TAR Bari, sez. U, sentenza 2023-02-08, n. 202300279
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Pubblicato il 08/02/2023
N. 00279/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00983/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezioni Unite)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 983 del 2018, proposto da
Società Cooperativa Agricola Belluogo, in persona del legale rappresentante pro tempore G A, nonché R D e M D, tutti rappresentati e difesi dall’avvocato P N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Barletta, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l’annullamento
- del diniego dell’istanza di permesso in sanatoria, pratica n. 4/2017, notificato il 31 maggio 2018, relativo ad opere eseguite in Contrada Belluogo del Comune di Barletta, dalla Cooperativa Agricola Belluogo, sul suolo distinto in catasto terreni al fg. n. 15, p.lla n. 1382;
- dell’ingiunzione di demolizione delle opere eseguite in assenza di permesso di costruire del 22 giungo 2018, prot. n. 047684, notificata il 25 giugno 2018, relativa alle opere seguite in Contrada Belluogo del Comune di Barletta, dalla Cooperativa Agricola Belluogo, sul suolo distinto in catasto terreni al fg n. 15, p.lla n. 1382.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 31 gennaio 2023 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame, notificato in data 27 luglio 2018 e depositato il successivo 2 agosto 2018, parte ricorrente ha impugnato il provvedimento, in epigrafe indicato, con cui il Comune di Barletta ha denegato il permesso di costruire, relativo ad opere eseguite in Contrada Belluogo sul suolo distinto in catasto terreni al fg. n. 15, p.lla n. 1382, nonché la successiva ordinanza di demolizione prot. n. 047684 del 22.6.2018, relativa alle medesime opere.
1.1. A sostegno del gravame, la parte ha dedotto i seguenti ordini di censura: I. Violazione di legge - Art. 21 septies legge n. 241/90 - Nullità per mancata sottoscrizione; II. Illegittimità dell’ingiunzione di demolizione per vizio derivato dalla nullità del diniego del permesso di costruire in sanatoria. III. Violazione di legge per errata applicazione dell’art. 31 del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.
1.2. La difesa attorea ha concluso per l’annullamento dei provvedimenti impugnati, con vittoria delle spese di lite.
1.3. Il Comune di Barletta, sebbene ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.
1.4. All’udienza di merito straordinario del 31 gennaio 2023, la causa è stata riservata in decisione.
2. Con i primi due motivi di ricorso la difesa attorea sostiene che il provvedimento di rigetto impugnato sarebbe affetto da nullità insanabile per difetto di sottoscrizione, quale elemento essenziale dell’atto amministrativo ex art. 21 septies della legge n. 241/1990, con conseguente invalidità derivata della susseguente ordinanza di demolizione;sostiene, in particolare, che la stampigliatura apposta in calce all’atto gravato – recante la dicitura relativa alla firma digitale del documento – non integri gli estremi della sottoscrizione, atteso che, nel caso di specie, l’atto è stato notificato per via telematica.
2.1. I motivi non sono suscettibili di positivo apprezzamento.
2.2. Osserva il Collegio che – poiché la firma apposta in calce ad un provvedimento o ad un atto amministrativo costituisce lo strumento per la sua concreta attribuibilità, psichica e giuridica, all’agente amministrativo che risulta averlo formalmente adottato – è al concetto di attribuibilità che deve aversi riguardo e non al mero dato formale della sottoscrizione autografa.