TAR Roma, sez. IV, sentenza 2024-06-18, n. 202412480

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. IV, sentenza 2024-06-18, n. 202412480
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202412480
Data del deposito : 18 giugno 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/06/2024

N. 12480/2024 REG.PROV.COLL.

N. 07176/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7176 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato M G C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Roma, via Bocca di Leone, 78;

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento, prot. n. -OMISSIS- del 4.6.2021, con cui il Capo del I Reparto del Comando Generale della Guardia di Finanza ha escluso il ricorrente dal concorso per titoli ed esami per il reclutamento di n. 571 allievi finanzieri per l’anno 2020;
della graduatoria finale di merito pubblicata il 23.6.2021;
dell’art. 2, comma 1 del bando di concorso.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Guardia di Finanza - Comando Generale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 giugno 2024 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il sig. -OMISSIS- ha impugnato e chiesto l’annullamento del provvedimento, prot. n. -OMISSIS- del 4.6.2021, con cui il Capo del I Reparto del Comando Generale della Guardia di Finanza ha escluso il ricorrente dal concorso per titoli ed esami per il reclutamento di n. 571 allievi finanzieri per l’anno 2020;
della graduatoria finale di merito pubblicata il 23.6.2021;
dell’art. 2, comma 1 del bando di concorso, ove il richiamo all’art. 26 della legge 53/1989 venga inteso “ nel senso di giustificare l’esclusione del candidato anche a (…) prescindere (…) dal rilievo penale dei fatti e dal tempo trascorso ”.

In sintesi è accaduto: che il ricorrente ha partecipato al concorso sopra indicato, superato tutte le prove concorsuali;
che, nondimeno, in sede di verifica circa il possesso dei requisiti morali e di condotta previsti dall’art. 2, comma 1, lettera g) del bando di concorso, l’Amministrazione ha acquisito la nota n. 156838 del 18.3.2021 (successivamente integrata) della Tenenza della Guardia di Finanza di Patti, nella quale si è fatto presente che “ in data 20/06/2016, con informativa n. 109/16 il Commissariato P.S. di Patti, segnalava a carico di ignoti, alla Procura della repubblica presso il Tribunale di Patti, la violazione dell’art. 660 del C.P., per molestie e disturbo perpetrate a mezzo telefono tra le ore 02.30 e le 03.00 del mattino, nei confronti di tre diversi nuclei familiari abitanti nel medesimo stabile, a cui lo stesso interlocutore riferiva di essere sotto casa, invitandoli con motivazioni insensate ad aprire la porta di ingresso. Dalle successive indagini esperite anche attraverso l’acquisizione dei tabulati telefonici, si risaliva all’utenza telefonica intestata nonché in uso esclusivo dell’aspirante ”, cioè del ricorrente;
e che “ tali fatti (…) davano origine al P.P. -OMISSIS- RGNR. A carico dello stesso, il Tribunale di Patti, in data 25/10/2016 emetteva sentenza n. -OMISSIS- che dichiarava il non doversi procedere nei confronti dell’imputato per il reato allo stesso ascritto in quanto estinto per intervenuta oblazione ” a seguito del “ pagamento di una somma pari a 258 euro a titolo di pena pecuniaria ”;
che, sulla scorta di tali accertamenti, il Centro di reclutamento ha concluso che “ il fatto in precedenza descritto, che vede coinvolto -OMISSIS-, è sicuramente da tenere in considerazione nella valutazione delle qualità morali e di condotta del candidato;
(…) il richiamo operato dal bando alle norme di cui al d.lgs. n. 160/2006, in materia di qualità morali e di condotta stabilite per l’ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria, fa riferimento alla necessità che l’aspirante finanziere abbia tenuto una condotta incensurabile;
(…) il disposto del punto 2, lett. a. della nota n. 97283/1111, datata 31/03/2010 del Comando Generale – i Reparto – Ufficio Reclutamento e Addestramento prevede, tra l’altro, che nella valutazione delle qualità morali e di condotta dell’aspirante all’arruolamento è sufficiente verificare se la condotta posta in essere sia suscettibile di riprovazione morale e perciò censurabile perché contraria ad un modello di comportamento avulso da cedimenti e caratterizzato da sane e corrette scelte di vita;
(…) lo status giuridico di un Finanziere, che assomma la titolarità di poteri di polizia giudiziaria, tributaria e di pubblica sicurezza, prevede cogenti doveri ed obblighi verso l’intera collettività;
(…) la valenza dell’episodio sopracitato va posta in relazione con la particolarità dei comiti assegnati dal legislatore al Corpo della Guardia di Finanza che è attributaria, tra l’altro, del dovere di prevenzione e repressione dei reati in genere, circostanza che giustifica il particolare rigore nella disamina dei requisiti dei candidati ad appartenere al Corpo
”;
che, conseguentemente, è stato emesso l’impugnato provvedimento di esclusione, motivato sul presupposto che “ il comportamento del candidato è inconciliabile con i basilari doveri di ogni militare e, in particolare, con le attribuzioni e le funzioni deputate agli appartenenti al Corpo e con l’espletamento dei relativi compiti istituzionali, atteso che lo status giuridico di un finanziere – che assomma in sé la titolarità di poteri di polizia giudiziaria, economico-finanziaria e di pubblica sicurezza – prevede doveri e obblighi nei confronti dell’intera collettività, da parte della quale la condotta posta in essere dall’interessato è soggetta a un giudizio di disvalore anche sociale ”.

A fondamento del ricorso è stata dedotta, con unico motivo, la violazione dell’art. 2, comma 1, lettera g) del bando di concorso in relazione all’art. 26 della legge 53/1989, nonché l’eccesso di potere per irragionevolezza, difetto di istruttoria e di motivazione, violazione del principio di proporzionalità.

Il ricorrente, preliminarmente, ha evidenziato l’irrilevanza, ai fini dell’ammissione al corso, della condotta sanzionata dall’Amministrazione, tenuto conto che “ all’età di 20 anni ha effettuato due scherzi telefonici a due ragazze nell’arco della stessa nottata. In particolare, il ricorrente, così come risulta dagli atti depositati in procura, in data 11 giugno 2016, ha effettuato due telefonate una alle ore 2.16 una alle ore 2.17 a due ragazze fingendosi l’idraulico. Non c’è stata alcuna ingiuria o minaccia alle stesse ma semplicemente un banale scherzo di un giovanissimo ragazzo che insieme agli amici ha effettuato due telefonate anonime durante la notte che non sono state mai più reiterate ” (cfr. pag. 3);
e che, in ogni caso, la definizione del procedimento penale mediante “ oblazione è un rito alternativo al giudizio penale mediante il quale, con il pagamento allo Stato di una somma di denaro prestabilita, si estingue un reato contravvenzionale. Si tratta cioè di una sorta di depenalizzazione negoziata ” (cfr. pag. 4).

Si è costituito in giudizio il Ministero dell’economia e delle finanze (5.8.2021), opponendosi al ricorso nella memoria depositata in data 27.8.2021 e chiedendone il rigetto.

Con ordinanza n. -OMISSIS- dell’8 settembre 2021 è stata respinta la domanda cautelare con la seguente motivazione: “ rilevato che la prospettazione contenuta in ricorso non risulta sorretta dalla documentazione del procedimento penale a carico del ricorrente in atti;
che inoltre la sentenza di proscioglimento del medesimo non riporta la causa di esclusione dal concorso ad una fattispecie non punibile, bensì dà atto dell’intervenuta estinzione del reato per pagamento dell’oblazione a seguito di decreto penale di condanna, e non già di mancata commissione del reato;
considerato, inoltre, che il ricorrente non ha neppure prospettato il superamento della prova di resistenza
”.

Nessuna, ulteriore, memoria è stata depositata in vista dell’udienza di discussione del ricorso nel merito, fissata per il 12 giugno 2024 e, a tale udienza, la causa è stata trattenuta per la decisione.

Il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto.

Occorre premettere che la valutazione della presenza o meno del requisito della condotta incensurabile è connotata da larga discrezionalità, fermo restando che l’Amministrazione deve procedere ad una adeguata valutazione della concreta situazione di fatto, e motivare, eventualmente, la ritenuta insussistenza del requisito delle qualità morali in relazione alle circostanze concrete del caso ed alle ragioni per le quali l’aspirante non darebbe affidamento per il futuro, tenuto conto dei compiti che è chiamato a svolgere (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 4 luglio 2012, n. 3929).

La giurisprudenza ha precisato (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 5 marzo 2013, n. 1343) che “ a) la valutazione della presenza o meno del requisito della condotta incensurabile appartiene ad una sfera di giudizio ampiamente discrezionale dell’Amministrazione, dovendosi tuttavia tale giudizio fondare su elementi di fatto concreti, e non su voci o semplici sospetti, afferenti direttamente la persona dell’aspirante o comunque a rapporti di frequentazione o convivenza che si riverberano sulla persona stessa del candidato, tali da non consentire all’attualità un giudizio favorevole;
b) l’esercizio della discrezionalità da parte dell’amministrazione (ed il conseguente sindacato giurisdizionale del giudice) deve tener conto della particolarità e della delicatezza delle funzioni che il candidato dovrebbe svolgere ove risultasse vincitore del concorso;
c) a fronte della discrezionalità riconosciuta all’amministrazione in sede di valutazione del requisito della condotta, il sindacato giurisdizionale, lungi dal concretizzarsi in una valutazione che si sostituisce a quella legittimamente spettante all’amministrazione, deve tendere a verificare in primo luogo, per il tramite delle figure sintomatiche dell’eccesso di potere, l’esistenza e la sufficienza della motivazione sulla quale si fonda il provvedimento adottato nonché la non contraddittorietà e ragionevolezza della valutazione effettuata e la logicità della misura assunta, per effetto della valutazione svolta
”.

Naturale corollario di tali enunciazioni è che “ nella valutazione della condotta, in sostanza, l’Amministrazione deve svolgere un giudizio prognostico sul candidato, caratterizzato da discrezionalità tecnica facendo riferimento ad elementi non certi ma opinabili e del tutto disgiunto da eventuali profili di carattere penale e sanzionatorio, nell’ottica dei delicati compiti istituzionali demandati alla Guardia di Finanza ” (cfr. TAR Lazio – Roma, 10 marzo 2015, n. 3954).

Con riguardo al quadro normativo di riferimento, occorre rilevare che l’art. 6, comma 1, lett. i) del d.lgs. 199/1995 (“ essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53. A tal fine, il Corpo della Guardia di Finanza accerta, d'ufficio, l'irreprensibilità del comportamento del candidato in rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire. Sono causa di esclusione dall'arruolamento anche l'esito positivo agli accertamenti diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l'uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti ”) è espressione di discrezionalità legislativa, cioè dell’esercizio di una potestà che – come ha teorizzato la dottrina pubblicistica – è da considerare libera e incondizionata, cosicché quando un atto legislativo risulti costituzionalmente vincolato al perseguimento di determinate finalità pubbliche (nella specie un’efficace selezione dei finanzieri), la discrezionalità legislativa esprimerà un limite funzionale di natura prevalentemente interna alla produzione normativa.

Quanto ora osservato può essere utilmente sintetizzato dalla legge 87/1953 (“ Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale” ), la quale prevede, all’art. 28, che (perfino) “ il controllo di legittimità della Corte costituzionale su una legge o un atto avente forza di legge esclude ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull’uso del potere discrezionale del Parlamento ”.

Pertanto, la previsione del bando di concorso che disciplina l’esclusione dei concorrenti costituisce il diretto riflesso di una scelta del legislatore.

Nella specie, va, anzitutto, confutato l’assunto del ricorrente secondo cui, negli episodi contestati, si sarebbe limitato a porre in essere “ due scherzi telefonici a due ragazze nell’arco della stessa nottata ”, ossia “ in data 11 giugno 2016 ha effettuato due telefonate una alle ore 2.16 una alle ore 2.17 a due ragazze fingendosi l’idraulico ”.

E ciò per due ragioni.

In primo luogo, la difesa erariale ha depositato le querele sporte da tre donne nei confronti del ricorrente, una soltanto delle quali nata il 23.8.1988 e, quindi, al tempo dei fatti (11.6.2016) affatto definibile, nonostante la giovane età (27 anni), come una “ragazza”;
mentre le altre due querelanti sono nate il 22.6.1950 ed il 17.2.1947 e, pertanto, si trattava di persone adulte (rispettivamente di 65 e 69 anni).

In seconda battuta, non è sostenibile la tesi che si sia trattato di uno scherzo in quanto il ricorrente, dopo aver effettuato le tre (non due) chiamate notturne, non ha spontaneamente ritenuto di comunicare che fosse stato lui stesso ad aver telefonato, tale circostanza essendo emersa in esito agli accertamenti disposti dal Commissariato di Polizia di Patti in esecuzione del decreto di acquisizione dei tabulati telefonici emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Patti in data 26.7.2016.

A ciò va aggiunto che la vicenda penale non è stata definita con una pronuncia sentenza di non luogo a procedere, a norma dell'art. 425, comma terzo del codice di procedura civile, cioè una pronuncia nella quale si sia dato atto che gli elementi acquisiti fossero insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio.

Al contrario, la vicenda è stata è stata definita in applicazione dell’art. 162 bis del codice penale, secondo cui “ nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, il contravventore può essere ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa oltre le spese del procedimento ”. L’applicazione dell'oblazione speciale richiede, quindi, una valutazione da parte del giudice sulla gravità del fatto, da compiere alla stregua dei parametri dell'art. 133 del codice penale.

La giurisprudenza, sul punto, ha evidenziato che “ in tema di oblazione nelle contravvenzioni punite con pena alternativa, le conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore" la cui permanenza non rende ammissibile l'oblazione stessa, sono quelle attinenti al cosiddetto "danno criminale" e cioè alla lesione o messa in pericolo dei beni che costituiscono il contenuto del reato (interesse particolare, pubblico o privato), la cui offesa non è oggetto di risarcimento ” (cfr. Corte di Cassazione penale, 9 febbraio 2024, n. 5829).

Ma tale valutazione non esclude né l’accertata responsabilità penale del ricorrente né, tantomeno, il disvalore della condotta ai fini del peculiare apprezzamento che deve effettuare la Guardia di Finanza in vista dell’immissione in servizio di personale, la quale, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. g) del bando “ accerta, d’ufficio, l’irreprensibilità del comportamento del candidato in rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire ”, legittimamente travalicando la minimale e doverosa soglia di una condotta improduttiva di danni nei confronti delle persone offese.

E, da ultimo, la condotta sanzionata non è minimizzabile perché è stata posta dal ricorrente in età maggiore (essendo nato il 27.3.1996, cosicché all’epoca dei fatti contestati (11.6.2016) avesse, dunque, compiuto 20 anni), cioè in età matura e sufficiente in relazione alla previsione del bando che ammette alla partecipazione al concorso colo che “ abbiano, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui all’articolo 3, comma 1, compiuto il 18° anno e non abbiano superato il giorno di compimento del 26° anno di età ” (art. 2, comma 1, lett. a).

In conclusione, il ricorso va respinto.

Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono quantificate, ai sensi del DM 55/2015, in €. 1.500,00, oltre accessori, che il ricorrente dovrà corrispondere al Ministero dell’economia e delle finanze.

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