TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2018-02-28, n. 201802202

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2018-02-28, n. 201802202
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201802202
Data del deposito : 28 febbraio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/02/2018

N. 02202/2018 REG.PROV.COLL.

N. 10294/2004 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10294 del 2004, proposto da:
P F, rappresentato e difeso dall'avv. F R, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Gregorio VII, 396;

contro

Ministero degli Affari Esteri, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero della Difesa, non costituito in giudizio;

per il riconoscimento:

- del diritto alla retribuzione del lavoro straordinario svolto quale addetto alla sicurezza dell'Ambasciata italiana in Bangkok dal 30.8.97 al 3.9.01;

- della collocazione nel 5^ livello retributivo, quale Appuntato scelto, in relazione all'attività lavorativa prestata nel suddetto periodo;

- dell'indennità di trasferimento prevista dall'art. 1 L. n. 100/87, con particolare riferimento all'art. 3 L. 2 aprile 1979, n. 97;

d) il riconoscimento dell'indennità integrativa speciale prevista dall'art. 2, comma 12 D.L. 21.9.87 per il suddetto periodo


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 2 febbraio 2018 il dott. A T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso al TAR Lazio notificato il 1 ottobre 2004, il ricorrente, Appuntato scelto dei Carabinieri, ha chiesto:

a) il riconoscimento del diritto alla retribuzione del lavoro straordinario svolto quale addetto alla sicurezza dell'Ambasciata italiana in Bangkok dal 30 agosto 1997 al 3 settembre 2001;

b) il riconoscimento della collocazione nel 5^ livello retributivo, quale Appuntato scelto, in relazione all'attività lavorativa prestata nel suddetto periodo;

c) il riconoscimento dell'indennità di trasferimento prevista dall'art. 1 L. n. 100/87, con particolare riferimento all'art. 3 L. 2 aprile 1979, n. 97;

d) il riconoscimento dell'indennità integrativa speciale prevista dall'art. 2, comma 12, D.L. 21 settembre 1987, per il suddetto periodo.

Deduce il ricorrente i seguenti fatti.

L'odierno ricorrente, Appuntato scelto dei Carabinieri, ha prestato servizio presso l'Ambasciata d'Italia a Bangkok con funzioni di Commesso Capo dal 31 agosto 1997 a1 3 settembre 2001.

Il ricorrente è stato destinato presso la suddetta Ambasciata con D.I. n. 2879 del 19 maggio 1997, a decorrere dal 31 agosto 1997, come risultante dalla nota n. 032/0013453 dell'11 giugno 1997.

Decretata la cessazione del ricorrente, per esigenze di servizio, dall'Ambasciata d'Italia in Bangkok, il ricorrente, destinato al Ministero, ha firmato il verbale di cessazione dall'Ambasciata di Bangkok in data 3 settembre 2001.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione, deducendo la infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.

All’udienza straordinaria del 2 febbraio 2018, il ricorso è stato trattenuto in decisione dal Collegio.

Il ricorso è infondato.

Per quanto concerne la richiesta di riconoscimento del diritto alla retribuzione del lavoro straordinario svolto quale addetto alla sicurezza dell'Ambasciata d'Italia in Bangkok, occorre rilevare che il carattere onnicomprensivo dell'indennità per servizio all'estero dei militari destinati a prestare servizio al di fuori del territorio nazionale con conseguente esclusione della corresponsione del richiesto compenso per lavoro straordinario, risulta affermato dalla più recente giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. St., sez. IV, sentenza 31 marzo 2009, n. 2014;
id. 15 luglio 2008, n. 3550 e 15 maggio 2008, n. 2248), in aderenza alla norma sopravvenuta dell'art. 39 vicies semel, comma 39, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273(convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 23 febbraio 2006, n. 51) che così dispone: “L'articolo 1 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, gli articoli 1, primo comma,, lettera b), e 3 della legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge 27 dicembre 1973, n. 838, si interpretano nel senso che i trattamenti economici ivi previsti hanno natura accessoria e sono erogati per compensare disagi e rischi collegati all'impiego, obblighi di reperibilità e disponibilità ad orari disagevoli, nonché in sostituzione dei compensi per il lavoro straordinario”.


Trattasi, con ogni evidenza, di norma che non ha carattere innovativo, essendo soltanto finalizzata ad eliminare i dubbi emersi con riguardo alle modalità di applicazione della normativa in discorso, e che ha, quindi, carattere meramente interpretativo, risultando per sua natura retroattiva.

In particolare, come previsto all'art. 171 del D.P.R. n. 18/67, così come modificato dall'art. 5 del D. Lgs. 27 febbraio 1998, n. 62, l'indennità di servizio all'estero (ISE) e le relative maggiorazioni non assumono natura retributiva;
si tratta infatti di un trattamento economico del tutto peculiare, di natura omnicomprensiva, volto a compensare il lavoratore per tutti gli oneri connessi al servizio all'estero, ivi comprese quindi le eventuali prestazioni di lavoro straordinario.

In relazione alla fattispecie " servizio prestato all'estero ", l'articolo 170 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, infatti, stabilisce che " il personale dell'Amministrazione degli affari esteri, oltre allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno... ...percepisce, quando è in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di I categoria, l'indennità di servizio all'estero, stabilita per il posto di organico che occupa, nonché le altre competenze eventualmente spettanti in base alle disposizioni del presente decreto. Nessun'altra indennità ordinaria e straordinaria può essere concessa, a qualsiasi titolo, al personale suddetto in relazione al servizio prestato all'estero in aggiunta al trattamento previsto dal presente decreto ".

Il disposto di tale norma corrisponde, nel contenuto, a quello di cui all'art. 15 della legge 27 dicembre 1973, n. 838, laddove si dispone che " Nessuna indennità ordinaria o straordinaria può essere concessa, a qualsiasi titolo, al personale di cui alla presente legge, in relazione ed in dipendenza del servizio prestato all'estero, in aggiunta al trattamento stabilito dalla legge medesima ".

Inoltre, il già citato articolo 171 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 sottolinea come " l'indennità di servizio all'estero non ha natura retributiva essendo destinata a sopperire agli oneri derivanti dal servizio ed è ad essi commisurata. Essa tiene conto della peculiarità della prestazione lavorativa all'estero, in relazione alle specifiche esigenze del servizio diplomatico-consolare ".

Peraltro, come precisato dalla Avvocatura dello Stato nella memoria depositata in data 30 dicembre 2017, il MAE ha concluso un accordo con le organizzazioni sindacali, nel quale è disciplinata anche la prestazione di attività lavorative all'estero oltre l'orario d’obbligo;
in nessuna norma di tale accordo è messo in discussione il principio in base al quale l'indennità di servizio all'estero è onnicomprensiva e non può, quindi, formare oggetto di maggiorazione per lavoro straordinario.

La prestazione di lavoro oltre l'orario d'obbligo dà, al contrario, diritto ad un recupero secondo le modalità stabilite.

Tale conclusione, peraltro, è confermata dal disposto di cui all’art. 39- vicies semel , comma 39, del D.L. 30.12.2005 n. 273, di interpretazione autentica dell'art. 4, comma 1, lettera a), della L. 27 dicembre 1973, n. 838 e degli artt. 1, primo comma, lettera b), e 3 della L. 8 luglio 1961, n. 642.

In particolare, la suddetta norma ha disposto che gli articoli in oggetto vadano interpretati nel senso che " i trattamenti economici ivi previsti hanno natura accessoria e sono erogati per compensare disagi e rischi collegati all'impiego, obblighi dì reperibilità e disponibilità ad orari disagevoli, nonché in sostituzione dei compensi per il lavoro straordinario ".

Detta interpretazione della L. n. 838/1973, peraltro, corrisponde alla posizione assunta dalla stessa Arma dei Carabinieri.

Come risulta dal Messaggio dell'Ispettorato Generale del MAE n. RIT/125/P 254548 del 12 luglio 2006, il Comandante dei Carabinieri del MAE, in relazione a quesiti rivolti da alcune Sedi in materia dì prestazione dì lavoro straordinario e fruizione dei riposi settimanali da parte del personale dell'Arma dei Carabinieri, ha ritenuto di precisare che “ 1. La legge 838/1973 nega la corresponsione di compenso straordinario per le ore prestate in eccedenza al servizio settimanale (ad oggi 36 ore), pur non fornendo indicazioni circa l'eventuale recupero compensativo delle stesse;

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