TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2015-04-02, n. 201501917

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2015-04-02, n. 201501917
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201501917
Data del deposito : 2 aprile 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00394/2011 REG.RIC.

N. 01917/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00394/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 394 del 2011, proposto da:
A S e A O, rappresentati e difesi dagli avv.ti C C, G C, con domicilio eletto presso G C in N, Via T.Caravita, 10;

contro

Comune di N, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Barbara Accattatis Chalons D'Oranges, A A, C E, B C, A C, A I F, G P, A P, B R e R R, giusta procura in atti ed elettivamente domiciliato in N, P.zza Municipio, Palazzo S. Giacomo presso l’Avvocatura municipale;


ASL N

1, in persona del Direttore Generale legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Danila Amore, elettivamente domiciliata presso l’Avvocatura della Regione Campania in N via S. Lucia n. 81.

per l'annullamento

a) della disposizione dirigenziale n. 447 del 22.11.2010, notificata in data 03.12.2010, con cui è stato negato il permesso di costruire in sanatoria dell’immobile già di proprietà dei ricorrenti in N alla via Terracina n. 381;
b) della disposizione dirigenziale n. 409 del 14.09.2009, notificata in data 05.10.2009, con cui è stato annullato in autotutela il provvedimento di condono adottato con disposizione dirigenziale n. 8608 del 21.07.2008;
c) della nota prot. 4212 del 05.05.2009 con cui l’

ASL N

1 ha ritenuto insussistenti i requisiti minimi di abitabilità relativamente all’immobile sito in N alla via Terracina n. 381;
nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di N e della A.S.L. N 1;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2015 il dott. G P Di N e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso iscritto al n. 394 dell’anno 2011, la parte ricorrente impugnava i provvedimenti indicati in epigrafe. A sostegno delle sue doglianze, premetteva:

di essere stati proprietari dell’immobile sito in N alla via Terracina n. 381;

che il Comune di N, con disposizione dirigenziale n. 8608 del 21.07.2008, rilasciava il condono chiesto da A O relativamente al cambio di destinazione d’uso da cantinola ad abitazione, ottenuto attraverso la demolizione di alcuni tramezzi interni;

che, tuttavia, l’Amministrazione, disposizione dirigenziale n. 409 del 14.09.2009, notificata in data 05.10.2009, annullava in autotutela il predetto provvedimento di condono, in quanto l’abitazione, ubicata al piano seminterrato, era dotata di finestre a nastro con altezza alquanto ridotta di cm 40, la cui superficie complessiva di mq 3,28 non assicurava il livello minimo di 1/8 della superficie del pavimento, previsto dall’art. 17 all. B del regolamento edilizio del Comune di N, osservando che anche la ASL – appositamente interpellata – aveva, con nota n. prot. 4212 del 05.05.2009, aveva ritenuto insussistenti i requisiti minimi di abitabilità;

che, con lo stesso atto, si dava contestualmente comunicazione di cui all’art. 7 e 10 bis l. 241/1990 relativamente al procedimento di diniego dell’istanza di condono;

che i ricorrenti si avvalevano della facoltà assicurata dall’art. 10 bis, presentando osservazioni che dimostravano la legittimità del provvedimento di sanatoria;

che, tuttavia, l’Amministrazione negava il permesso di costruire in sanatoria.

Instava quindi per l’annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese processuali.

Si costituiva l’Amministrazione chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.

All’udienza del 22.02.2011, con ordinanza n. 331/2011, l’istanza cautelare è stata respinta.

All’udienza dell’11.02.2015, il ricorso è stato assunto in decisione.

DIRITTO

La parte ricorrente impugnava i provvedimenti in epigrafe per i seguenti motivi: 1) violazione degli artt. 31 e 35 l. 47/1985, atteso che – stante la necessità del requisito della cd. doppia conformità per ottenere il permesso di costruire in sanatoria – l’Amministrazione avrebbe dovuto tener conto della normativa urbanistica vigente al momento della realizzazione dell’abuso e di quella vigente al momento della presentazione dell’istanza;
ai sensi dell’art. 35 co. 19, la concessione in sanatoria può essere rilasciata anche in deroga ai requisiti fissati da norme regolamentari, purché le opere sanate non contrastino con le disposizioni in materia di sicurezza statica e di prevenzione degli incendi ed infortuni;
2) l’Amministrazione non poteva prendere in considerazione la normativa successiva la momento di presentazione della domanda di permesso di costruire in sanatoria;
3) l’unica normativa applicabile è quella di cui agli artt. 31 e 35 l. 47/1985, che consente la deroga alle disposizioni regolamentari;
e, nel caso di specie, il permesso di costruire in sanatoria è stato annullato solo per le prescrizioni fissate dal regolamento edilizio.

L’ASL eccepiva l’inammissibilità del ricorso sia perché l’atto impugnato è endoprocedimentale, sia per tardività atteso che la nota del 05.05.2009 è stata comunicata agli interessati in data 05.10.2009 mentre il ricorso è stato notificato il 30.10.2010;
nel merito eccepiva l’infondatezza perché, come stabilito dalla giurisprudenza, la deroga di cui all’art. 35 l. 47/1985 non concerne le prescrizioni di carattere igienico sanitario.

In data 17.02.2011 il Comune depositava memoria, in cui ribadiva l’infondatezza del ricorso per mancanza dei requisiti di abitabilità.

In memoria depositata in data 31.10.2014, la parte ricorrente ribadiva la fondatezza del ricorso.

In memoria depositata in data 31.10.2014, l’Amministrazione ribadiva l’infondatezza del ricorso.

Preliminarmente, vanno accolte le eccezioni in inammissibilità del ricorso, relativamente agli atti impugnati sub b) e sub c) in epigrafe, atteso che il provvedimento impugnato sub b) (annullamento in autotutela del provvedimento di condono adottato con disposizione dirigenziale n. 8608 del 21.07.2008) risulta notificato in data 5.10.2009, mentre il ricorso è stato notificato in data 30.12.2010. Quanto all’atto sub c), si tratta di un parere, sicché è da condividersi l’assunto della ASL, secondo cui l’atto in questione è endoprocedimentale e come tale non di per sé lesivo (la lesività è da ricondurre al diniego del permesso di costruire in sanatoria).

Quanto al provvedimento sub a) (diniego del permesso di costruire in sanatoria), il ricorso non è fondato e va respinto per i motivi di seguito precisati.

Come già osservato in sede cautelare, e confermato dal Consiglio di Stato (che, con ordinanza n. 2140/2011, ha respinto l’appello proposto dai ricorrenti avverso l’ordinanza cautelare pronunziata da questa Sezione), la deroga di cui all’art. 35 l. 47/1985 non concerne le prescrizioni di carattere igienico sanitario.

Come precisato da Tar Campania, N, sez. III, n. 3992/2014, “il rilascio del certificato di agibilità presuppone la conformità del fabbricato ai parametri normativi e regolamentari urbanistici ed edilizi.

Invero, l'art. 24, comma 3, D.P.R. n. 380 del 2001 dispone che "il soggetto titolare del permesso di costruire" è tenuto "a chiedere il certificato di agibilità".

L'art. 35, comma 20, L. 28 febbraio 1985, n. 47 (norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-ediliria, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizia) prevede che " a seguito della concessione o autorizzazione in sanatoria viene altresì rilasciato il certificato di abitabilità o agibilità anche in deroga ai requisiti fissati da norme regolamentari, qualora le opere sanate non contrastino con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza statica".

I dati normativi sopra richiamati ed il principio di ragionevolezza dell'azione amministrativa, nella valutazione e nel bilanciamento degli interessi pubblici e privati in campo, escludono l'utilizzo, per qualsivoglia destinazione, di un fabbricato non conforme alla normativa urbanistico edilizia e, come tale, in potenziale contrasto con la tutela del fascio di interessi collettivi alla cui protezione quella disciplina è preordinata.

Non a caso le sopra descritte precise indicazioni normative sono seguite da univoca giurisprudenza, secondo cui il rilascio del certificato di agibilità, lungi dall'essere subordinato all'accertamento dei soli requisiti igienico-sanitari, presuppone altresì la conformità urbanistica ed edilizia dell'opera. (c.f.r. T.A.R. Palermo, sez. III, 20 dicembre 2013, n. 2534). E' stato anche chiarito che il requisito dell'agibilità riflette non solo la regolarità igienico sanitaria dell'edificio, ma anche alla sua conformità urbanistico-edilizia e paesaggistica (ex multis: Cons. Stato, sez. V, 16 maggio 2013, n. 2665;
idem 30 aprile 2009, n. 2760;

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