TAR Palermo, sez. I, sentenza 2020-07-08, n. 202001363
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Testo completo
Pubblicato il 08/07/2020
N. 01363/2020 REG.PROV.COLL.
N. 01715/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1715 del 2019, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati G R, M V, R D M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Agrigento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
U.T.G. - Prefettura di Palermo non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del silenzio formatosi, ai sensi dell'art. 25 comma 4 della L. n. 241/90, sulla istanza di accesso del Sig. -OMISSIS- notificata via pec alle Amministrazioni resistenti in data 20 Giugno 2019, e il cui contenuto verrà precisato;
NONCHE' PER L'EMANAZIONE nei confronti delle Amministrazioni resistenti, di un ordine di esibizione avente ad oggetto la documentazione richiesta dall'odierno ricorrente con l'istanza di accesso di che trattasi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Agrigento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2020 il dott. L G;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Sig. -OMISSIS- -OMISSIS- premesso di essere stato eletto -OMISSIS-nel giugno 2017, espone di aver appreso, a mezzo del comunicato pubblicato nel sito internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che nella seduta del 19 giugno 2019 il Consiglio dei Ministri ha deliberato lo scioglimento del Consiglio comunale di -OMISSIS-), con la seguente motivazione: “tenuto conto che sono emerse forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata” .
Con istanza di accesso notificata in data 20 giugno 2019, il Sig. -OMISSIS- ha chiesto alle Amministrazioni indicate in epigrafe, ai sensi della Legge n. 241/90, al fine di poter esercitare il proprio diritto di difesa in sede processuale, di prendere visione ed estrarre dei seguenti documenti:
1) Relazione redatta del Ministero dell’Interno a sostegno della proposta di scioglimento del Consiglio Comunale formulata innanzi al Consiglio dei Ministri;
2) Verbale della seduta del Consiglio dei Ministri svoltasi in data 19 giugno 2019;
3) Relazione redatta dalla Commissione d’accesso che ha esaminato l’attività amministrativa del Comune di -OMISSIS-;
4) Rapporto redatto dal Prefetto di Palermo in relazione all’istruttoria relativa al procedimento in questione;
5) Eventuali ulteriori atti presupposti necessari per la compilazione della relazione e della proposta del Ministero dell’Interno, approvata con deliberazione del Consiglio di Ministri del 19 giugno 2019.
Successivamente, in data 5 luglio 2019, è stato notificato all’istante il D.P.R. del 20 giugno 2019 con il quale è stato disposto lo scioglimento del Comune di -OMISSIS- ai sensi dell’art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000, con allegata la relazione del Ministro dell’Interno a sostegno della proposta di scioglimento del Consiglio Comunale, nonché il rapporto redatto dal Prefetto di Palermo.
In realtà, i documenti allegati risultavano una mera sintesi dell’attività di indagine svolta e comunque ricchi di omissis, tali da far risultare difficile la comprensione completa del contenuto degli stessi. Da ciò l’istante precisa il permanere del suo interesse alla completa ostensione degli atti richiesti con la nota del 20 giugno 2019.
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il Sig. -OMISSIS- ha impugnato il silenzio formatosi, ai sensi dell’art. 25, comma 4, della L. 241/90, sulla istanza di accesso suddetta, per violazione dell’art. 24 e 97 della Costituzione, violazione della L. 241/90, eccesso di potere per arbitrio ed ingiustizia manifesta, chiedendo al Tribunale adito di ordinare l’esibizione degli atti di cui sopra.
Si è costituita l’Amministrazione resistente per il tramite dell’Avvocatura dello Stato di Palermo, depositando memoria a difesa.
Alla camera di consiglio del 2 luglio 2020, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente il Collegio ritiene integro il contraddittorio tra le parti in giudizio avendo parte ricorrente proceduto a notificare il ricorso, comunque nei tempi previsti dall’art. 116 c.p.a., alle Amministrazioni interessate, compresa la Prefettura di Palermo, che ha curato parte dell’istruttoria procedimentale e che si è regolarmente costituita in giudizio.
Così come è da ritenersi validamente depositata la memoria della Difesa erariale del 13 marzo 2020, essendo la parte resistente stata rimessa in termini ipso facto dal rinvio all’odierna camera di consiglio della precedente udienza originariamente calendata per il 26 marzo 2020, a seguito della nota emergenza sanitaria legata alla diffusione del COVID-19.
2. Il ricorso, volto all’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalla P.A. a fronte della richiesta di ostensione dei documenti di cui in epigrafe, è fondato nei limiti di seguito indicati.
L’art. 3, co. 1, lett. m) del D.M. 10-5-1994 n. 415 - recante il Regolamento per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 – prevede che “ai sensi dell'art. 8, comma 5, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione all'esigenza di salvaguardare l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità, sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti: …(omissis)…;m) atti, documenti e note informative utilizzate per l'istruttoria finalizzata all'adozione dei provvedimenti di rimozione degli amministratori degli enti locali ai sensi dell'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dei provvedimenti di scioglimento degli organi ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera a), della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, nella legge 22 luglio 1991, n. 221”.
In particolare, il successivo comma 2, del medesimo articolo, prevede che “il divieto di accesso ai documenti elencati alla lettera m) del comma 1 opera nei limiti in cui esso è necessario per assicurare l'ordine pubblico, la prevenzione e la repressione della criminalità, con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione, alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, nonché alle attività di polizia giudiziaria e alla conduzione delle indagini”.
Risulta, pertanto, chiarito che l’accesso agli atti istruttori richiesti con l’istanza di accesso del Sig. -OMISSIS- non è del tutto ed in ogni caso impedito dalla norma regolamentare indicata, come asserito dalla Difesa erariale, essendo invece escluso solo nella ricorrenza delle condizioni previste dal citato secondo comma.
A fronte di siffatta previsione normativa il Collegio ritiene che l’Amministrazione intimata sia tenuta a pronunziarsi sull’istanza di accesso formulata dal ricorrente, esternando l’eventuale sussistenza di specifiche e motivate esigenze, tra quelle individuate dal comma 2 dell’art. 3 del D.M. n. 415/1994, ostative alla divulgazione degli atti (non giustificandosi, quindi, il mero silenzio).
Nel procedere come sopra indicato, corre l’obbligo precisare, anche in adesione a precedenti di questa Sezione citati dal ricorrente, che la disposizione primaria su cui si fonda l’esercizio della potestà regolamentare invocata dall’amministrazione è l’art. 24, comma 6, lett. a) della legge n. 241/1990, il quale dispone che con regolamento il Governo può prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi quando dalla loro divulgazione possa derivare una lesione alla sicurezza e alla difesa nazionale “specifica e individuata” . Da ciò ne deriva l’obbligo per la P.A. di motivare, in modo rigoroso, l’esistenza di eventuali ragioni di eccezionale prevalenza dell’esigenza di riservatezza su quella della tutela in giudizio dei diritti e degli interessi del ricorrente (es. atti coperti da segreto di Stato o oggetto di sequestro da parte dell’A.G.) Infatti, sono proprio i valori, di rango costituzionale, quali il diritto di difesa in giudizio e comunque di contraddire (al fine di dimostrare la eventuale erroneità degli altri assunti), ad imporre all’amministrazione, in attuazione della norma regolamentare invocata, un bilanciamento serio e concreto fra interessi antagonisti, alla luce della normativa primaria.
Ne consegue, quindi, la dichiarazione di illegittimità del silenzio-rifiuto impugnato, con conseguente obbligo dell’Amministrazione intimata di pronunziarsi sull’istanza di accesso formulata dal ricorrente.
3. La natura della controversia ed il residuare di un margine valutativo in capo all’Amministrazione nei termini sopra esposti integrano giusta causa di compensazione integrale delle spese di lite.