TAR Latina, sez. I, sentenza 2022-03-28, n. 202200258

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Latina, sez. I, sentenza 2022-03-28, n. 202200258
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Latina
Numero : 202200258
Data del deposito : 28 marzo 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/03/2022

N. 00258/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00882/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 882 del 2021, proposto da
R D A, rappresentato e difeso dagli avvocati M F e M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati E L e A D M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio della prima in Roma, via Cesare Beccaria n. 29;



per l'ottemperanza

alla sentenza n. 790/2015, pubblicata dal Giudice del Lavoro di Cassino l’1.12.2015 (NRG 1324/2015), notificata all’INPS in data 26-28 aprile 2016, non impugnata, passata in giudicato.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’I.N.P.S.;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2022 il dott. Roberto Maria Bucchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Letto, il ricorso notificato a mezzo pec il 15 dicembre 2021 e depositato il medesimo giorno, con cui il sig. R D A ha adito questo Tribunale, ai sensi degli artt. 112 e ss. del c.p.a, chiedendo:

- l’accertamento dell’inadempimento dell’INPS agli obblighi nascenti dalla sentenza n. 790/2015, pubblicata l’1.12.2015, con cui il Giudice del Lavoro di Cassino accogliendo il ricorso proposto dal ricorrente dichiarava “insussistente l’obbligo di iscrizione del ricorrente alla gestione separata dal 1° gennaio 2008 e, conseguentemente, insussistente l’obbligo di versamento dei contributi richiesti dall’INPS”;

- ordinarsi all’INPS, in ottemperanza al giudicato nascente dalla succitata di disporre in via immediata la cancellazione del nominativo del ricorrente dalla gestione separata;

- dichiararsi la nullità di tutti gli atti posti in essere in violazione del giudicato;

- assegnarsi all’INPS un termine, non superiore a giorni 30 (trenta) per adempiere agli obblighi sanciti dal giudicato, come sopra precisati;

- nominarsi fin d’ora un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva nel caso i resistenti risultino ulteriormente inadempienti;

- stabilirsi la corresponsione da parte

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