TAR Roma, sez. II, ordinanza cautelare 2015-02-19, n. 201500782

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, ordinanza cautelare 2015-02-19, n. 201500782
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201500782
Data del deposito : 19 febbraio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01437/2015 REG.RIC.

N. 00782/2015 REG.PROV.CAU.

N. 01437/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1437 del 2015, proposto da:


Soc Coop Sociale Arca di Noe' Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati A P e L F, con domicilio eletto presso gli stessi in Roma, Viale Mazzini, 41;


contro

Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. P P, domiciliata presso l’Avvocatura Capitolina in Roma, Via del Tempio di Giove, 21;

nei confronti di

Servizio Psico Socio Sanitario Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale capogruppo mandataria dell’ATI con le mandanti AISS – Società Cooperativa Onlus e Mo.Da.Vi. Onlus, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo De Vincenti, con domicilio eletto presso Angelo De Vincenti in Roma, Via Crescenzio, 76;
Cooperativa Sociale Apriti Sesamo Onlus;
Nuove Risposte Società Cooperativa Sociale - Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Ignazio Fiore, Fulvio De Crescienzo, Andrea Fiore, con domicilio eletto presso Ignazio Fiore in Roma, viale G. Mazzini, 73;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:
Soc. Coop. Sociale "Prevenzione ed Intervento Roma 81", in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Mattia Paonessa, con domicilio eletto presso Mattia Paonessa in Roma, Via Carlo Giuseppe Bertero, 55;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della graduatoria finale di merito della procedura aperta con il criterio dell'offerta più vantaggiosa per l'affidamento del servizio di assistenza per l'integrazione scolastica degli alunni diversamente abili per gli a.s. 2014/2015 - 2015/2016 - (gara n. 5780234 divisa in 3 lotti);


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale, di Servizio Psico Socio Sanitario Onlus e di Nuove Risposte Società Cooperativa Sociale – Onlus;

Visto l’atto di intervento ad adiuvandum di Soc. Coop. Sociale "Prevenzione ed Intervento Roma 81";

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2015 il dott. Roberto Caponigro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Rilevato, in via preliminare, che l’intervento ad adiuvandum proposto dalla Società Cooperativa Sociale “Prevenzione ed Intervento Roma 81” appare inammissibile, ai sensi dell’art. 28, comma 2, c.p.a., in quanto tale Società, cointeressata al ricorso, sarebbe stata onerata della proposizione di un’autonoma azione;

Rilevato che l’interesse della ricorrente deve ritenersi circoscritto ad uno solo dei tre lotti a gara, atteso che ogni concorrente può essere aggiudicatario di un solo lotto, per cui, tenendo conto, che, con riferimento al lotto 3, la ricorrente si è classificata seconda in graduatoria, l’interesse della stessa può essere circoscritto a tale lotto;

Ritenuto che non sussistono gli estremi per disporre le misure cautelari in quanto il bene della vita dell’aggiudicazione non potrebbe comunque conseguire all’eventuale accoglimento del ricorso, derivando dallo stesso il travolgimento della gara, per quanto riguarda il lotto 3, e la necessità della sua riedizione, mentre l’interesse ad ottenere la prorogatio del servizio in precedenza svolto non è meritevole di tutela;

Ritenuto, ai sensi dell’art. 120, comma 6, c.p.a. di fissare l’udienza pubblica del 15 aprile 2015 per la trattazione del merito della controversia;

Ritenuto equo, in considerazione dell’imminente definizione del merito della controversia, disporre la compensazione delle spese della presente fase cautelare.

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