TAR Lecce, sez. II, sentenza 2023-10-12, n. 202301120

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. II, sentenza 2023-10-12, n. 202301120
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 202301120
Data del deposito : 12 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/10/2023

N. 01120/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00114/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 114 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
L S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG 913005146E, rappresentata e difesa dagli avvocati S S D ed E D B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Ostuni, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati A T e M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

Compass Group Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Andreina Degli Esposti e Riccardo Villata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l’annullamento

- della determinazione n. 2089 Reg. del 30.12.2022 con cui il Dirigente del Settore Affari Generali e Istituzioni – Politiche Sociali – Educative – SUAP – Servizio Biblioteca e Pubblica Istruzione del Comune di Ostuni ha disposto l’aggiudicazione in favore di Compass Group Italia S.p.A. della procedura di gara per l’affidamento del servizio di refezione scolastica degli alunni e del personale docente e non docente delle scuole statali dell’infanzia e primaria (CIG 913005146E);

- della comunicazione a L S.r.l. della predetta determinazione intervenuta in data 9.1.2023;

- dell’avviso di appalto aggiudicato pubblicato sul sito del Comune di Ostuni in data 9.1.2023;

- di tutti gli atti della procedura di gara; in specie, del bando, del disciplinare, del capitolato, della determinazione dirigenziale n. 279 del 9.3.2022, della determinazione dirigenziale n. 694 del 27.5.2022, della determinazione dirigenziale n. 661 del 20.5.2022;

- di tutti i verbali della procedura di gara e della proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione giudicatrice;

- dell’eventuale e non conosciuto provvedimento di anticipata consegna del servizio in favore dell’aggiudicataria Compass Group Italia S.p.A.;

- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali;

per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da L S.r.l. il 10.2.2023, per l’annullamento

- di tutti gli atti di gara nella parte in cui non viene esclusa L (in particolare: verbale n. 1 e graduatoria finale);

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da L S.r.l. il 16.3.2023, per l’annullamento

- di tutti gli atti della procedura di gara nelle parti e per le ragioni prospettate nell’atto di motivi aggiunti e, in specie, dei verbali di valutazione e assegnazione dei punteggi e del verbale attestante la congruità dell’offerta presentata da Compass Group Italia S.p.A.;

- del diniego di ostensione dell’offerta tecnica integrale e della documentazione amministrativa presentata da Compass Group Italia S.p.A., giusta nota del R.U.P. Reg. n. 0010382/2023 del 16.2.2023;

per la declaratoria di inefficacia del contratto ove medio tempore stipulato con l’aggiudicataria Compass Group Italia S.p.A., ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 121 e 122 c.p.a.;

nonché per la condanna dell’Amministrazione resistente al risarcimento del danno in forma specifica mediante l’aggiudicazione dell’appalto di cui si tratta in favore della ricorrente e il subentro della stessa nel relativo contratto, nonché mediante l’adozione di tutte le misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio, ovvero, in subordine, al risarcimento per equivalente monetario dei danni conseguenti all’adozione degli illegittimi provvedimenti gravati incidenti sulla posizione della ricorrente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 30 e 124 c.p.a.;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Compass Group Italia S.p.A. il 9.6.2023, per l’annullamento

dei medesimi atti impugnati con il ricorso incidentale;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da L S.r.l. il 12.6.2023, per l’annullamento

- di tutti gli atti della procedura di gara nelle parti e per le ulteriori ragioni prospettate in narrativa e, in specie, dei verbali di valutazione e assegnazione dei punteggi;

per la declaratoria di inefficacia del contratto ove medio tempore stipulato con l’aggiudicataria Compass Group Italia S.p.A., ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 121 e 122 c.p.a.;

nonché per la condanna dell’Amministrazione resistente al risarcimento del danno in forma specifica mediante l’aggiudicazione dell’appalto di cui si tratta in favore della ricorrente e il subentro della stessa nel relativo contratto, nonché mediante l’adozione di tutte le misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio, ovvero, in subordine, al risarcimento per equivalente monetario dei danni conseguenti all’adozione degli illegittimi provvedimenti gravati incidenti sulla posizione della ricorrente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 30 e 124 c.p.a.


Visti il ricorso principale, il ricorso incidentale, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Ostuni e di Compass Group Italia S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 settembre 2023 il dott. N D P e uditi per le parti i difensori come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, L S.r.l. ha impugnato gli atti della procedura di gara in epigrafe indicati, ivi incluso il bando e la determina di aggiudicazione a favore della controinteressata Compass Group Italia S.p.A., chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia.

1.1. A sostegno del mezzo di gravame, la difesa attorea ha addotto i seguenti motivi di censura: “ Violazione ed erronea applicazione degli artt. 34, 71, 95, 144 del D.lgs. 50/2016 – Violazione, falsa ed erronea applicazione del D.M. 10.03.2020 “Criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari” – Eccesso di potere per erronea presupposizione, carente ed erronea istruttoria, travisamento, manifesta illogicità e contraddittorietà – Illegittimità derivata ”.

1.2. Si sono costituiti in giudizio il Comune di Ostuni e la controinteressata, instando per la reiezione del ricorso, con vittoria di spese.

1.3. Con ricorso incidentale depositato il 10.2.2023, la controinteressata ha impugnato la graduatoria finale e gli atti di gara, nella parte in cui non è stata disposta l’esclusione della ricorrente, lamentando, in particolare, la violazione dell’art. 3.1 del disciplinare e dell’art. 80, comma 5, lett. c) e f bis ), del D. Lgs.