TAR Trento, sez. I, ordinanza cautelare 2024-09-05, n. 202400035

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trento, sez. I, ordinanza cautelare 2024-09-05, n. 202400035
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trento
Numero : 202400035
Data del deposito : 5 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/09/2024

N. 00119/2024 REG.RIC.

N. 00035/2024 REG.PROV.CAU.

N. 00119/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 119 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato A F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Questura di Trento, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Trento, largo Porta Nuova, 9;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento -OMISSIS- emesso dal Questore della Provincia di Trento il -OMISSIS- di revoca del permesso per soggiornanti di lungo periodo -OMISSIS- già rilasciato dalla Questura di Trento il -OMISSIS-;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Trento;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 settembre 2024 il consigliere Cecilia Ambrosi e uditi per la parte intimata il difensore mentre nessuno è intervenuto per il ricorrente, come specificato nel verbale;


Considerato che:

- il signor -OMISSIS- impugna il provvedimento in epigrafe indicato con il quale gli è stato revocato permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, concessogli il -OMISSIS-, chiedendone l’annullamento previa sospensione della relativa esecuzione. Egli censura l’assenza dell’imprescindibile effettiva ponderazione comparativa tra l’interesse pubblico al mantenimento dell’ordine e della sicurezza e il suo interesse e quello dei suoi congiunti a conservare la propria integrazione nel tessuto sociale, mancando l’articolata motivazione necessaria per la revoca del titolo di soggiorno di lungo periodo che si fonda solo sulla sussistenza dei precedenti penali ritenuti ostativi, senza considerare gli elementi positivi dedotti dal ricorrente in proprio favore. Deduce altresì il grave pregiudizio derivante dal mancato accoglimento dell’istanza cautelare poiché il ricorrente e tutta la sua famiglia sarebbero rimasti privi di un effettivo titolo di soggiorno;

- l’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio instando per il rigetto del ricorso;

Ritenuto, nell’ambito della valutazione sommaria propria della presente fase del giudizio, che non sussiste l’allegato pregiudizio grave ed irreparabile stante il fatto che il Questore di Trento nel provvedimento di revoca impugnato ha altresì precisato che “ il richiedente, tramite lo Studio Legale Furlan, ha integrato l'istanza con delle osservazioni e documentazione che hanno permesso una rivalutazione della situazione dell'interessato, a sostegno di un più favorevole bilanciamento degli interessi;
si è tenuto conto infatti della sua lunga permanenza sul Territorio Nazionale e della presenza dei figli minori
” ritenendo “ altresì, nel bilanciamento degli interessi, di poter valutare per il signor -OMISSIS- la possibilità di permanere sul Territorio Nazionale nell'esclusiva ottica del mantenimento dell'unità familiare, attraverso il rilascio di un Permesso di Soggiorno a tempo determinato, possedendone i requisiti e previa presentazione di istanza di rilascio ”. Pertanto l’Autorità intimata ha espressamente riconosciuto la possibilità del ricorrente di permanere comunque sul Territorio Nazionale attraverso il rilascio di un Permesso di Soggiorno a tempo determinato, previa presentazione di apposita istanza, adempimento quest’ultimo che è nella piena ed esclusiva disponibilità del ricorrente ed al quale lo stesso, nonostante la risalente comunicazione (anche dell’ufficiale di anagrafe da ultimo depositata in giudizio) non ha ritenuto, a tutt’oggi, precauzionalmente di provvedere;

Pertanto, non sussistono i presupposti per accogliere la domanda cautelare;

Ritenuto che sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese della fase di giudizio;

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi