TAR Salerno, sez. I, sentenza 2023-12-01, n. 202302860

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. I, sentenza 2023-12-01, n. 202302860
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202302860
Data del deposito : 1 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/12/2023

N. 02860/2023 REG.PROV.COLL.

N. 02047/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2047 del 2022, proposto da
N D P, rappresentato e difeso dagli avvocati E D Vita, A R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Avellino, in persona del Ministro in carica e del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;

per l'annullamento

a) del decreto Prot. n. 15210/23°/P.A. con cui il Prefetto della Provincia di Avellino ha respinto l'istanza intesa ad ottenere il rilascio della licenza per commercio e installazione di dispositivi e accessori su auto delle Forze Armate ai sensi dell'art. 28 del TULPS;

b) di ogni altro atto o provvedimento presupposto, conseguente, collegato o comunque connesso, ancorché non cognito, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente ivi inclusi gli atti con i quali gli organi di Polizia referenti hanno espresso parere negativo al rinnovo della licenza;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo Avellino e del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2023 la dott.ssa A S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Vista la comunicazione della segreteria della Sezione di fissazione della camera di consiglio del 22 novembre 2023 ai sensi dell’art. 71/ bis c.p.a., ai fini della verifica della permanenza dell’interesse al ricorso;

Considerato che:

- ai sensi dell’art. 71/ bis c.p.a., <<…. il giudice, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata >>;

- la pronuncia di improcedibilità del gravame può quindi essere effettuata, per ragioni di speditezza e di economia processuale, con sentenza in forma semplificata a seguito della camera di consiglio all’uopo fissata ex art. 71/ bis c.p.a.;

Rilevato che:

- la parte ricorrente, a seguito della ricezione della suindicata comunicazione di segreteria ex art. 71/ bis c.p.a., ha dichiarato con nota del 21 novembre 2023 di non avere più alcun interesse alla decisione del ricorso ed ha chiesto declaratoria in conformità;

Ritenuto pertanto che:

- alla luce di quanto rappresentato dalla parte ricorrente, deve essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;

- sussistono giusti motivi per compensare le spese e le competenze di giudizio (attesa la richiesta in tal senso del ricorrente e l’assenza di contrarie deduzioni della parte resistente sul punto);

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