TAR Lecce, sez. III, sentenza 2024-03-26, n. 202400437
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Testo completo
Pubblicato il 26/03/2024
N. 00437/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01334/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1334 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della “-OMISSIS-”, rappresentato e difeso dall’avvocato A F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Laterza, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato F C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- della determinazione n. -OMISSIS- del 2-OMISSIS- settembre 2022, notificata in pari data a mezzo p.e.c., con cui il Comune di Laterza (a seguito dell’ordinanza cautelare di sospensiva di questa Sezione n. 2-OMISSIS-2 dell’8 giugno 2022) ha nuovamente - previa rinnovata comunicazione di avvio del procedimento prot. n. -OMISSIS- del 28 giugno 2022 - revocato l’autorizzazione n. -OMISSIS- del 30 giugno 2015 per autonoleggio con conducente con rimessa e sede in Laterza, Via -OMISSIS-, n. -OMISSIS-1, ai sensi dell’art. 3-OMISSIS-, comma 2, del Regolamento Comunale per la disciplina del servizio di n.c.c. approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16/2014, per aver sospeso ingiustificatamente il servizio n.c.c. sul territorio comunale per più di 30 giorni consecutivi nell’arco dell’anno 2021, nonché irrogato, in solido con la -OMISSIS- Società Cooperativa, la sanzione amministrativa pecuniaria di € 150,00 ex art. 34 del Regolamento medesimo per violazione dell’art. 10, comma 2 (requisiti e ubicazione della rimessa);
- di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguenziale e, in particolare, ove occorra, del predetto Regolamento Comunale di disciplina del servizio di n.c.c., della nota prot. n. -OMISSIS- del 28 giugno 2022 di comunicazione dell’avvio del procedimento di revoca della suddetta licenza, nonché delle memorie scritte e dei documenti inviati in data 8 luglio 2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Laterza;
Vista l’ordinanza cautelare di questa Sezione n. 6/2023;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 marzo 2024 la dott.ssa Vincenza Caldarola e uditi per le parti i difensori: Avv. D. D’Arpa, in sostituzione dell’Avv. A. Fegatelli, per la parte ricorrente, e Avv. F. Caricato per la P.A.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il ricorrente - in proprio e quale legale rappresentante della “-OMISSIS-” cui ha conferito l’autorizzazione n. -OMISSIS- del 30 giugno 2015 per autonoleggio con conducente con rimessa e sede operativa a Laterza in Via -OMISSIS-, n. -OMISSIS-1 - con ricorso notificato a controparte il 25 novembre 2022 e depositato in giudizio il 1° dicembre 2022, impugna la determinazione n. -OMISSIS- del 2-OMISSIS- settembre 2022, notificata in pari data a mezzo p.e.c., con cui il Comune di Laterza (a seguito dell’ordinanza cautelare di sospensiva di questa Sezione n. 2-OMISSIS-2 dell’8 giugno 2022) ha nuovamente revocato - previa rinnovata comunicazione di avvio del procedimento del 28 giugno 2022 - la predetta autorizzazione n.c.c. n. -OMISSIS-/2015, ai sensi dell’art. 3-OMISSIS-, comma 2, del Regolamento Comunale per la disciplina del servizio di n.c.c. approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 9 maggio 2014, per aver sospeso ingiustificatamente il servizio di n.c.c. sul territorio comunale per più di 30 gg. consecutivi nell’arco dell’anno 2021 (segnatamente dal 9 novembre 2021 al 13 dicembre 2021), nonché irrogato la sanzione amministrativa pecuniaria, in solido con “-OMISSIS-”, di € 150,00, ai sensi dell’art. 34 del Regolamento medesimo, per violazione dell’art. 10, comma 2 (requisiti e ubicazione della rimessa).
2. A sostegno del ricorso il ricorrente ha dedotto le seguenti censure.
2.1 Violazione dei principi di cui alla Legge n. 21/1992. Violazione dell’art. 3-OMISSIS- del Regolamento Comunale per la disciplina del servizio di n.c.c.. Errata interpretazione ed applicazione della regola sanzionatoria. Carenza e genericità istruttoria e motivazionale. Eccesso di potere.
Con questo primo fascio di censure, il ricorrente afferma che la Legge 15 gennaio 1992, n. 21, denominata “ Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea ”, art. 11, commi 4 e 4-ter, nella versione risultante a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 56 del 26 marzo 2020, non imponendo più il ritorno in autorimessa al termine di ogni servizio, avrebbe consentito di svolgere il trasporto di n.c.c. anche al di fuori del territorio comunale di riferimento, purchè tale servizio sia svolto “ per un dato, limitato, arco temporale, [..] e a favore di un committente non indifferenziato ma specifico ”, che è quanto avvenuto nel caso di specie. Si legge, infatti, nel ricorso: “ I ricorrenti non hanno spostato o trasferito la licenza; hanno solo accettato una commessa a termine, ma di apprezzabile periodo, per avere avuto la possibilità di effettuare il servizio a favore di un importante committente; nel solco della legittima possibilità di espletare anche un servizio continuativo, senza mai dismettere l’esercizio del servizio di NCC neppure in ambito comunale - come pure documentato in sede di memorie difensive e come si dirà in appresso ”.
Secondo la prospettazione di parte ricorrente, l’A.C. resistente ha errato a considerare il servizio di traporto di n.c.c. prestato dall’odierno ricorrente, nel periodo preso in considerazione (9 novembre 2021- 13 dicembre 2021), a favore della Consorzio Italy Ncc Booking, cioè della Società nei confronti della quale la cessionaria “-OMISSIS-” si era impegnata a svolgere prestazioni di trasporto, come un periodo di mancato servizio, sol perché prestato al di fuori del territorio comunale di Laterza, appunto perché, come accennato, la pertinente normativa, a seguito del predetto intervento della Corte Costituzionale, consentirebbe di svolgere il servizio de quo , sia pure per un periodo di tempo definito e pur sempre a favore di un’utenza specifica, anche al di fuori del territorio del Comune che ha rilasciato la relativa abilitazione.
Il ricorrente ritiene, conseguentemente, che l’A.C. intimata abbia erroneamente posto a fondamento del gravato provvedimento di revoca, oltre all’art. 11 della Legge n. 21/1992, anche l’art. 3-OMISSIS-, comma 2, del “Regolamento comunale per la disciplina del servizio di noleggio con conducente” del Comune di Laterza, il quale testualmente prevede che: “ 1. Il Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive dispone la revoca dell’autorizzazione nei seguenti casi: […] 2. per sospensione ingiustificata del servizio per più di 30 giorni, anche non consecutivi, nell’arco di un anno. ”, per una pluralità di motivi. In primo luogo perché, come accennato, non vi sarebbe stata, nel periodo considerato, alcuna sospensione del servizio di n.c.c. per più di 30 giorni consecutivi, essendo stato siffatto servizio legittimamente (secondo la prospettazione di parte ricorrente) svolto a favore della Consorzio Italy Ncc Booking (cioè a favore di un cliente specifico e fruendo della possibilità, ammessa a seguito dell’intervento dalla Corte Costituzionale, di non ritornare in rimessa alla fine di ogni servizio) nonché, e contestualmente, a favore della Comunità locale, come da fatture dei servizi effettuati in ambito territoriale e non considerati dal Comune resistente; e, in secondo luogo, perché la predetta clausola del Regolamento Comunale sanzionerebbe con la revoca esclusivamente la (ingiustificata) sospensione tout court del servizio di n.c.c. “ per più di 30 giorni, anche non consecutivi, nell’arco di un anno ”, e non anche la più specifica ipotesi in cui il medesimo servizio, nel periodo considerato, sia svolto pressoché esclusivamente fuori dal pertinente territorio comunale (e dalla relativa Provincia) come nel caso di specie.
2.2 Violazione dell’art. 11 bis della Legge n. 21/1992. Sviamento ed eccesso di potere.
Con questo secondo gruppo di censure, il ricorrente lamenta che il gravato provvedimento di revoca si porrebbe in contrasto con l’art. 11-bis della legge n. 21/1992, il quale riconnette all’ “ inosservanza da parte dei conducenti di taxi e degli esercenti il servizio di noleggio con conducente di quanto disposto dagli articoli 3 e 11 della presente legge ” la (più mite) sanzione della sospensione dell’iscrizione dal “ ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea ” di cui all’art. 6 della Legge n. 21/1992, per un mese in caso di prima inosservanza, con misura crescente per le inosservanze successive fino alla cancellazione dal ruolo, ma soltanto dopo la quarta inosservanza. Mentre, nel caso di specie, il Comune di Laterza, avrebbe posto “ alla base del proprio provvedimento revocatorio, un limitato e sporadico periodo di controllo contestato; non ha effettuato puntuali contestazioni, ma ha utilizzato l’unico periodo di presunto non regolare espletamento del servizio, per addivenire, peraltro in modo perplesso e scoordinato, alla revoca ”, laddove, invece, l’A.C. non avrebbe considerato che il ricorrente ha comunque effettuato servizi, anche in loco, nel periodo oggetto di contestazione.
2.3 Violazione di legge (artt. 10, comma 2, e 34 del “Regolamento Comunale per la disciplina del servizio di noleggio veicoli con