TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2010-04-08, n. 201000175

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2010-04-08, n. 201000175
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Campobasso
Numero : 201000175
Data del deposito : 8 aprile 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00416/1994 REG.RIC.

N. 00175/2010 REG.SEN.

N. 00416/1994 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 416 del 1994, proposto da S F, rappresentato e difeso dall’Avv. G D N, con elezione di domicilio in Campobasso, via De Attellis n. 5,

contro

il Ministero della Pubblica Istruzione, in persona del Ministro in carica, il Provveditore agli Studi di Avellino, il Liceo Ginnasio Statale “De Sanctis” di Sant’Angelo dei Lombardi (Av), in persona del legale rappresentante p. t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la cui sede, in Campobasso, via Garibaldi n. 124, sono legalmente domiciliati,

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dei seguenti atti: 1)la nota del Provveditore agli Studi di Avellino datata 25.2.1994 prot. n. 7111/2;
2)le note del Preside del Liceo Ginnasio Statale “De Sanctis” datate 7.3.1994 prot. 431, nonché 16.4.1994 prot. n. 798/C14;
3)ogni altro atto presupposto, conseguente o connesso;


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria dell’Amministrazione intimata;

Visti gli atti tutti della causa;

Udita, alla pubblica udienza del 24 marzo 2010, la relazione del Consigliere, dott. Orazio Ciliberti;

Udite, altresì, le parti, come da verbale di udienza;

Ritenuto, in fatto e in diritto, quanto segue.


FATTO e DIRITTO

I – Il ricorrente, rettore del Convitto Nazionale “Bonghi” di Lucera (Fg), avendo partecipato, in qualità di Presidente, alla commissione di esami di maturità per l’anno scolastico 1991-1992, presso il Liceo – Ginnasio di Sant’Angelo dei Lombardi (Av), percepiva un trattamento di missione giornaliero (superiore alle 12 ore), per l’intero periodo di durata dell’incarico. Sennonché, il Preside del Liceo in parola chiedeva la restituzione di una parte del trattamento, in quanto lo riteneva indebitamente corrisposto. Insorge il ricorrente, per impugnare i seguenti atti: 1)la nota del Provveditore agli Studi di Avellino datata 25.2.1994 prot. n. 7111/2;
2)le note del Preside del Liceo Ginnasio Statale “De Sanctis” datate 7.3.1994 prot. 431, nonché 16.4.1994 prot. n. 798/C14;
3)ogni altro atto presupposto, conseguente o connesso. Deduce i seguenti motivi: 1)violazione e falsa applicazione della Circolare Ministeriale n. 154 del 13.5.1992 e della normativa ivi richiamata, eccesso di potere per inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto, sviamento, mancanza di motivazione, travisamento;
2)incompetenza del Preside, difetto di motivazione, ingiustizia manifesta, illogicità manifesta;
3)violazione art. 52 legge 9.5.1988 n. 89.

Si costituisce l’Amministrazione intimata, deducendo, con successiva memoria, la inammissibilità e la infondatezza del ricorso. Conclude per la reiezione. Con separato atto, la difesa erariale propone regolamento di competenza.

Con la ordinanza n. 412 del 1994, questa Sezione respinge la domanda cautelare della parte ricorrente.

Con la ordinanza n. 413 del 1994, questa Sezione sospende il processo, rimettendo gli atti al Consiglio di Stato, per il regolamento di competenza.

Con la decisione n. 4507 del 1994, il Consiglio di Stato

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