TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2024-12-12, n. 202422447

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2024-12-12, n. 202422447
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202422447
Data del deposito : 12 dicembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/12/2024

N. 22447/2024 REG.PROV.COLL.

N. 05346/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5346 del 2024, proposto da-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Formiconi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Interno e Questura di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domiciliano ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;



per l'annullamento

del provvedimento del Questore di Roma (RM) emesso in data 20.11.2023 di revoca del decreto di nomina a Guardia Particolare Giurata e del porto di pistola per difesa personale notificato in data 16.02.2024 e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali,

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Roma;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2024 la dott.ssa Silvia Simone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1.Con ricorso notificato il 14 maggio 2024 e depositato il 12 giugno 2024, il sig. -OMISSIS- ha impugnato per l’annullamento, previa sospensione in via cautelare, il provvedimento adottato il 20 novembre 2023 e notificato il 16 febbraio 2024, con cui il Questore di Roma, ai sensi degli artt. 11, 39, 43, 138 del TULPS ha disposto nei confronti dell’odierno ricorrente la revoca del decreto di nomina a guardia particolare giurata e del porto di pistola per difesa personale, per esser stato lo stesso deferito per i reati di cui agli artt. 570 c.p. e 570 bis c.p. commessi dall’anno 2020 e, per i reati di cui agli artt. 612 –339 c.p., commessi in data 6 luglio 2023, a seguito della denuncia-querela presentata dalla ex convivente.

2.Nella premessa in fatto del ricorso, il sig. -OMISSIS- ha dedotto quali vizi di legittimità del provvedimento impugnato la violazione degli artt. 2 e 3 della legge n. 241/1990. Nella parte motiva del ricorso, relativamente al provvedimento questorile emesso nei confronti del sig. -OMISSIS- si deduce la violazione di legge, in particolare: art. 27 Cost., comma 2, artt. 11, 39, 43 r.d 18 giugno 1931 n. 773. Le restanti motivazioni a sostegno del ricorso risultano riferite a tale Ing. -OMISSIS-, colpito da un provvedimento di revoca del porto d’armi per difesa personale a seguito di deferimento all’ A.G. dei reati di cui artt. 130-131 bis del d.lgs. n. 385/93 (Testo Unico in materia Bancaria), evidentemente non riconducibili al sig. -OMISSIS- e al provvedimento questorile emesso nei confronti di quest’ultimo.

3.Il 17 maggio 2024 si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e la Questura di Roma, depositando un circostanziato rapporto e documentazione relativa al procedimento de quo, con cui resistono alle censure ex adverso proposte. Le Amministrazioni resistenti hanno eccepito la non riconducibilità al sig. la -OMISSIS-dei motivi di illegittimità dedotti col ricorso, ad eccezione della violazione di legge di cui alla prima censura.

4.Con ordinanza n. -OMISSIS-del 12 giugno 2024 questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare presentata dal ricorrente limitatamente agli

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