TAR Veneto, sentenza 08/01/2004, n. 2

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Massime1

Rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto la richiesta di risarcimento danni per mobbing proposta da un finanziere in conseguenza dell'abbassamento delle note di qualifica. Massima redatta dal Servizio documentazione economica e tributaria.

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Veneto, sentenza 08/01/2004, n. 2
Giurisdizione : Trib. Amm. Reg. per il Veneto
Numero : 2
Data del deposito : 8 gennaio 2004
Fonte ufficiale :

Testo completo

Fatto e Diritto.
1.-Con i ricorsi in epigrafe il signor D. M., appartenente al Corpo della
Guardia di finanza, assegnato alla DIA -Centro operativo di Padova, dal
1993, premesso di avere avuto, in data 18 aprile 2000, in seguito a
incomprensioni emerse circa lo svolgimento di un servizio cui era stato
addetto, aspre discussioni con l'ispettore superiore della Polizia di Stato
O., anch'egli in servizio presso la DIA di Padova, e con il dott. C., Capo
del II Settore, ha impugnato gli atti in rubrica specificati esponendo che
gli stessi sono riflesso e conseguenza di una persistente condizione di
disagio che il M. si e' trovato a dover sopportare nel proprio ambiente di
lavoro a causa dell'atteggiamento, e dei comportamenti, pregiudizialmente
ostili, tenuti nei suoi confronti dal Capo Settore.
Condizione di disagio che - si soggiunge - ha concretamente pregiudicato la
posizione lavorativa del ricorrente e il suo stato di salute psico -fisico,
il che assume "rilevanza giuridica autonoma, quale evento lesivo di un
diritto soggettivo, suscettibile di dare luogo ad un corrispondente obbligo
di risarcimento, rapportato al danno sofferto e da valutarsi anche in via
equitativa".
Cio' premesso il M., all'epoca della emanazione degli atti impugnati
maresciallo capo della Guardia di finanza, successivamente cessato dalla
assegnazione alla DIA nell'agosto del 2002 e dal gennaio del 2003 collocato
in congedo, con diritto a pensione, in seguito a giudizio medico -legale di
permanente non idoneita' al servizio militare per "stato depressivo ansioso
reattivo persistente";
il M., si diceva, con il ricorso n. 3500 del 2000 ha
mosso tre censure, concernenti violazione di legge ed eccesso di potere
sotto svariati profili, nei confronti dell'ordinanza interna 18 luglio 2000
con la quale era stato assegnato al I Settore, e contro l' "abbassamento dei
giudizi finali contenuti nelle note caratteristiche" relative al periodo
gennaio agosto 2000. A quest'ultimo proposito, nel ricorso si parla di
"grave penalizzazione" e di "importante abbassamento di giudizio" in
relazione al fatto che il M., nel periodo che va dal gennaio all'agosto del
2000, ha conseguito giudizi finali di "eccellente -merita apprezzamento"
senza pero' riportare l'espressione laudativa, ottenuta in passato, di
"lodevole di vivissimo apprezzamento".
La domanda di "risarcimento del danno professionale e biologico, da
determinarsi anche in via equitativa", appena abbozzata nel ricorso, e'
stata meglio precisata nella motivata istanza di prelievo del 7 aprile 2003
e, soprattutto, nella memoria in data 13 novembre 2003 nella quale, per la
prima volta, la difesa del ricorrente parla di responsabilita' per "mobbing"
riferibile alle amministrazioni interessate, e cio' in ragione degli atti
impugnati e di una "azione di intimidazione ed emarginazione dall'ambiente
di lavoro" in seguito alla quale il ricorrente ha sofferto un danno
biologico e professionale, danno che, in memoria per l'appunto, il difensore
del M. ha provveduto a quantificare.
Con atto di motivi aggiunti proposto nell'ottobre del 2002 e con un
contemporaneo, autonomo e identico ricorso, il M. ha impugnato il giudizio
finale -di eccellente, senza l'aggiunta di espressioni di lode o di
apprezzamento- conseguito relativamente al periodo 21 novembre 2000 -4
novembre 2001, rilevandone l'illegittimita', per eccesso di potere sotto
diversi profili, nella parte in cui non gli e' stata attribuita alcuna
espressione laudativa. Resistono le amministrazioni intimate.
2.1.-I ricorsi proposti, che vanno preliminarmente riuniti, per evidenti
ragioni di connessione soggettiva e oggettiva, per essere decisi con
un'unica sentenza, non possono essere accolti.
Per dare conto delle ragioni che ostano all'accoglimento dei ricorsi il
Collegio ritiene opportuno suddividere la motivazione della decisione in due
parti. La prima parte riguardera' le domande di annullamento formulate (v. p.
2.2.). La seconda (v. p. 2.3.), la domanda di risarcimento del danno per
"mobbing" proposta dal M..
2.2.1.-Riguardo alle domande di annullamento va evidenziato in primo luogo
che, nella parte in cui e' stato chiesto l'annullamento dell' "ordinanza
interna" n. 125 del 18 luglio 2000 con la quale il M., gia' inquadrato, fino
a quel momento, nel Settore II -Indagini giudiziarie, e' stato assegnato al
Settore I -Indagini preventive, il ricorso n. 3500 del 2000 dev'essere
dichiarato inammissibile per carenza di interesse giacche' dall'accoglimento
della censura (la prima del ricorso n. 3500/00) proposta nei confronti
dell'ordinanza suddetta il M. non trarrebbe alcun vantaggio.
Infatti, sotto un primo aspetto, all'ordinanza medesima non e' mai stata
data esecuzione. Come afferma in memoria l'Avvocatura dello Stato, e come
riconosce la stessa difesa del M., il ricorrente, anche in seguito alla
formale assegnazione al I Settore, "ha continuato a svolgere incarichi di
polizia giudiziaria propri del II Settore, dovendo portare a termine
delicati accertamenti di polizia giudiziaria assegnatigli da lunga data"
(cfr. memoria Avv. Stato).
Sotto un secondo profilo va rimarcato che, con successiva "ordinanza
interna" in data 21 novembre 2000, in considerazione del trasferimento ad
altra sede del responsabile del II Settore, il M. e' stato assegnato
nuovamente in via definitiva al Settore II -Indagini giudiziarie, presso il
quale, a quanto consta, ha seguitato a prestare servizio fino al venire meno
dell'assegnazione alla DIA (agosto 2002).
Appare dunque evidente la sopravvenuta carenza di interesse del M. a
censurare la su citata "ordinanza interna" 18 luglio 2000 giacche', da un
lato, in un primo periodo successivo alla emanazione dell'ordinanza si e'
prodotta una situazione di fatto tale per cui l'ordinanza medesima non e'
stata portata ad esecuzione. E nel novembre del 2000 l'ordinanza 18 luglio
2000 e' stata formalmente superata dalla adozione di un nuovo provvedimento
con il quale il M. e' stato rassegnato al II Settore.
E' appena il caso di aggiungere che l'inammissibilita' della censura esonera
il Collegio dal prendere posizione in merito ai rilievi difensivi
dell'Avvocatura dello Stato secondo i quali: a)con l'ordinanza 18 luglio
2000 e' stato disposto non un trasferimento di sede in senso proprio ma un
mero cambiamento di settore e di incarico mediante un ordine che, come tale,
riguardando una semplice modalita' del servizio, non richiedeva alcuna
motivazione, e b)l'ordinanza di "trasferimento interno" dal II al I Settore
si era resa comunque necessaria sia per ragioni connesse a un'esigenza
generale di avvicendamento tra i diversi settori, sia per garantire
all'Ufficio quella serenita', indispensabile per il proficuo svolgimento
della attivita' istituzionale, serenita' che era venuta meno a causa delle
incomprensioni createsi tra il ricorrente e il Capo del II Settore
(peraltro, non sembra del tutto inutile rammentare che, per giurisprudenza
pacifica, all'Amministrazione non e' consentito integrare in sede
giurisdizionale la motivazione di un provvedimento amministrativo).
Circa poi il fatto che l'ordinanza 18 luglio 2000 non indicava il termine e
l'autorita' cui ricorrere, bastera' ricordare che l'omissione delle
indicazioni predette non comporta l'illegittimita' del provvedimento lesivo
ma solo la
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