TAR Milano, sez. III, sentenza 2009-05-13, n. 200903718
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N. 03718/2009 REG.SEN.
N. 00443/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 443 del 2006, proposto da:
C L F, rappresentato e difeso dall'avv. C G, ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Milano, P.zza Umanitaria n. 2;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distr.le Milano, domiciliata per legge in Milano, via Freguglia, 1;Prefettura di Pavia;
per l'annullamento
del decreto della Prefettura di Pavia, prot. N. 26586 – proc. 500/A1 – UPA, emesso il 20 luglio 2005, con il quale viene fatto divieto a L F C di detenere qualsiasi tipo di armi, munizioni e materie esplodenti e si ingiunge al medesimo di vendere o cedere quelle in suo possesso a persona non convivente entro il termine di trenta giorni dalla relativa notifica, ammonendolo che, scaduto tale termine, le armi, munizioni e materie esplodenti saranno versate alla competente direzione di artiglieria, per gli effetti di cui all’art. 6 della legge 22 maggio 1975 n. 152.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25/03/2009 il dott. S C C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame l’interessato impugna il provvedimento in epigrafe indicato, con il quale gli è stata vietata la detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti in quanto suo carico risultano due condanne per i reati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e di detenzione abusiva di armi.
Il ricorrente, nell’unico articolato motivo di ricorso, deduce la violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e 39 del T.U.L.P.S., posto che a suo dire l’amministrazione non avrebbe addotto ragioni sufficienti a sostegno del provvedimento impugnato. In particolare rileva che il secondo dei reati contestati (detenzione abusiva di armi), oltre ad essere stato realizzato in forma alquanto lieve, è molto risalente nel tempo (la condanna è stata inflitta nell’anno 1980), e non aveva sino ad ora indotto l’amministrazione a vietargli la detenzione delle armi. Inoltre, con riferimento al reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, evidenzia che la Prefettura della Provincia di Pavia, una volta venuta a conoscenza della pendenza del procedimento penale, aveva deciso di attendere l’esito dello stesso prima di emanare il provvedimento di divieto, atteso che il ricorrente non aveva mai tenuto atteggiamenti violenti;non si capirebbe dunque perché, nonostante tale riconoscimento, l’autorità abbia poi deciso di emanare l’atto in contestazione, ponendo a suo fondamento una condanna inflitta con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., e dunque con provvedimento non idoneo ad accertare la sua reale responsabilità. Da ultimo sottolinea che le armi detenute sono prive di munizionamento, e che quindi non sussiste in concreto alcun pericolo di abuso.
L’amministrazione intimata ha controdedotto con memoria.
Il ricorrente ha insistito con memoria per l’accoglimento del ricorso e, all’udienza pubblica, si è opposto alla tardiva produzione documentale dell’amministrazione.