TAR Catania, sez. III, sentenza 2015-09-02, n. 201502189
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
N. 02189/2015 REG.PROV.COLL.
N. 02147/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2147 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
G S, rappresentato e difeso dall'avv. C F, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Catania, Via G. Carnazza, 51;
contro
Università degli Studi di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege , in via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo :
- del D.R. 15 marzo 2013, n. 1191, di collocamento in quiescenza del ricorrente dall’1 novembre 2013;
- della nota del Direttore generale, prot. n. 90947 del 22 agosto 2013, di rigetto della domanda del ricorrente di trattenimento in servizio ai sensi dell'art. 16, D.lgs. n. 503/1992, a seguito dell'intervento della sentenza della Corte costituzionale n. 83/2013;
- ove occorra, della nota 20 novembre 2008, prot. n. 97395 e del parere dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, prot. n. 45501 del 25 luglio 2013, non conosciuto, ma citato nella nota Direttore generale prot. n. 90947;
quanto al primo ricorso per motivi aggiunti:
- della deliberazione del C.d.A dell’Università degli Studi di Catania del 27/09/2013 e, ove occorra della nota del Rettore dell’Università degli Studi di Catania di comunicazione dei criteri per il mantenimento in servizio;
quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti:
- della nota del Rettore dell’Università degli Studi di Catania prot. n. 124917 del 11/11/2013, di rigetto dell’istanza di trattenimento in servizio;
quanto al terzo per motivi aggiunti :
- della deliberazione del C.d.A dell’Università degli Studi di Catania del 27/09/2013;
- della delibera del C.d.A dell’Università degli Studi di Catania del 25/10/2013;
- della nota del rettore prot. n. 124917 del 11/11/2013 ;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Catania;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 luglio 2015 la dott.ssa A A B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con istanza del 27 maggio 2013, il Prof. G S - professore ordinario di Lingua e Letteratura Latina presso l'Università di Catania, collocato a riposo con decorrenza 1 novembre 2013 (v. D.R. 15 marzo 2013, n. 1191) - ha chiesto il mantenimento in servizio per un biennio ai sensi dell’art. 16, D.lgs. n. 503 del 1992, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale 9 maggio 2013, n. 83 e della declaratoria d’illegittimità costituzionale dell'art. 25, I. n. 240 del 2010 (disposizione, quest’ultima, che aveva fatto venir meno, per professori e ricercatori universitari, la possibilità di presentare istanza per la permanenza in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo).
Con nota prot. n. 90947 del 22 agosto 2013, l’Università ha comunicato l’inapplicabilità della citata sentenza della Corte Costituzionale nei confronti del Prof. S, il quale avrebbe presentato la domanda di trattenimento in servizio in periodo diverso da quello indicato dall'art. 16, d.lgs. n. 503 del 1992 (cioè tra i ventiquattro e i dodici mesi dalla cessazione del servizio).
Con ricorso introduttivo, il prof. S ha impugnato il predetto provvedimento deducendo censure di violazione e falsa applicazione dell’art. 16 del D.Lgs. 509/1992 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 83 del 9 maggio 2013 e di eccesso di potere per difetto d’istruttoria e difetto di motivazione.
Con ordinanza n. 841 del 26 settembre 2013, la Sezione ha accolto l’istanza cautelare ritenendo che per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 83 del 09/05/2013, la situazione giuridica del ricorrente non poteva ritenersi "consolidata" e che “la domanda presentata dal ricorrente in data 27/05/2013 avrebbe dovuto essere considerata tempestiva con conseguente obbligo dell'Università di esaminare la stessa secondo i criteri dell'art. 16 citato”.
Nella seduta del 27 settembre 2013, il C.d.A. dell'Università degli Studi di Catania ha adottato i criteri di valutazione delle domande di trattenimento in servizio disponendo che “subordinatamente alla disponibilità di punti organico per la fascia di appartenenza (…) si pronuncerà favorevolmente al trattenimento in servizio del personale docente, qualora sussistano contestualmente tutti i tre requisiti sotto descritti relativi all'interessato: 1) sia responsabile scientifico di uno dei seguenti progetti di ricerca ancora in corso di svolgimento: PRIN — FIRB — Programma quadro dell'Unione Europea — PON;2) sia l'unico docente del proprio SSD nell'ambito dell'ateneo;3) se professore ordinario: gli indicatori della produzione scientifica, così come definiti per le procedure di abilitazione scientifica nazionale di cui al D.M. 76/2012, presentino tutti valori pari o superiori a quelli delle mediane calcolate per la partecipazione alle commissioni per l'abilitazione scientifica nel SSD di afferenza, incrementati del 50% con arrotondamento all'unità superiore;(…) ” .
Con successiva nota priva di data, l’Università - in esecuzione dell’ordinanza cautelare n. 821/2013 - ha comunicato al prof. S i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di trattenimento in servizio precisando che “con riferimento al criterio di cui al superiore punto 2), si fa presente che la S. V. non risulta essere l'unico docente in servizio nel settore scientifico-disciplinare "L-FIL-LET/04-Lingua e letteratura latina" nell'ambito dell'Ateneo”.
Infine, con nota prot. n. 124917 del 11 novembre 2013, l’Università ha comunicato al ricorrente che “il consiglio di amministrazione dell’Ateneo, nella seduta del 25 ottobre 2013, preso atto che la S.V. non risulta in possesso dei requisiti individuati dal medesimo consiglio nella seduta del 27 settembre 2013, ha deliberato di non accogliere la disponibilità al trattenimento in servizio presentata in data 27 maggio 2013”.
Con un primo ricorso per motivi aggiunti parte ricorrente ha, quindi, impugnato i criteri adottati dell’Università per la valutazione delle domande di trattenimento in servizio, deducendo un unico motivo di ricorso nel quale ha articolato censure di violazione e falsa applicazione dell’art. 16 D.lgs. n. 503/1992, violazione ed elusione dell'ordinanza cautelare n. 821/2013, violazione del divieto di retroattività degli atti amministrativi ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione irragionevolezza ed ingiustizia manifesta.
Parte ricorrente afferma che i predetti criteri sarebbero stati adottati sulla base di un'istruttoria del tutto carente e in assenza di ogni valutazione circa le esigenze organizzative e funzionali del Dipartimento di Scienze Umanistiche. L’università, inoltre, piuttosto che tenere in considerazione la "particolare esperienza professionale acquisita dal dipendente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi" avrebbe “confezionato” ex post i predetti criteri al solo fine di rendere assolutamente impossibile il trattenimento in servizio di alcun docente, posto che il possesso in capo a quest'ultimo di tutti e tre i requisiti indicati non appare ipotizzabile neppure in astratto.
In particolare per ciò che riguarda il criterio sub 2), vale a dire che il richiedente sia l'unico docente del proprio S.S.D. nell'ambito dell'ateneo (criterio la cui mancanza viene contestata al ricorrente) lo stesso sarebbe illogica e irrazionale poiché nessun S.S.D. può vantare l'apporto di un solo docente (tra professori ordinari, associati e ricercatori.)
Con un secondo ricorso per motivi aggiunti, il prof. S ha impugnato il provvedimento di rigetto del 11 novembre 2013 e ne ha chiesto l’annullamento sia per l’illegittimità derivata dai criteri di valutazione già impugnati con il primo ricorso per motivi aggiunti, sia per autonomi vizi procedimentali (violazione e falsa applicazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990).
Parte ricorrente, infine, con un terzo ricorso per motivi aggiunti ha dedotto ulteriori censure avverso la delibera del C.d.A. dell’Università del 25 ottobre 2013, poi trasfuso nel provvedimento di rigetto dell’11 novembre 2013 ribadendo il contenuto delle censure già formulate nella precedente impugnative.
L’Università degli Studi di Catania si è costituita in giudizio per resistere al ricorso e ne ha chiesto il rigetto richiamando la natura ampiamente discrezionale della valutazione delle istanze di trattenimento in servizio presentata ai sensi dell’art. 16 citato.
Le parti hanno poi scambiato ulteriori memorie e repliche e alla pubblica udienza del 8 luglio 2015, il ricorso stato posto in decisione, come da verbale.
DIRITTO