TAR Roma, sez. I, sentenza 2024-01-29, n. 202401619

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2024-01-29, n. 202401619
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202401619
Data del deposito : 29 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/01/2024

N. 01619/2024 REG.PROV.COLL.

N. 06803/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6803 del 2022, proposto da S B, D C, M C C, E F, B F, rappresentate e difese dagli avvocati E G, C S T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero della Giustizia, Csm - Consiglio Superiore della Magistratura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento

previa sospensione,

del decreto del Ministero della Giustizia del 19 maggio 2022 in GURI il 27.05.200 avente ad oggetto "procedura di valutazione per la conferma dei magistrati onorari che alla data del 15.08.2017 abbiano maturati oltre 16 anni di servizio"; della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 20.04.2022 avente lo stesso oggetto e del presupposto decreto del Ministro della Giustizia del 3.03.2022 pubblicato il 15.04.2022 sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia avente ad oggetto "misure organizzative per l'espletamento delle procedure valutative ai fini della conferma di magistrati ordinari ai sensi dell'art. 29 comma 1, 3 e 4 del D. Lgs. n. 116/2017" nonchè di ogni atto o provvedimento presupposto, conseguente e comunque connesso anche allo stato non conosciuto.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e del Csm - Consiglio Superiore della Magistratura;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 novembre 2023 il dott. Filippo Maria Tropiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1.I ricorrenti sono tutti magistrati onorari che deducono di avere svolto, alla data del 15 agosto 2017, il relativo incarico per più di 16 anni di essere ancora nell'esercizio delle funzioni.

Con il ricorso introduttivo del presente giudizio hanno impugnato vari atti inerenti alla procedura di conferma prevista dall'articolo 1, comma 629, della legge 30 dicembre 2021 n. 234 (legge di bilancio per l'anno 2022), il quale ha novellato la disciplina della magistratura onoraria, modificando gli articoli 29- 32 del d. lgs. 13 luglio 2017, n.116.

In particolare, hanno premesso di essere V.P.O. in servizio presso la Procura della Repubblica di Torino da oltre sedici anni al 15 agosto 2017 e di avere presentato domanda di partecipazione alla procedura valutativa prevista dal nuovo art. 29 D.Lgs. n. 116 del 2017.

Hanno, altresì, allegato di aver presentato alla giustizia ordinaria una domanda al fine di ottenere l'accertamento della sussistenza della natura subordinata del loro rapporto di lavoro, tutt'ora pendente in Cassazione.

I ricorrenti lamentano l'illegittimità del decreto ministeriale del 3 marzo 2022 che ha adottato, in attuazione della normativa di cui alla L. n. 234 del 2021, le misure organizzative per l'espletamento delle procedure valutative ai fini della conferma dei G.O.P. e dei V.P.O. ai sensi del nuovo art. 29 del D.Lgs. n. 116 del 2017.

Eccepiscono, inoltre, la contrarietà al diritto della delibera del C.S.M. del 20 aprile 2022 sulla prima procedura di conferma dei magistrati onorari, che al 17 agosto 2017 avevano maturato oltre 16 anni di servizio.

Lamentano, quindi, l'illegittimità del decreto ministeriale del 19 maggio 2022 sulla procedura di valutazione ai fini della conferma.

Sollevano, altresì, questione di illegittimità costituzionale dell'art. 29 D.Lgs. n. 116 del 2017.

Si sono costituite le amministrazioni intimate, contestando il ricorso sia in punto di ammissibilità che di fondatezza nel merito.

Depositati ulteriori documenti e memorie a cura delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza pubblica del 22 novembre 2023.

2. Tanto premesso in fatto, si osserva che, nella memoria difensiva depositata in data 19 ottobre 2023, gli istanti hanno affermato di aver, nelle more del giudizio, partecipato con esito positivo al procedimento di stabilizzazione.

Ciò non di meno, hanno dedotto che permane il loro interesse al ricorso in virtù dell’illegittimità costituzionale dell’art. 29 d.lgs. 116/2017 come novellato dall’art. 1, commi da 629 a 633 della l. 234/2021 con cui è stata imposta la rinuncia ai diritti indisponibili e inderogabili di protezione sociale garantiti dagli articoli 36, 37 e 38 della Costituzione, anche in relazione all’art.97 della Costituzione e per violazione di norme imperative (art.1418 cod. civ.), per indisponibilità dei diritti (art. 1966 cod.civ.) e in materia di rinunzie e transazioni dei diritti del prestatore di lavoro (art. 2113 cod.civ.).

3. Ciò chiarito, la contestazione proposta avverso il sopra richiamato regime riguardante la “rinuncia” ai diritti pregressi (anche risarcitori) è inammissibile.

Tale disciplina non incide in alcun modo sulla validità degli atti della procedura: ove anche si ammettesse l'illegittimità della disposizione citata, ciò non avrebbe alcun effetto sugli atti della procedura di conferma, perché si tratta di una illegittimità che attiene ad un piano distinto (successivo) e andrebbe denunciata non certo nell'ambito dell'impugnazione del bando di partecipazione alla procedura ma solo in altro giudizio instaurato dai magistrati onorari, avente ad oggetto il riconoscimento di pretese conseguenti al rapporto onorario cessato.

4. Nel merito, per altro, giova ribadire la piena legittimità della procedura di cd “stabilizzazione” prevista dalla nuova normativa.

Merita ricordare lo sviluppo e la ratio alla base dell'intervento normativo di cui all’emendamento

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