TAR Milano, sez. III, sentenza 2024-01-12, n. 202400059
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Testo completo
Pubblicato il 12/01/2024
N. 00059/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01746/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1746 del 2020, proposto da
Edilfibro S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati M S, L T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio L T in Milano, via Serbelloni 4;
contro
INAIL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato P S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Uniterm S.r.l., Effegi Brevetti S.r.l., in persona dei legali rappresentanti p.t., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento di cui alla nota INAIL del 3 luglio 2020, notificata a mezzo PEC in pari data, avente ad oggetto “Avviso pubblico ISI 2018 – Codice domanda ISI n. I 1318 – 000198” e recante rigetto della domanda di ammissione agli incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, emessa dal Responsabile della sede INAIL di Pavia per pretesa carenza dei requisiti previsti dall'art. 7 dell'Avviso pubblico ISI 2018 pubblicato sul sito internet dell'Istituto in data 20 dicembre 2018 come da Estratto Avviso INAIL pubblicato sulla G.U.R.I. in pari data (doc. 1);
- di ogni altro atto e provvedimento presupposto, consequenziale e/o altrimenti connesso anche allo stato non conosciuto, ivi compresi:
- il provvedimento di cui alla nota INAIL del 3 febbraio 2020, notificata a mezzo PEC in pari data, avente ad oggetto “Avviso pubblico ISI 2018 – Codice domanda ISI n. I 1318 – 000198” e recante preavviso di rigetto della domanda di ammissione agli incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, emessa dal Responsabile della sede INAIL di Pavia per pretesa carenza dei requisiti previsti dall'art. 7 dell'Avviso pubblico ISI 2018 (doc. 2);
- l'art. 7, 4 comma, del c.d. Avviso pubblico ISI 2018 (doc. 3) pubblicato sul sito internet dell'Istituto in data 20 dicembre 2018 come da Estratto Avviso INAIL pubblicato sulla G.U.R.I. in pari data relativo alla procedura indetta per la Regione Lombardia, nonché, limitatamente alle parti in cui ledono i diritti e gli interessi della Società ricorrente, di tutti gli atti (ancorché ignoti, incluso, in parte qua, l'avviso quadro nazionale) e di tutte clausole regolanti la procedura a livello nazionale e regionale, cui si debba, direttamente o indirettamente, l'impugnata esclusione;
- occorrendo, e solo se lesiva dei diritti e degli interessi della Società ricorrente, la graduatoria finale degli ammessi ai finanziamenti formata ed approvata con riguardo alla Regione Lombardia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di INAIL;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2023 la dott.ssa A C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Edilfibro S.p.a. (nel prosieguo anche “Edilfibro”) ha partecipato al procedimento di cui all’Avviso pubblico ISI 2018 indetto da INAIL finalizzato ad incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori.
Più precisamente la Società ricorrente ha presentato un progetto per la bonifica di complessivi 1.795,75 mq di lastre di copertura dei fabbricati aziendali costituite da fibrocemento contenente amianto (tipo “Eternit”) e di complessivi 1.556,00 mq di controsoffittature anch’esse realizzate in materiale contenente amianto (MCA) per giungere a un significativo miglioramento delle condizioni di salubrità degli ambienti e delle condizioni di lavoro di tutti i lavoratori che operano nelle aree aziendali della Società.
Rispetto al progetto presentato, inizialmente ritenuto idoneo all’ammissione ai finanziamenti stanziati per il conseguimento del delineato obiettivo, l’Amministrazione resistente ha notificato preavviso di diniego sulla scorta della seguente motivazione: «L'Impresa non ha soddisfatto il requisito previsto dall'art.7 dell'Avviso pubblico ISI 2018. In particolare, è richiesto che il titolare o, per quanto riguarda le imprese costituite in forma societaria e per gli enti del terzo settore definiti all'articolo 6, il legale rappresentante, non abbia riportato condanne con sentenza passata in giudicato per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbia determinato una malattia professionale, salvo che sia intervenuta riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale o il reato sia dichiarato estinto (articolo 167, Codice penale) con provvedimento del giudice dell'esecuzione».
Dalle verifiche effettuate dall’Ente resistente erano emerse, infatti, a carico di uno dei due rappresentati legali, le seguenti condanne:
1) 04/07/1992 sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444, 445 cpp) della Pretura di Voghera irrevocabile il 22/09/1992 - lesioni personali colpose art. 590 c.p. (commesso il 2/10/1987);
2) 15/04/1998 sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444, 445 cpp) del g.i.p. Pretura di Voghera irrevocabile il 14/05/1998 - lesioni personali colpose art. 590 comma 1 c.p. (commesso il 5/3/1996 in Stradella) circostanze: art. 69 comma 3 c.p., art. 590 comma 2 c.p., art. 590 comma 3 c.p., art. 62 bis c.p. recidiva: art. 99 comma 4 2^ ipotesi c.p. (reiterata, specifica e/o infraquinquennale);
3) 13/09/2017 decreto penale del G.I.P. Tribunale di Pavia, esecutivo il 20/12/2017 - lesioni personali colpose gravi Art. 590 comma 2 C.P. (accertato il 30/6/2015 in Arena Po).
Con chiarimenti prodotti parte ricorrente ha fatto presente che si tratta di condanne non pertinenti ai fini della procedura di interesse tenuto conto che si tratta di condanne risalenti nel tempo e che coinvolgono solo uno dei due amministratori per fatti che hanno interessato altra azienda e non la odierna ricorrente.
Con provvedimento del 3 luglio 2020 l’Amministrazione ha comunicato alla ricorrente che: «Le suddette osservazioni non sono accolte, pertanto codesta impresa non ha superato la fase di verifica prevista dall'articolo 19 dell'Avviso pubblico per le sotto indicate motivazioni: Dal Certificato del Casellario Giudiziale (art. 39 d.P.R. 313/2002 - D.DIRIG. MIN. GIUSTIZIA 11/02/2004) a nome di