TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2022-12-05, n. 202216185

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2022-12-05, n. 202216185
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202216185
Data del deposito : 5 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/12/2022

N. 16185/2022 REG.PROV.COLL.

N. 10062/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10062 del 2022, proposto da
Raggio di Sole Società Cooperativa Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato L T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Toledo 323;

contro

Ministero della Difesa – Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare - Ufficio Generale - Centro di Responsabilità Ammini, non costituito in giudizio;
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Baby 2000 Servizi per L'Infanzia S.C.S., Leonardo Società Cooperativa Sociale, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

Per l'annullamento dei seguenti provvedimenti: a) del provvedimento M_D ARM086 REG2022 0009637 20-07-2022 con cui è stata solo parzialmente accolta l'istanza di accesso agli atti prot. 673/is del 24.6.2022, la cui esitazione è stata sollecitata con nota prot. 755/is del 15.7.2022, e non è stata disposta l'integrale ostensione della documentazione richiesta;
b) ove e per quanto lesivi, di tutti i verbali di gara;
c) ove e per quanto lesiva, della Determina di aggiudicazione prot. M_D ARM086 0029976 – 2022 del 12.7.2022;
d) ove e per quanto lesiva della comunicazione prot. M_D ARM086 REG2022 0009280 13-07-2022;
e) di tutta la documentazione, presupposta, connessa e consequenziale dei provvedimenti gravati con espressa riserva di impugnare con motivi aggiunti, nonché per l'accertamento del diritto all'accesso della ricorrente;
nonché per l'emanazione dell'ordine di esibizione e di rilascio dei documenti richiesti ai sensi dell'art. 116, comma 4, CPA e perché venga affermato ogni conseguente dovere dell'Ente intimato.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2022 la cons. Paola Anna Gemma Di Cesare e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che la Raggio di Sole Società cooperativa Onlus, con ricorso ex art. 116 c.p.a. agisce per l’accesso integrale agli atti della gara indetta dal Ministero della difesa finalizzata alla <<stipula di un accordo quadro ai sensi dell’art. 54 d.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di gestione dell’asilo nido aziendale ubicato nel sedime dell’aeroporto “F. Baracca” in via di Centocelle,

301 – 00175 roma – ee.ff. 2022/2026>>;

Rilevato che l’Amministrazione resistente ha dimostrato in giudizio con nota prot.n. nota prot. 12501 23-09-2022 di avere consentito l’accesso integrale alla documentazione richiesta dalla Raggio di Sole;

ritenuto, pertanto, che il Ministero della Difesa ha integralmente soddisfatto gli interessi della ricorrente, con conseguente cessazione della materia del contendere ex art. 35, comma 5, c.p.a;

ravvisati i presupposti per porre le spese di lite a carico dell’Amministrazione resistente, alla luce del principio della soccombenza virtuale, tenuto conto sia della fondatezza della pretesa sia della circostanza che l’ostensione dei documenti è stata consentita soltanto dopo l’instaurazione del presente giudizio;

ritenuto che il Ministero della difesa dovrà corrispondere le spese di lite, come liquidate in dispositivo, in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;

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