TAR Aosta, sez. I, sentenza 2009-06-17, n. 200900047

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Aosta, sez. I, sentenza 2009-06-17, n. 200900047
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Aosta
Numero : 200900047
Data del deposito : 17 giugno 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00071/2008 REG.RIC.

N. 00047/2009 REG.SEN.

N. 00071/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 71 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
F C, rappresentato e difeso dall'avv. G S, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tribunale Amministrativo, in Aosta, piazza Accademia S. Anselmo, 2;

contro

Comune di Challand-Saint-Victor, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. A Q, presso il cui studio, in Aosta, via Festaz, 52, ha eletto domicilio;

per l'annullamento

a) - della diffida prot. u.t. 3335/10/1 del 16 giugno 2008, n. 1/2008, relativa alla demolizione ed alla messa in pristino dell'intera area a catasto foglio 3 mappali 231 ed ex 232;

- per quanto occorra, dell'ordinanza prot. 3205/10/1 del 4 giugno 2008, n. 7/2008, di sospensione dei lavori;

b) dell'atto prot. 4548/10/1, del 25 agosto 2008, di rigetto denuncia di inizio attività n. 36/2008 presentata l'11 agosto 2008;

c) dell' ordinanza di demolizione n. 22/2008, del 30 ottobre 2008, impugnata con motivi aggiunti notificati al Comune di Challand Saint Victor e depositati in segreteria il 18 dicembre 2008;

Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Challand-Saint-Victor;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 maggio 2009 il cons. M F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

1. – Con il ricorso si espone in fatto quanto segue:

- in data 2 maggio 2005 il signor F C presentava al Comune di Challand-Saint-Victor denuncia di inizio attività per l’esecuzione - nell’area di sua proprietà, sita in tale Comune (censita a catasto al foglio 3, mappali 231 ed ex 232) ed inserita dal piano regolatore in zona agricola - di una serie di interventi consistenti nel rifacimento di muri, nel ripristino di terrazzamenti, nella realizzazione di una vasca di raccolta acqua e di un deposito attrezzi, nonché nella sistemazione del verde;

- in data 4 giugno 2008 il Sindaco del Comune di Challand-Saint-Victor emanava ordinanza di sospensione dei lavori;

- in data 16 giugno 2008 lo stesso Sindaco – richiamando quanto accertato nel corso del sopralluogo effettuato il 3 giugno 2008 (e verbalizzato il successivo 9 giugno) - diffidava il signor C a “provvedere alla demolizione ed alla messa in pristino dell’intera area . . . entro il termine di 60 giorni” dalla data di notifica del provvedimento;

- in data 11 agosto 2008 il signor C presentava denuncia di inizio attività per il completamento delle opere oggetto della precedente denuncia e per la trasformazione della vasca di accumulo in piscina;

- in data 25 agosto 2008, con atto a firma del Sindaco e del responsabile del servizio, quest’ultima denuncia di inizio attività veniva “respinta”.

2. - Con il ricorso introduttivo – notificato al Comune di Challand-Saint-Victor il 19 settembre 2008 - il signor C ha impugnato la diffida a demolire (insieme, per quanto occorra, all’ordinanza di sospensione dei lavori), nonché il “rigetto” della denuncia di inizio attività presentata a seguito della comunicazione della diffida.

Il Comune di Challand-Saint-Victor si è costituito in giudizio sostenendo l’infondatezza dei motivi di impugnativa.

3. – Con motivi aggiunti – notificati al Comune il 20 novembre 2008 - il ricorrente ha poi impugnato il provvedimento 30 ottobre 2008, n. 5711-10/1 con cui il Sindaco gli ha ordinato il ripristino dello stato dei luoghi e la “demolizione di tutto quanto realizzato in assenza di titolo abilitativo”.

4. – All’udienza del 13 maggio 2009 – cui su richiesta del ricorrente è stata rinviata la discussione già fissata dapprima al 18 febbraio 2009, quindi al 22 aprile 2009 – le parti hanno illustrato le rispettive posizioni e la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. – Oggetto della controversia sono i diversi provvedimenti – ordine di sospensione, diffida al ripristino, “rigetto” di denuncia di inizio attività (impugnati con il ricorso introduttivo) e ordine di demolizione (impugnato con motivi aggiunti) – che il Comune di Challand-Saint-Victor ha adottato con riguardo ad una serie di interventi realizzati dal ricorrente nell’area di sua proprietà.

Il ricorso ed i motivi aggiunti non sono fondati.

2. – La tesi centrale dell’impugnativa muove dal presupposto che i provvedimenti adottati dal Comune – di natura in parte sanzionatoria, in parte inibitoria - siano motivati dalla circostanza che il ricorrente abbia eseguito opere edilizie oltre il termine di efficacia di una prima denuncia di inizio attività, presentata il 2 maggio 2005.

Si rileva che il termine di ultimazione dei lavori – fissato in un anno dall’articolo 61 della legge regionale urbanistica (6 aprile 1998, n. 11) – è in effetti scaduto il 3 maggio 2006.

Si sostiene quindi che l’intervento abusivo contestato con i provvedimenti impugnati consiste solo nel tardivo completamento dell’insieme di opere – la sistemazione di un’area pertinenziale - oggetto della denuncia di inizio attività regolarmente presentata il 2 maggio 2005: le diverse motivazioni che sorreggono i provvedimenti sarebbero infatti inequivoche nel contestare la legittimità di una parte soltanto dell’intervento legittimamente iniziato in conformità al titolo edilizio.

Sarebbero di conseguenza illegittimi sia i provvedimenti sanzionatori – ordine di sospensione lavori, diffida a demolire e ordinanza di demolizione – sia il provvedimento inibitorio – “rigetto” della denuncia di inizio attività presentata l’11 agosto 2008 – i quali tutti, in contrasto con quanto evidenziato nelle singole motivazioni, presuppongono l’abusività dell’intero intervento, e non del solo completamento.

Si aggiunge poi che gli atti impugnati sarebbero illegittimi anche nell’ipotesi – pure contraddittoria rispetto alle motivazioni esplicitate nei provvedimenti - che la ragione dell’abusività fosse stata ravvisata nella tardività, non già del solo completamento, ma dell’intero intervento.

In questo caso infatti – rileva il ricorrente - la falsità dell’assunto emergerebbe con evidenza dalle numerose dichiarazioni sostitutive depositate agli atti del ricorso, dalle quali si ricava che “le opere di sistemazione dell’area sono state realizzate tra la fine dell’anno 2005 e l’inizio del 2006”, mentre “nel 2008 si stava procedendo solo all’inerbimento e alla piantumazione degli spazi verdi”.

3. – Il presupposto da cui muove la censura non è corretto.

La lettura degli atti è sufficiente ad escludere che le misure sanzionatorie ed inibitorie adottate dal Comune siano motivate dalla tardività del completamento delle opere oggetto della prima denuncia di inizio attività o dalla tardività dell’intero intervento di sistemazione dell’area.

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