TAR Salerno, sez. I, sentenza 2024-03-27, n. 202400737
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Testo completo
Pubblicato il 27/03/2024
N. 00737/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01055/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1055 del 2022, proposto da Consorzio di Cooperative Kursana – Cooperativa Sociale a responsabilità limitata, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati G F, A V e Francesco D'Amelio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Locale di Avellino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati M D T e M M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento
del diritto del Consorzio di Cooperative Kursana alla corresponsione degli importi dovuti, per il periodo dal 15.9.2020 al 17.1.2022, a titolo di adeguamento periodico del corrispettivo per il contratto d'appalto avente ad oggetto l'affidamento del “Servizio di gestione della RSA e del Centro Diurno per anziani di Nusco”, ai sensi dell'articolo 115 del d.lgs. 163/2006
nonché per l’annullamento
del silenzio-rigetto opposto dall’Azienda Sanitaria Locale di Avellino alla richiesta di revisione periodica dei corrispettivi avanzata dal Consorzio di Cooperative Kursana – Cooperativa Sociale a responsabilità limitata con nota del 9.6.2021
e per la conseguente condanna
dell’Azienda Sanitaria Locale di Avellino al pagamento, in favore del Consorzio di Cooperative Kursana, della somma di € 115.507,00 oltre interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002 dalla data della domanda e sino all’effettivo soddisfo
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale di Avellino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 marzo 2024 la dott.ssa R A C e uditi per le parti i difensori Cincotti Alfredo (in dichiarata sostituzione dell’avvocato Fraccastoro);
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 9 giugno 2022 e depositato il successivo 16 giugno 2022, il Consorzio di Cooperative Kursana – Cooperativa Sociale a responsabilità limitata, premettendo di essere stata affidataria dall’Azienda Sanitaria Locale di Avellino (d’ora in poi “ASL di Avellino”) del servizio di gestione della R.S.A. e del Centro Diurno per Anziani di Nusco dal 13 settembre 2016 – data di stipula del contratto – al 17 gennaio 2022, ha chiesto l’accertamento del suo diritto alla corresponsione degli importi dovuti, per il periodo dal 15 settembre 2020 al 17 gennaio 2022, a titolo di adeguamento periodico del corrispettivo, nonché l’annullamento, ai sensi dell’articolo 31 cod. proc. amm., del silenzio-rigetto opposto dalla stessa ASL alla richiesta di revisione periodica dei corrispettivi e la conseguente condanna di quest’ultima al pagamento in suo favore della somma di € 115.507,00 oltre interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002 dalla data della domanda e sino all’effettivo soddisfo.
1.1. In punto di fatto, la ricorrente ha rappresentato la complessità delle vicende contrattuali sottese al presente giudizio che sono riassumibili nei seguenti termini:
- con bando pubblicato in GURI in data 6 febbraio 2015, l’ASL di Avellino ha indetto, ai sensi del d.lgs. n. 163/2006, una procedura aperta per l’affidamento del “ servizio di gestione della RSA e del Centro Diurno per Anziani di Nusco ”, per la durata di 36 mesi, con eventuale rinnovo di ulteriori 12 mesi, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per un importo complessivo stimato a base d’asta di € 7.879.588,40 oltre IVA;
- con delibera n. 811 del 26.6.2016, l’ASL di Avellino ha aggiudicato la procedura in favore del Consorzio di Cooperative Kursana – Cooperativa Sociale a responsabilità limitata, con il quale ha successivamente sottoscritto il contratto d’appalto in data 13 settembre 2016;
- alla scadenza di quest’ultimo contratto, l’ASL di Avellino, con delibera n. 1784 del 30 dicembre 2019, ha esercitato l’opzione per il rinnovo per un periodo di ulteriori 12 mesi, fino al 15 settembre 2020, agli stessi prezzi, patti e condizioni originariamente previsti;
- con delibera n. 1230 del 30 settembre 2020, ha disposto – per la prima volta – la proroga del contratto fino al 15 marzo 2021 alle stesse condizioni, sicchè, con nota del 22 marzo 2021, il Consorzio Kursana ha rappresentato all’ASL di Avellino la necessità di addivenire ad un adeguamento delle iniziali condizioni contrattuali, anche in considerazione del rinnovo del contratto del CCNL di categoria che aveva di fatto determinato un aumento del costo del lavoro del 5,95%;
- con delibera n. 468 del 31 marzo 2021 l’ASL di Avellino ha nuovamente prorogato il contratto sottoscritto con il Consorzio fino al 15 luglio 2021 (seconda proroga), sicchè, con nota del 9 giugno 2021, il Consorzio ha richiesto nuovamente l’adeguamento del corrispettivo, in considerazione dell’aumento del costo del personale e del costo della vita così come certificato dall’indice ISTAT;
- con la deliberazione n. 1084 del 30 giugno 2021, l’ASL di Avellino ha ulteriormente prorogato (terza proroga), sino al 31 dicembre 2021, il servizio appaltato agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario;
- con ricorso depositato in data 9 luglio 2021, il Consorzio ha chiesto innanzi a questo T.A.R. l’annullamento dell’ultima proroga tecnica disposta, e il relativo giudizio (N.R.G. n. 1065/2021), è stato definito con sentenza n. 2404 del 10 novembre 2021 che, in accoglimento dei motivi di ricorso, ha annullato la proroga impugnata;
- l’ASL di Avellino ha, infine, comunicato la cessazione del servizio a decorrere dal 17 gennaio 2022.
1.2. Il Consorzio Kursana ha, quindi, dedotto, a fondamento dell’odierno ricorso il motivo di ricorso, così rubricato « A. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 6, commi 4, 5 e 6 della Legge n. 537/1993, come modificato dall’articolo 44 della Legge n. 724/1994 e sostituito dall’articolo 115 del d.lgs. n. 163/2006. Violazione dei principi di correttezza e buona fede di cui agli articoli 1175 e 1375 c.c. Violazione e falsa applicazione degli articoli 1218 e 1224 c.c. Omessa istruttoria e sviamento della causa tipica attributiva del potere di revisione dei corrispettivi nei contratti a prestazioni periodiche e continuative. Ingiustizia manifesta. B. Sulle somme spettanti a titolo di revisione periodica ».
1.3. Si è costituita in giudizio l’ASL di Avellino chiedendo il rigetto del ricorso, eccependone l’infondatezza.
1.4. All’udienza pubblica del 20 marzo 2024, previa dichiarazione di permanenza dell’interesse da parte ricorrente e deposito di ulteriori memorie ex articolo 73 cod. proc. amm., la causa è stata trattenuta in