TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2019-01-08, n. 201900274
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 08/01/2019
N. 00274/2019 REG.PROV.COLL.
N. 10875/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10875 del 2017, proposto da
Injecta s.r.l. a socio unico, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'avvocato F F, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato F C in Roma, piazza Gentile da Fabriano, n. 3;
contro
Regione Lazio, in persona del Presidente
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'avvocato G A, con domicilio eletto presso l’Avvocatura dell’Ente in Roma, via Marcantonio Colonna, n. 27;
nei confronti
I-Nexdeaign Italian Excellence, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- della determinazione G.11876 del 31.8.2017 della Regione Lazio – Direzione regionale sviluppo economico e attività produttive internazionalizzazione e marketing territoriale, pubblicata sul BURL n. 71 del 5 settembre 2017, avente ad oggetto: “ POR FESR Lazio 2014-2020. Azione 3.4.1 – “Progetti di promozione dell'export destinati a imprese e loro forme aggregate individuate su base territoriale o settoriale” sub-azione: Strumenti per l'internazionalizzazione del sistema produttivo - dell'Asse prioritario 3 - Competitività. - Avviso Pubblico “Contributi per il sostegno dei processi di internazionalizzazione delle PMI del Lazio ” approvato con determinazione 27 dicembre 2016 n. G16284 – Presa d'atto risultanze Commissione di Valutazione e avvio procedimento di concessione contributo imprese in forma singola ”;
- di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali, tra i quali, la relazione istruttoria effettuata da Lazio Innova risultata nella scheda istruttoria e il verbale di riunione della Commissione di Valutazione del 26 luglio 2017, nonché di tutti gli ulteriori provvedimenti non conosciuti, anteriori o successivi, antecedenti o consequenziali, agli stessi comunque connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2018 la dott.ssa Eleonora Monica e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente gravame, la società ricorrente impugna il provvedimento della Regione Lazio di approvazione della graduatoria relativa ai progetti presentati in relazione all’Avviso Pubblico “ Contributi per il sostegno dei processi di internazionalizzazione delle PMI del Lazio ”, di cui alla determinazione n. G16284 del 27 dicembre 2016 della stessa Regione, nella parte in cui il suo progetto, presentato il 14 febbraio 2017, è stato ritenuto non idoneo, con un punteggio finale pari a “ 50,00 ” (inferiore a quello minimo di “ 60,00 ”), perché “ non raggiunge il punteggio minimo previsto nei due sub-criteri relativi alla "validità tecnica e fattibilità del progetto" e nel criterio "impatto potenziale del progetto", come previsto all'art. 8 comma 15 dell'Avviso Pubblico ”, lamentando “ palesi aspetti di contraddittorietà nel procedimento valutativo ”.
In particolare, parte ricorrente chiede l’annullamento di tale atto assumendone l’illegittimità per:
1) Eccesso di potere, sotto i profili di manifesta erroneità, illogicità o irragionevolezza della procedura valutativa e dei relativi esiti;travisamento dei fatti, illogicità, irrazionalità, difetto di istruttoria;illogicità, incongruità, irragionevolezza e inadeguatezza del provvedimento e della sua motivazione, a tal fine sostenendo come il proprio progetto avrebbe dovuto conseguire un punteggio superiore a quello in concreto assegnato in relazione sia ad entrambi i sub-criteri di “ validità tecnica e fattibilità del progetto ” (“ livello di chiarezza e dettaglio della proposta progettuale ” e “ qualità tecnica del progetto ”) che a tutti i subcriteri di “ validità economico-finanziaria del progetto ” (“ congruità e pertinenza delle spese previste in relazione ai risultati da raggiungere ”, “ validità economico finanziaria con riferimento alla sostenibilità, redditività, alle prospettive di mercato ed al piano finanziario per la copertura dei fabbisogni derivanti dalla realizzazione del progetto ”, “ validità economico finanziaria con riferimento alla coerenza dimensionale e compatibilità degli obiettivi di mercato con la struttura aziendale proponente e le condizioni dei mercati esteri target ” e “ impatto potenziale del progetto ”), che, ancora, per effetto dell’attribuzione di ulteriori “ premialità ” previste per l’“ Azione 3.4.1 ” ( “ricadute positive in termini occupazionali per le imprese ” e “livello di aggregazione tra più soggetti per sinergie e grado di integrazione con attività di altri soggetti ”);
2) Violazione o falsa applicazione della lex specialis rappresentata dall’avviso pubblico:
a) sia per quanto riguarda il corretto svolgimento del procedimento valutativo, atteso che contrariamente a quanto stabilito all’art. 8 dell’avviso medesimo, l’intero procedimento sarebbe stato (in tesi) esclusivamente gestito dalla Lazio Innova s.p.a., alla quale era, invece, rimessa la solo istruttoria a supporto della valutazione tecnico-economica dei progetti e non anche tale valutazione, invero, riservata ad apposita Commissione di Valutazione che, nel caso di specie, si sarebbe limitata a riprodurre la valutazione resa dell’istruttore della Lazio Innova s.p.a.;
b) sia in relazione alla regolare composizione della Commissione di Valutazione, in ragione dell’assenza di un componente alla seduta del 26 luglio 2017;
3) Violazione dell’art. 10 bis della l. n. 241/1990, per omessa comunicazione del preavviso di rigetto ivi previsto, evidenziando come solo attraverso l’accesso agli atti la ricorrente avrebbe avuto modo di conoscere le fasi del procedimento valutativo;
4) Violazione o falsa applicazione della lex specialis rappresentata dall’avviso pubblico, in relazione alla presenza nell’elenco dei venti progetti approvati:
a) di sei imprese che, in possesso del requisito di Start Up Innovative , avrebbero dovuto essere scrutinate nell’ambito della procedura gemella “ Prospex ” e non in quella oggetto del presente giudizio “ avviso pubblico a sportello ” destinata alle piccole e medie imprese maggiormente strutturate e già presenti in vario modo sui mercati internazionali;
b) “ istanze inoltrate telematicamente alle ore 0.00 del primo giorno utile per l'apertura dello sportello telematico (14 febbraio), ovvero in orario antecedente rispetto a quello previsto (ore 12,00 del 14 febbraio) ”.
Si costituiva in giudizio la Regione Lazio, argomentando sulla ragionevolezza e logicità del procedimento istruttorio e valutativo svolto, con conseguente legittima attribuzione dei giudizi e relativi punteggi alle imprese partecipanti.
La Sezione con ordinanza n. 6451/2017 respingeva l’istanza di sospensione cautelare “ in quanto non sorretta, alla stregua dei motivi di ricorso, da fumus boni iuris ”.
All’udienza pubblica del 19 dicembre 2018, la causa veniva trattata e, quindi, trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato.
Deve essere, innanzi tutto rigettato il primo motivo di censura - secondo cui il progetto della società ricorrente sarebbe stato meritevole dell’assegnazione di un punteggio superiore rispetto a quello concretamente conseguito, in relazione ad una serie di criteri di valutazione della stessa - in quanto diretto a censurare le modalità di esercizio della discrezionalità tecnica riservata alla Commissione di Valutazione nel vaglio della qualità dei progetti pervenuti, non emergendo nel caso di specie - nei limiti del sindacato esterno concesso al giudice amministrativo - travisamenti, pretestuosità o irrazionalità ma solo margini di fisiologica opinabilità del giudizio operato dal competente organo valutativo.
Il Collegio condivide, infatti, quel consolidato principio giurisprudenziale secondo cui nelle procedure dirette a selezionare i progetti da ammettere a finanziamenti pubblici, la valutazione degli stessi costituisca espressione di un’ampia discrezionalità tecnica, con conseguente insindacabilità del merito delle valutazioni e dei punteggi attribuiti dalla relativa commissione giudicatrice, ove non inficiate da macroscopici errori di fatto, da illogicità o da irragionevolezza manifesta (in tal senso, ex multis , T.A.R. Lazio, Roma, II Quater , n. 4335/2017 e 4338/2017).
Si appalesano, pertanto, destituite di fondamento le generiche argomentazioni con cui la società ricorrente tenta di sostenere l’erronea attribuzione dei punteggi da costei conseguiti in relazione ai “ criteri di selezione delle operazioni ” stabiliti all’Appendice n. 4 dell’avviso, nonché il mancato riconoscimento in suo favore di ulteriori requisiti di “ premialità ” previsti per l’Azione 3.4.1, operando al riguardo la ricorrente principale una vera e propria sostituzione dei propri giudizi a quelli dell’organo valutativo a ciò deputato, del tutto inidonea a porre in evidenza alcuna macroscopica illogicità o incongruità delle considerazioni al riguardo espresse in sede di istruttoria da Lazio Innova s.p.a. e, in sede di valutazione, dalla competente commissione tecnica.
Alle valutazioni comparative dei progetti operate da tale organo, che siano caratterizzate - come nel caso di specie - dall’opinabilità dell’esito, non possono, infatti, essere contrapposte le valutazioni di parte circa la sussistenza delle prescritte qualità, trattandosi di giudizi espressione di un potere di natura tecnico - discrezionale a carattere complesso, che sfuggono, dunque, al sindacato del giudice amministrativo, ove non vengano in rilievo specifiche censure circa la plausibilità dei criteri valutativi o la loro applicazione
Il sindacato sulla discrezionalità tecnica non può, difatti, sfociare nella sostituzione dell’opinione del giudice a quella espressa dall’organo dell’amministrazione ma è finalizzato a verificare se il potere amministrativo sia stato esercitato secondo criteri di logicità, congruità e ragionevolezza e non risulti inficiato da macroscopiche illegittimità (quali errori di valutazione gravi ed evidenti oppure valutazioni abnormi o inficiate da errori di fatto) pena un’inammissibile invasione della sfera propria dell’amministrazione.
E’ parimenti infondata la doglianza con cui si sostiene l’illegittimità del procedimento valutativo oggetto del presente giudizio, in ragione, innanzi tutto, della mancata specificazione nel verbale relativo alla seduta del 26 luglio 2017 delle singole operazioni di valutazione poste in essere dalla Commissione di Valutazione, risultando agli atti di causa come il riparto di funzioni tra i due organismi coinvolti sia avvenuto in conformità a quanto stabilito all’art. 8 dell’avviso (verifica e analisi a cura di Lazio Innova s.p.a. degli elementi progettuali a supporto della valutazione di merito espressa dalla Commissione di Valutazione a tal fine nominata), osservando il Collegio come una specifica indicazione di diverse ed ulteriori considerazioni da parte della Commissione di Valutazione sarebbe stata necessaria solo nel caso in cui essa avesse ritenuto di discostarsi dalla conclusioni espresse in sede istruttoria da Lazio Innova s.p.a., addivenendo ad una valutazione di merito difforme da quella proposta, e non anche nel caso di conferma della stessa.
A ciò si aggiunga come l’avviso pubblico, nel disciplinare la fase della valutazione di merito chiarisca come la Commissione sia chiamata ad esprimere le proprie valutazioni soltanto “ definendo i Progetti idonei e, fra questi, i Progetti finanziabili ” (in tal senso quanto si legge al punto 10 di pag. 19)
Ugualmente infondata è poi la censura con cui si contesta la composizione della Commissione di Valutazione per assenza (giustifica) alla seduta del 26 luglio 2017, di un suo componente – l’“ esperto ” indicato dall’Agenzia per la promozione all’estero e all’internazionalizzazione delle imprese italiane - emergendo dal relativo verbale come alle operazioni in questione abbiano partecipato, come stabilito nell’avviso pubblico, oltre al Presidente, i previsti “ tre esperti altamente qualificati e specializzati ” (in tal senso, quanto si legge al punto 9 di pag. 19), con la conseguenza che, diversamente da quanto vorrebbe parte ricorrente, risulta, pertanto, sotto tale aspetto, rispettata la regola del collegio perfetto, ritenuta valida in tutti i momenti in cui vengono adottate determinazioni rilevanti ai fini della valutazione dei candidati (in tal senso, questa Sezione interna, n.10185/2017).
Quanto alla mancanza del preavviso di diniego (terzo motivo), la sua necessità è esclusa, come stabilito dall’art. 10 bis , penultimo inciso, della l. n. 241/90, per le procedure concorsuali, “ in cui debbono ricomprendersi tutte quelle connotate dalla previa pubblicazione di un avviso di partecipazione, con la fissazione delle regole per ciascun partecipante e la successiva selezione delle domande ” (in tal senso, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, n. 2670/2015), e, dunque, anche la procedura per cui è causa, atteso che, nell’ambito di un siffatto procedimento, caratterizzato dalla valutazione di un organo tecnico che deve esaminare le domande attribuendo ai progetti un punteggio, una tale comunicazione non potrebbe conseguire lo scopo perseguito, consistente nell’offrire una possibilità di contraddittorio al privato (in senso conforme, anche T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, Sezione I, n. 765/2017).
Deve, poi, essere disatteso anche il motivo di ricorso con cui parte ricorrente contesta la graduatoria nella parte in cui vi risultano delle imprese prive di “una expertise consolidata in tema di internazionalizzazione ”, non rinvenendosi nella lex specialis alcuna preclusione in tal senso, né l’indicazione di una tale acquisita competenza tra i “ requisiti di ammissibilità ” che il “ Richiedente ”, ai sensi del punto 3 di pag. 4 dell’avviso, deve possedere alla data di presentazione della richiesta.
Lo stesso è a dirsi per quel che riguarda l’argomentazione con cui si richiama, a sostegno dell’irregolarità della procedura, la circostanza che nella graduatoria taluni dei progetti risultati idonei sarebbero indicati come presentati il primo giorno utile (il 14 gennaio 2014) anteriormente all’orario di inizio (le 12.00), ritenendosi che l’indicazione, sotto la colonna “ Data Prot ”, accanto al giorno, della numerazione “ 0.00.00” in luogo dell’orario sia sintomatica di un’omessa indicazione di tale elemento temporale - tra l’altro del tutto marginale nell’ambito della graduatoria finale - deponendo, in tal senso, la numerazione riportata nella colonna successiva “ N.Prot.Domanda ” idonea a documentare come le domande contestate non siano state le prime ad essere state introitate.
In conclusione, alla luce delle considerazioni fin qui svolte, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.