TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2014-05-19, n. 201405237
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Testo completo
N. 05237/2014 REG.PROV.COLL.
N. 10487/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10487 del 2013, proposto da:
Soc. BE GMBH, in persona del rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Vinti, Elia Barbieri e Filippo D'Angelo, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Vinti & Associati in Roma, via Emilia, 88;
contro
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Lombardia, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Viviana Fidani, con domicilio eletto presso l’avv. Emanuela Quici in Roma, via Nicolò Porpora, 16;
nei confronti di
Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati, Soc Siro s.r.l., n.c.;
e con l'intervento di
ad opponendum:
IS S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. ti Claudio Tesauro, Francesco Fonderico e Pasquale Leone, con domicilio eletto presso l’avv. Pappalardo Bonelli in Roma, via Salaria N.259;
per l'annullamento
della nota prot. n. TI.2013.0038468 del 10.10.2013 di Regione Lombardia;
della circolare del Ministero dell’Ambiente prot. 23876 del 26 marzo 2013;
di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;
e per il risarcimento
del danno ingiusto subito e subendo ai sensi dell’art. 30 c.p.a.;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e della Regione Lombardia, nonché della S.r.l. IS;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 marzo 2014 il Consigliere Solveig Cogliani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso indicato in epigrafe, la Società istante, premesso di essere una delle più grandi aziende europee di rigenerazione degli oli usati e di aver avviato nel 2011 le procedure per essere ammessa alla ripartizione dell’olio usato raccolto in Italia dal Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati (COOU), esponeva di aver stipulato con il predetto consorzio nel 2012 un contratto per la fornitura nel 2013 di un quantitativo di olio usato pari ad oltre 12.000 tonnellate da trattare tramite rigenerazione per la produzione di olio base, sicchè il COOU decideva di avviare con le Regioni Lombardia, Lazio e Campania le procedure di spedizione in Germania dell’olio assegnato alla Società istante ed, in attesa di ottenere le necessarie autorizzazioni, di riassegnare ad alcune società italiane il quantitativo di olio rigenerabile spettante alla ricorrente.
Svolto un esame della disciplina in vigore nella materia oggetto di causa, la Società istante evidenziava che il 26 marzo 2013, il Ministero dell’Ambiente, a seguito di una richiesta di chiarimenti della Regione Lombardia in ordine all’interpretazione dell’art. 216 bis, d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, diramava una circolare sulle “modalità di rispetto degli obblighi di gestione degli oli usati”, con cui precisava che la rigenerazione deve avvenire nel “rispetto dei principi di libera concorrenza, ma anche dei principi di efficacia, efficienza, economicità e di garanzia della tutela della salute e dell’ambiente da ogni inquinamento dell’aria…nonché della gerarchia dei rifiuti e della cd. Migliore opzione ambientale”. Inoltre, rilevava che “nel caso in cui sia stata presentata la notifica di una spedizione di oli usati verso un impianto di rigenerazione che comporti lunghi percorrenze, vi possono essere circostanze che…possono far sì che rigenerazione possa addirittura non costituire la migliore opzione ambientale rispetto ad altre forme di gestione degli oli usati”, in tal caso dovendo “l’autorità italiana”, “in base alla lettera a) dell’art. 12, c.1” del Regolamento 1013/2006/CE, “sollevare obiezioni alla spedizione degli oli usati”. Esponeva, dunque, che in applicazione della circolare richiamata, la Regione Lombardia sollevava alcune obiezioni, ai sensi dell’ art. 12 citato Regolamento CE, alla procedura di notifica avviata dal COOU per ammettere la Società ricorrente alla spedizione transfrontaliera dell’olio usato verso i suoi stabilimenti ubicati in Germania, in ragione del principio di minima movimentazione dei rifiuti pericolosi, evidenziando che presso l’impianto IS S.r.l. di Pieve di Fissariga (LO) esiste la disponibilità al recupero tramite rigenerazione del quantitativo di olio assegnato alla ricorrente.
Con la nota impugnata, pertanto, la Regione Lombardia rilevava che la scelta della BE GMBH non assicurerebbe il “miglior risultato ambientale complessivo” sia per motivi di distanza geografica sia di ordine giuridico, in quanto la normativa ambientale tedesca non assicurerebbe per gli oli minerari usati il rispetto della gerarchia dei rifiuti, che “prevede la priorità del recupero di materia sul recupero di energia”.
Avverso gli indicati atti, la Società istante proponeva, dunque, ricorso, deducendo i seguenti motivi di censura:
1 – violazione dei principi di libera circolazione delle merci, libera concorrenza e divieto di discriminazione tra imprese basate sulla nazionalità, violazione dell’art. 41 Cost., falsa applicazione degli artt. 179, 199 e 216 bis, d.lgs. n. 152 del 2006, nonché dell’art. 12, Regolamento CE n. 1013/2006, violazione e falsa applicazione della Convenzione di Basilea, del principio di prossimità come interpretato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea e dalla giurisprudenza italiana, violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza dell’azione amministrativa, eccesso di potere per irragionevolezza, perplessità, difetto di motivazione, disparità di trattamento e travisamento del fatto, poiché la nota della Regione si fonderebbe sulla preferenza per una Società di rigenerazione presente entro i confini nazionali ed, inoltre, violerebbe il disposto dell’art. 216 bis, d.lgs. n. 152 cit. che antepone la rigenerazione alle attività di combustione e smaltimento , con la conseguenza che il principio di prossimità va applicato solo alle procedure di smaltimento tramite incenerimento in stabilimenti esteri;
2 – violazione e falsa applicazione del richiamato art. 12 del Regolamento CE n. 1013/2006, del principio di autonomia imprenditoriale degli operatori economici nel mercato comunitario ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento del fatto e perplessità, poiché la valutazione della circostanza che lo stabilimento di IS produca una percentuale di olio base rigenerato per unità di olio lavorato leggermente maggiore rispetto a quella prodotta dall’impianto della ricorrente non rientrerebbe tra le cause ostative all’assegnazione alla Pluralube, ma riguarderebbe invece dinamiche che attengono al ciclo produttivo delle imprese di raffinazione, non considerate dal Regolamento CE citato;
3 – eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento del fatto, con riferimento alla valutazione sulla normativa tedesca, che – contrariamente a quanto affermato dalla Regione – stabilirebbe la priorità della rigenerazione purchè non sussistano vincoli di carattere tecnico, economico e organizzativo.
Pertanto, la parte ricorrente chiedeva l’annullamento degli atti gravati, previo sospensione dei relativi effetti.
Il ricorso era notificato solo successivamente, ad integrazione del contraddittorio, anche alla Società IS in data 23 dicembre 2013.
Si costituiva il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, precisando in via preliminare che il contratto per la fornitura di olio usato, ai sensi del Regolamento CE n. 1013/2006, non sarebbe più valido ove non risultino risolti nel termine di trenta giorni – a seguito della notifica - i problemi sollevati con le obiezioni.
L’Amministrazione evidenziava, altresì, la preferenza accordata dal legislatore alla rigenerazione degli oli usati, quale soluzione migliore rispetto alle altre ai sensi dell’art. 179 TUA, come ribadito dall’art. 216 bis del medesimo T.U.. A tal fine il Regolamento menzionato limiterebbe le spedizioni transfrontaliere di oli usati verso l’estero nel caso in cui questi siano destinati