TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2017-07-13, n. 201701107
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Pubblicato il 13/07/2017
N. 01107/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01190/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1190 del 2007, proposto da:
Comune di Trenta, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato O M, con domicilio eletto presso il suo studio in Cosenza, corso Luigi Fera, 23;
contro
Agenzia Autonoma Gestione Albo Segretari Comunali e Prov.Li, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato A L, con domicilio eletto presso il suo studio in Catanzaro, via Crotone,47;
nei confronti di
Maiera' Adelaide, non costituita, in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento dell'Agenzia autonoma gestione dei segretari comunali del 26 settembre 2007, avente oggetto "avvio procedura di nomina - termini scaduti".
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agenzia Autonoma Gestione Albo Segretari Comunali e Prov.Li;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 luglio 2017 il dott. N D e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Comune di Trenta impugna, per violazione di legge ed eccesso di potere, la nota dell’Agenzia nazionale autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari comunali e provinciali 26 settembre 2007 n. 89168, avente ad oggetto “avvio procedura di nomina - termini scaduti”, con cui la predetta Sezione ha respinto l’istanza di ripubblicazione dell’avviso di vacanza della sede di segreteria comunale presso il Comune di Trenta.
Resiste l’Amministrazione intimata.
Con ordinanza n. 845/2007, è stata accolta la domanda cautelare, osservandosi che “l’esercizio della facoltà sindacale di procedere alla nomina di un nuovo segretario comunale non può essere inficiata da un evento sopravvenuto ed al primo non imputabile” e che “la norma dell’art. 99 del T.U.E.L. deve essere interpretata nel senso che è rispettato il termine legale ove il sindaco attivi il procedimento di nomina entro detto termine (cfr. C.d.S., sez. VI, n. 1913/2007), circostanza verificatasi nel caso di specie”.
All’udienza del 12 luglio 2017, la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
Occorre premettere che, nelle more del processo, l’Agenzia autonoma gestione dei segretari comunali è stata soppressa e le relative funzioni sono state trasferite al Ministero dell’interno.
In rapporto a tale situazione, corrispondente ad un mero riassetto di un apparato organizzativo necessario della pubblica amministrazione, può configurarsi non successione a titolo universale nel senso proprio del termine, ma una successione nel munus : fenomeno di natura pubblicistica, concretizzato dal passaggio di attribuzioni fra amministrazioni pubbliche, con trasferimento della titolarità sia delle strutture burocratiche che dei rapporti amministrativi pendenti, ma senza una vera soluzione di continuità e, quindi, senza maturazione dei presupposti dell’evento interruttivo (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 3 luglio 2014 n. 3369 e 11 settembre 2014 n. 4630).
Talché, il processo continua, salva la possibilità dell’Amministrazione subentrante di costituirsi autonomamente in giudizio.
Nel merito, occorre precisare che, proclamato in data 28 maggio 2007, il Sindaco del Comune di Trenta – conformemente a quanto previsto dall’art. 15, comma 2, D.P.R. n. 465/97, dall’art. 99, comma 3, T.U.E.L. e dalla delibera n. 150/99 del Cda dell’Agenzia dei Segretari comunali e provinciali – avviava, in data 20 luglio 2007, il procedimento finalizzato alla nomina del segretario comunale, con note inviate al Segretario in carica – dott.ssa M A – ed alla Sezione Calabria dell’Agenzia suddetta.
Quest’ultima, in data 24 luglio 2007, provvedeva a pubblicare l’avviso per la copertura della sede di segreteria del Comune di Trenta, con scadenza fissata al 3 agosto.
All’avviso rispondeva nei termini, tra gli altri, il dott. G S, segretario comunale in carica presso il Comune di Carolei, che, in data 19 settembre 2007, veniva individuato dal Sindaco di Trenta quale segretario comunale da nominare.
In pari data, il CdA dell’Agenzia della Calabria per la gestione dell’Albo dei Segretari comunali e provinciali, decretava quindi l’assegnazione del dott. S all’incarico in questione.
Di conseguenza, il Consiglio comunale, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 10 D.P.R. n. 465/1997, approvava lo schema di convenzione tra i Comuni di Carolei e Trenta per l’esercizio in forma associata del servizio di segreteria comunale. Tuttavia, la proposta di convenzionamento non veniva simmetricamente approvata dal Comune di Carolei.
In data 24 settembre 2007, il Sindaco di Trenta provvedeva alla nomina del dott. S ma quest’ultimo, con nota del 25 settembre, comunicava di non poter accettare l’incarico.
Contestualmente al rifiuto del dott. S, il Comune ricorrente chiedeva alla competente Sezione regionale dell’Agenzia di riavviare il procedimento di nomina, considerando che il primo era rimasto infruttuoso.
Ma, con nota del 26 settembre, la predetta Sezione respingeva l’istanza di ripubblicazione dell’avviso di vacanza.
Contro il provvedimento di rigetto ricorre il Comune di Trenta.
Il ricorso è fondato e va accolto.
L’art. 99, comma 3, del T.U.E.L. prevede che “la nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del Sindaco e del Presidente della Provincia, decorsi i quali il segretario è confermato”.
Nondimeno, tale norma dev’essere interpretata nel senso che il termine legale deve ritenersi rispettato, quando il procedimento di nomina sia stato attivato, ancorché non concluso, nei termini previsti.
La norma indicata, infatti, riporta fedelmente quanto stabilito dall’art. 17, comma 70, della legge 127/1997 che, a sua volta, è contenuta nel D.P.R. 465/1997, che è stato oggetto di interpretazione autentica per effetto del d.l. 8/99, convertito dalla legge 75/1999.
Secondo tale ultima disposizione, la cui valenza interpretativa non può essere contestata, i Segretari in carica al momento dell’entrata in vigore del decreto del D.P.R. 465/1997, si intendono confermati nell’incarico se il Sindaco o il Presidente della Provincia non attivi il procedimento di nomina del nuovo segretario nei termini stabiliti dall’art. 15, comma 6, del citato decreto. L’attivazione del procedimento di nomina non richiede un provvedimento di non conferma o revoca del segretario in carica, che continua ad esercitare le funzioni fino alla nomina del nuovo segretario (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, sent. n. 1913/2007).
A ciò si aggiunge che, nella fattispecie, in maniera del tutto irragionevole, l’esercizio della facoltà del Sindaco di procedere alla nomina del nuovo Segretario comunale verrebbe ad essere inficiato da un evento sopravvenuto, imprevedibile ed al primo non imputabile, quale è il rifiuto del candidato prescelto, il quale aveva aderito all’interpello disposto dall’Agenzia.
La difficoltà interpretativa connessa alla questione di diritto giustifica la compensazione integrale delle spese.