TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2020-07-24, n. 202008727

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2020-07-24, n. 202008727
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202008727
Data del deposito : 24 luglio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/07/2020

N. 08727/2020 REG.PROV.COLL.

N. 10976/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10976 del 2017, proposto da


SFAC

Credit Guarantee Company Ltd, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato L L, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Eritrea 21;

contro

Banca d'Italia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati A B e D M, con domicilio eletto presso l’Avvocatura della Banca in Roma, via Nazionale, 91;

per l'annullamento

della segnalazione sulla operatività su territorio nazionale della ricorrente come soggetto che non risultava iscritto in albi o elenchi tenuti dalla Banca d’Italia del 9.03.2017


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Banca d'Italia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 giugno 2020 la dott.ssa Ofelia Fratamico;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

La ricorrente ha chiesto al Tribunale di annullare, previa sospensione dell’efficacia, la segnalazione della Banca d’Italia del 9.03.2017 del fatto che essa non era iscritta in albi o elenchi tenuti dalla Banca stessa nè risultava autorizzata a svolgere attività finanziaria in regime di libera prestazione di servizi ai sensi dell’art. 18 TUB. Con lo stesso atto la ricorrente ha domandato anche la condanna della Banca d’Italia al risarcimento dei danni cagionati.

Avverso l’atto impugnato la ricorrente ha dedotto i seguenti motivi: 1) violazione e falsa applicazione del decreto n. 53 del 2.04.2015 (art. 3 n. 2 lett. c) del Ministero dell’Economia e delle Finanze, inesistenza di attività finanziaria verso il pubblico, illegittimità ed infondatezza dell’esercizio della vigilanza da parte della Banca d’Italia, eccesso di potere;
2) in via residuale, violazione e falsa applicazione della nuova disciplina legislativa del microcredito (d.lgs. n. 141/2010) art. 7 comma 8 bis d.lgs. n. 218/2010, eccesso di potere;
3) illegittimità, erroneità, contraddittorietà della segnalazione di Banca d’Italia, violazione della direttiva 2006/123, del Trattato dell’Unione Europea e dei Principi Comunitari;
4) modalità di esercizio dell’attività di prestazione di servizi finanziari non bancari (rilascio di atti di garanzia fideiussoria nell’interesse di propri soci azionisti e non verso il pubblico), assenza dello spostamento del prestatore, non applicabilità della disciplina della libera prestazione dei servizi, vuoto normativo, illegittimità ed infondatezza della segnalazione di Banca d’Italia;
5) eccesso di potere, falsità del presupposto, erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria, carenza di motivazione, disparità di trattamento.

Si è costituita in giudizio la Banca d’Italia, eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità e, nel merito, in ogni caso, l’infondatezza del ricorso.

Con ordinanza n. 6502/2017 del 5.12.2017 il Tribunale ha rigettato l’istanza cautelare.

All’udienza pubblica del 10.06.2020 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.

DIRITTO

La ricorrente, società di diritto inglese con sede a Birmingham, nel Regno Unito, deducendo di non essere un istituto bancario, di non essere partecipata o controllata da alcuna banca e di svolgere sul territorio italiano attività di prestazione di servizi finanziari e non finanziari, nello specifico, attinenti alla erogazione di garanzie fideiussorie solo nell’interesse dei consociati azionisti e non verso il pubblico, ha lamentato l’ingiustizia, l’infondatezza e l’effetto pregiudizievole della segnalazione effettuata a suo carico dalla Banca d’Italia sul suo sito istituzionale, basata sull’erroneo presupposto di una sua assoggettabilità per l’attività svolta in Italia al controllo della Banca stessa e all’obbligo di iscrizione in albi o elenchi tenuti dall’Autorità di vigilanza.

La ricorrente ha, inoltre, sostenuto che “in presenza di interventi fideiussori fino ad euro 35.000,00 per ciascun beneficiario (microcredito imprenditoriale)… erogati a soggetti (soci-azionisti) che non hanno trovato la benchè minima risposta nel sistema bancario e/o assicurativo tradizionale…, con il suo status di figura no-profit (avrebbe trovato) … comunque idonea legittimazione ad operare (sul territorio nazionale) in base alla deroga di cui all’art. 106 comma 1 con riferimento alle previsioni di cui all’art. 111 TUB” (in materia, appunto, di Microcredito come introdotto dal d.lgs. n. 141/2010).

L’art. 18 TUB utilizzato dalla Banca d’Italia per legittimare la sua segnalazione negativa non potrebbe, poi, applicarsi alle società finanziarie di estrazione comunitaria che operano in regime di libera prestazione di servizi che non siano partecipate o aderenti o controllate da gruppi bancari, tanto più alla luce della natura solidaristica dell’attività da essa esercitata e del principio di “home country control” per il quale l’accesso al mercato comunitario è garantito secondo le regole fissate dal Paese di origine.

Secondo tale ricostruzione “la

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