dall’espressione “che tiene conto delle circostanze nelle quali si è verificato l'evento”, la norma non prevede che la promozione consegua automaticamente al fatto che sia stata riconosciuta l’infermità per causa di servizio connessa all'impiego in attività operative o addestrative. Il legislatore ha previsto una valutazione ulteriore, relativa, per l’appunto, alla specifiche circostanze che hanno dato causa all’evento e non può condividersi la tesi secondo cui la disposizione richiede solo che l'infermità per causa di servizio sia sopravvenuta durante l'impiego in attività operative o addestrative (T.A.R. Sicilia Catania, n. 1060/2021).

Del resto, la ratio della disciplina è quella “di consentire l’avanzamento anche ai militari che sono cessati dal servizio a causa di infermità o lesioni giudicate dipendenti da causa di servizio prima di aver compiuto il prescritto periodo di permanenza nel grado rivestito per poter accedere alle procedure di avanzamento al grado superiore. Peraltro, pur nel caso di concorso di patologie il beneficio può essere ammesso solo quando almeno una di esse sia conseguenza immediata e diretta di attività di addestramento e operativa in servizio.

Nel caso di specie, tuttavia, pur se l’amministrazione ha sostenuto in sede difensiva quest’ultima tesi, rilevando che, a suo avviso, la permanente inidoneità al servizio non sia stata conseguenza immediata e diretta di un’attività operativa o addestrativa espletata in servizio, il provvedimento di rigetto ha espressamente denegato l’istanza per l’assenza del riconoscimento della conseguenza come causa di servizio dell’infermità, che è sicuramente un quid minus rispetto alla valutazione di conseguenzialità immediata e diretta prevista dalla norma e dalla stessa affidata al parere della competente commissione d'avanzamento, che tuttavia non è stata operata.

Il riconoscimento della derivanza da causa di servizio dell’infermità è, infatti, una circostanza minima necessaria alla seconda valutazione, che è oggettivamente e formalmente rilevabile in base agli atti di riconoscimento della stessa Amministrazione.

Nel caso di specie, l’assenza del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità, che ha motivato il rigetto, risulta smentita per tabulas dagli atti depositati in giudizio dal ricorrente e dalle sue assunzioni non oggetto di contestazione, che attestano l’intervenuto riconoscimento di diverse infermità come ascrivibili a causa di servizio (-OMISSIS- stante i decreti ministeriali n. 700/E in data 16.5.2008, n. 2860 in data 1.10.2009, n. 3231 in data 23.8.2010).

Il provvedimento di diniego deve, quindi, essere annullato per difetto di motivazione.

Né la tesi dell’assenza del nesso di conseguenzialità sostenuta in sede difensiva dall’Amministrazione può essere vagliata funditus in questa sede risultando il frutto di un’inammissibile integrazione postuma della motivazione, non consentita in sede meramente difensiva, a maggior ragione nell’ipotesi in esame dove la stesa norma attribuisce la predetta valutazione a un organo specifico quale la commissione d'avanzamento.

3) Quanto al motivo di ricorso inerente al profilo del rispetto dell’art. 1004 del d. lgs. n. 66/10, e al diritto ad essere nominato ufficiale di complemento dell'Arma dei carabinieri ai sensi di questo articolo, lo stesso si rivela infondato.

Il citato art. 1004, nel testo ratione temporis vigente, recita “i marescialli aiutanti dell'Arma dei carabinieri all'atto della loro cessazione dal servizio possono conseguire, a domanda, la nomina a ufficiale di complemento dell'Arma dei carabinieri, se hanno acquisito in via normale diritto al collocamento a riposo per avere compiuto il periodo minimo di servizio prescritto. 2. …. Le nomine hanno luogo, secondo l'età, nelle categorie del complemento o della riserva di complemento”

Nel caso di specie, il ricorrente, in conformità con quanto previsto per la sua età, ha chiesto la nomina a Sottotenente nella riserva di complemento.

L’Amministrazione sostiene che il ricorrente, essendo stato posto in congedo assoluto a causa di infermità non può rientrare nell’ambito di applicazione della norma relativa solo al personale in congedo rientrante nella categoria del complemento, ai sensi del primo comma dell'art. 880 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, e non al personale in congedo assoluto per infermità, come il predetto ricorrente. Il ricorrente, invece, ritiene che lo status di militare, con l’applicazione dell’intero complesso normativo attinente si conservi anche dopo il congedo, richiamando, tra l’altro, le previsioni del comma 6 dell’art. 880 e dell’art. 982 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

Il Collegio ritiene di aderire alla tesi dell’Amministrazione in quanto effettivamente l’articolo in questione si palesa applicabile ai militari della categoria del complemento e non a quelli in congedo assoluto per infermità, come il ricorrente, che non è più reimpiegabile in servizio;
ciò tanto è vero che, ai sensi del comma 6 dell’art. 880 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66l, essendo in congedo assoluto, non è più vincolato a obblighi di servizio attivo in tempo di pace, in tempo di guerra o di grave crisi internazionale;
conservando solo il rado e l'onore dell'uniforme, che può essere indossata in base alle disposizioni di ciascuna Forza armata o del Corpo della Guardia di finanza.

4) In ordine a quest’ultimo aspetto sono, inoltre, da rigettare le censure inerenti al difetto di motivazione, all’omessa allegazione degli atti richiamati nel provvedimento gravato e al mancato rispetto dell'art. 10 della legge n. 241/90, perché gli atti gravati non hanno dato ragione del mancato accoglimento di tali osservazioni.

La motivazione degli atti gravati si palesa, infatti, sufficiente, richiamando, seppure succintamente, l’assenza dei presupposti di legge e specificamente richiamando le relative norme. Ciò a maggior ragione tenendo presente la natura vincolata degli atti gravati.

Allo stesso modo non costituisce vizio del procedimento la mancata allegazione degli atti richiamati dai gravati provvedimenti del 23.12.2014, n. 1289/1-2-AV/DOC di prot. 2011e n. M_D

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