TAR Potenza, sez. I, sentenza 2023-11-16, n. 202300671
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Pubblicato il 16/11/2023
N. 00671/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00153/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 153 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla Genovese C S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., operante nella branca FKT, rappresentata e difesa dall’avv. F C, PEC cannizzaro.francesco@cert.ordineavvocatipotenza.it, con domicilio eletto in Potenza Via Nazario Sauro n. 102;
contro
-Regione Basilicata, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., rappresentata e difesa dall’avv. M B, PEC bruno0868@cert.avvmatera.it, con domicilio eletto in Potenza Via Vincenzo Verrastro n. 4 presso l’Ufficio Legale dell’Ente;
-Azienda Sanitaria locale di Potenza (d’ora in poi ASP), in persona del Direttore Generale p.t., non costituita in giudizio;
nei confronti
-Polimedica S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., operante nella branca FKT, non costituita in giudizio;
-Fisiokinesiterapia Melandro S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., operante nella branca FKT, non costituita in giudizio;
-Polisan S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., operante nella branca Laboratorio, non costituita in giudizio;
-Poliambulatorio Sanitas S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., operante nella branca Laboratorio, non costituita in giudizio;
-Ambulatorio di Nefrologia ed Emodialisi SM2 S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., operante nella branca Medicina dello Sport, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
della nota/pec prot. 12888 del 19.1.2023, inviata all’ASP, all’ASM ed alle associazioni di categoria ANISAP, ASPAT, CICAS e Federlab, il Dirigente del Direzione Generale per la Salute e le Politiche della Persona della Regione Basilicata, “nelle more della definizione dei budget per gli anni 2023 e seguenti ed in attesa della definizione del Piano Regionale del Fabbisogno di prestazioni sanitarie ambulatoriali dei cittadini residenti nella Regione Basilicata e del nuovo schema di contratto, da concludersi entro marzo 2023”, ha quantificato i tetti di spesa, determinati ai sensi dell’art. 15, comma 14, primo periodo, D.L. n. 95/2012 conv. nella L. n. 135/2012, per ognuno dei primi tre mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023, richiamando l’incontro del 17.1.2023 con le predette associazioni di categoria (per la struttura sanitaria privata Genovese C S.r.l., operante nella branca FKT, è stata indicata, per le prestazioni erogate in favore dei residenti nella Basilicata, la somma di € 190.468,41 per ognuno dei primi tre mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023);
Visto il ricorso introduttivo ed i relativi allegati;
Visto l’atto di motivi aggiunti, di impugnazione della Del. G.R. n. 189 del 30.3.2023;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Basilicata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 novembre 2023 il Cons. P M e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Questo Tribunale:
-con Sentenze n. 635 del 16.7.2019 e n. 700 del 5.8.2019 ha annullato i tetti di spesa, stabiliti dalla Regione Basilicata per il quadriennio 2015-2018, ritenendo che “il criterio dotato di maggiore attendibilità e obiettività, in grado di assicurare in via postuma la programmazione della spesa sanitaria con la tutela dell’affidamento delle strutture e la certezza dei rapporti giuridici sia quello del riferimento al consuntivo dell’esercizio 2014, nei limiti imposti dai tagli stabiliti dalle disposizioni finanziarie conoscibili dalle strutture private all’inizio e nel corso dell’anno”;
-e con Sentenza n. 96 del 6.2.2021, confermata dalla III^ Sezione del Consiglio di Stato con la Sentenza n. 8161 del 7.12.2021, ha annullato i tetti di spesa, relativi al biennio 2019-2020.
Pertanto, la Regione Basilicata con Del. G.R. n. 481 del 27.7.2022 ha determinato i tetti di spesa degli anni 2019, 2020 e 2021 e con Del. G.R. n. 482 del 27.7.2022 ha determinato i tetti di spesa per l’anno 2022, ai sensi dell’art. 15, comma 14, primo periodo, D.L. n. 95/2012 conv. nella L. n. 135/2012, con il quale è stato statuito l’obbligo delle Regioni di ridurre in misura percentuale fissa i tetti di spesa, in modo tale da diminuire la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa consuntivata per l’anno 2011, del 2% a decorrere dall’anno 2014 (con l’art. 45, comma 1 ter, D.L. n. 124/2019 conv. nella L. n. 157/2019 è stato precisato che “a decorrere dall’anno 2020 il limite di spesa indicato nell’art. 15, comma 14, primo periodo, D.L. n. 95/2012 conv. nella L. n. 135/2012, è rideterminato nel valore della spesa consuntivata nell’anno 2011”), cioè partendo dalle spese totali annue per le prestazioni di specialistica ambulatoriale da privato accreditato di € 25.738.037,00 per le prestazioni erogate in favore dei residenti nella Basilicata e di € 2.797.650,00 per le prestazioni erogate in favore dei residenti in altre Regioni.
Con Del. n. 14 del 17.1.2023 il Direttore Generale dell’ASP, “nelle more della definizione dei tetti di spesa per l’anno 2023 da parte della Giunta Regionale”, ha attribuito alle strutture sanitarie private un tetto di spesa provvisorio per l’anno 2023 “pari al tetto assegnato in via definitiva per l’anno 2022, giuste Delibere G.R. n. 482 del 27.7.2022 e ASP n. 584 del 16.8.2022”, “salvo conguaglio”.
Successivamente, con nota/pec prot. 12888 del 19.1.2023, inviata all’ASP, all’ASM ed alle associazioni di categoria ANISAP, ASPAT, CICAS e Federlab, il Dirigente del Direzione Generale per la Salute e le Politiche della Persona della Regione Basilicata, “nelle more della definizione dei budget per gli anni 2023 e seguenti ed in attesa della definizione del Piano Regionale del Fabbisogno di prestazioni sanitarie ambulatoriali dei cittadini residenti nella Regione Basilicata e del nuovo schema di contratto, da concludersi entro marzo 2023”, ha quantificato i tetti di spesa, determinati ai sensi dell’art. 15, comma 14, primo periodo, D.L. n. 95/2012 conv. nella L. n. 135/2012, per ognuno dei primi tre mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023, richiamando l’incontro del 17.1.2023 con le predette associazioni di categoria (per la struttura sanitaria privata Genovese C S.r.l., operante nella branca FKT, è stata indicata, per le prestazioni erogate in favore dei residenti nella Basilicata, la somma di € 190.468,41 per ognuno dei primi tre mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023).
La struttura sanitaria privata Genovese C S.r.l. con il presente ricorso, notificato il 20.3.2023 presso gli indirizzi di posta elettronica IPA aoo-giunta@cert.regione.basilicata.it, anziché RegInde ufficio.legale@cert.regione.basilicata.it, protocollo@pec.aspbasilicata.it, e gli indirizzi di posta elettronica polimedica@pec.polimedica.net, fktmelandro@pec.webdec.it, laboratorio@pec.polisan.it, poliambulatoriosanitassrl@pec.it e ambulatoriosm2@arubapec.it e depositato il 23.3.2023, ha impugnato la predetta nota/pec del Dirigente del Direzione Generale per la Salute e le Politiche della Persona della Regione Basilicata prot. 12888 del 19.1.2023, deducendo:
1) l’incompetenza, in quanto la determinazione del tetto di spesa spetta alla Giunta Regionale;
2) l’eccesso di potere per illogicità, in quanto: A) il tetto di spesa deve essere determinato su base annuale e non solo per i primi 3 mesi del 2023, anche perché in tal modo le strutture sanitarie private non possono programmare la propria attività imprenditoriale nella totale incertezza di ciò che accadrà da aprile in poi;B) non sono stati previsti conguagli successivi;
3) l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, in quanto nel richiamato incontro del 17.1.2023 non era stato redatto un verbale e, comunque, in quell’incontro le associazioni di categoria avevano chiesto l’aumento del tetto di spesa, per l’anno 2023, pari all’effettiva produzione dell’anno 2022.
Con atto di motivi aggiunti, notificato il 29.5.2023 e depositato il 27.6.2023, la struttura ricorrente ha impugnato la successiva Del. G.R. n. 189 del 30.3.2023, deducendo:
1) con riferimento alla parte della predetta Delibera n. 189 del 30.3.2023, con la quale la Giunta Regionale ha confermato “il criterio della produzione dell’anno 2022 di cui alla proposta delle associazioni di categoria, allegata al verbale dell’incontro del 23.2.2023, quale parametro di riferimento per la definizione, per gli anni 2023 e 2024, del budget delle strutture private contrattualizzate”, che: A) “l’utilizzo del criterio della produzione, ai fini della determinazione del tetto di spesa, espone l’intenzione, da parte dell’Amministrazione regionale, di ancorare l’aumento del tetto di spesa all’aumento del fatturato”, “in quanto rappresentativa del bisogno di salute condizionato anche dall’emergenza epidemiologica da SARS-COV2”, violando l’art. 8 quinquies D.Lg.vo n. 502/1992, che non consente la remunerazione delle prestazioni oltre il tetto di spesa;B) la determinazione del tetto di spesa era stata effettuata, “senza fare applicazione di criteri normativi o numerici o comunque logici”;
2) con riferimento alla parte dell’impugnata Delibera n. 189 del 30.3.2023, con la quale la Giunta Regionale ha confermato il contestato criterio, di quantificazione mensile dei tetti di spesa 2023, già stabilito con la suddetta nota regionale prot. 12888 del 19.1.2023, impugnata con il ricorso introduttivo, che l’assegnazione mensile del tetto di spesa era stata effettuata “senza alcuna previsione di criteri certi e definiti per la riparametrazione degli eventuali conguagli successivi”.
Si è costituita in giudizio la Regione Basilicata, sostenendo l’infondatezza del ricorso introduttivo e dell’atto di motivi aggiunti.
All’Udienza Pubblica dell’8.11.2023 il ricorso introduttivo e l’atto di motivi aggiunti sono passati in decisione.
In via preliminare, va precisato che sono inammissibili le censure, articolate con il primo motivo dell’atto di motivi aggiunti, relative alla parte della predetta Delibera n. 189 del 30.3.2023, con la quale la Giunta Regionale ha confermato “il criterio della produzione dell’anno 2022 di cui alla proposta delle associazioni di categoria, allegata al verbale dell’incontro del 23.2.2023, quale parametro di riferimento per la definizione, per gli anni 2023 e 2024, del budget delle strutture private contrattualizzate”, sia perché si riferiscono ad una futura attività amministrativa della Regione Basilicata, in quanto tale Amministrazione non ha ancora determinato i tetti di spesa 2023, sia perché ai sensi dell’art. 34, comma 2, primo periodo, cod. proc. amm. “in nessun caso” il Giudice Amministrativo “può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati”.
Pertanto, l’oggetto della controversia in esame va delimitato alla questione della legittimità o meno della scelta regionale, di quantificare mensilmente nei primi mesi dell’anno 2023 i tetti di spesa ai sensi dell’art. 15, comma 14, primo periodo, D.L. n. 95/2012 conv. nella L. n. 135/2012 e l’art. 45, comma 1 ter, D.L. n. 124/2019 conv. nella L. n. 157/2019, nelle more della loro determinazione definitiva.
Prescindendo dalla circostanza che la struttura sanitaria privata ricorrente non ha dimostrato di aver erogato nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023 prestazioni in favore dei residenti nella Basilicata, superiori al contestato tetto mensile di € 190.468,41, indicato nell’impugnata nota/pec del Dirigente del Direzione Generale per la Salute e le Politiche della Persona della Regione Basilicata prot. 12888 del 19.1.2023, la censura del secondo motivo del ricorso introduttivo, con la quale è stato dedotto che il tetto di spesa deve essere determinato su base annuale anche ai fini della programmazione dell’attività delle strutture sanitarie private, è infondata, in quanto la contestata decisione, di quantificare mensilmente i tetti di spesa, non risulta illegittima, tenuto conto dell’evidente finalità di evitare l’esaurimento dell’intero budget annuale nei primi mesi, impedendo il soddisfacimento di tutte le esigenze degli utenti, sorte negli ultimi mesi dell’anno (cfr. ex multis C.d.S. Sez. V Sentenze nn. 1616 e 1618 del 14.4.2008;