TAR Firenze, sez. II, sentenza breve 2018-09-20, n. 201801195

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. II, sentenza breve 2018-09-20, n. 201801195
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 201801195
Data del deposito : 20 settembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/09/2018

N. 01195/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00981/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 981 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato G B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Niccolo' Andreoni in Firenze, viale dei Mille;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;

per l'annullamento

del provvedimento della Prefettura di Pistoia prot. n.12206 del 12/04/2018, notificato in data 19/04/2018 avente ad oggetto il rigetto dell'istanza di cambio del prenome e di ogni altro atto, oltre quelli specificati, ancorché non conosciuto, antecedente, successivo, connesso, collegato, presupposto e consequenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 settembre 2018 il dott. Saverio Romano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1 – Con provvedimento n.12206 del 12/04/2018, notificato in data 19/04/2018, il Prefetto di Pistoia ha respinto l’istanza di mutamento del prenome (da -OMISSIS-) presentata dal ricorrente, sig.-OMISSIS-, con una motivazione riferita sia all’insufficienza dei motivi illustrati nell’istanza (asserita volontà di onorare la memoria del nonno materno) sia alle ragioni ostative al richiesto mutamento (“La variazione comporterebbe un evidente conflitto con situazioni giuridiche facenti capo a terzi ed un palese contrasto con le esigenze di pubblico interesse”).

Avverso il provvedimento prefettizio, il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:

- violazione dell’art. 89 d.P.R. n. 396/2000, illogicità, irragionevolezza e difetto di motivazione: non sarebbe stato effettuato il necessario bilanciamento degli opposti interessi in gioco, con prevalenza di quelli vantati dal ricorrente che riguardano la sfera familiare;

- violazione dell’art. 10 bis legge n. 241/1990, eccesso di potere, difetto di istruttoria: sarebbe stato omesso l’esame della memoria prodotta nel corso del procedimento;

- violazione del contraddittorio e della partecipazione al procedimento: nel provvedimento impugnato sarebbe stato aggiunto un motivo assente nel preavviso di rigetto.

Costituitasi in giudizio, l’Amministrazione intimata, che ha controdedotto nel merito, ha chiesto il rigetto di tutte le domande proposte.

Alla camera di consiglio fissata per la trattazione della domanda cautelare, sussistendone i presupposti, previo avviso alle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.

2 – Il ricorso è infondato.

Secondo quanto dispone l’art. 89 del D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127), “1. Salvo quanto disposto per le rettificazioni, chiunque vuole cambiare il nome o aggiungere al proprio un altro nome ovvero vuole cambiare il cognome, anche perché ridicolo o vergognoso o perché rivela l'origine naturale o aggiungere al proprio un altro cognome, deve farne domanda al prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l'ufficio dello stato civile dove si trova l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce. Nella domanda l'istante deve esporre le ragioni a fondamento della richiesta” (comma così sostituito dal comma 1 dell'art. 2, D.P.R. 13 marzo 2012, n. 54, a decorrere dal 9 luglio 2012, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 8 dello stesso D.P.R. n. 54/2012);

“2. Nella domanda si deve indicare la modificazione che si vuole apportare al nome o al cognome oppure il nome o il cognome che si intende assumere” .

Come affermato dalla giurisprudenza amministrativa, l'istanza per il cambiamento del nome e del cognome è rimessa a una valutazione discrezionale del Prefetto, che deve porre a raffronto le ragioni poste a fondamento della richiesta alla luce dell'interesse pubblico alla tutela della funzione identificativa del nome e, allo stesso tempo, tenendo conto del fatto che il nome è oggetto di un importante diritto della personalità (T.A.R. Sardegna I, 20 maggio 2016 n. 445;
T.A.R. Toscana, II, 1 febbraio 2017 n. 180).

Ne consegue che il giudizio finale dell'Autorità amministrativa, espressione di discrezionalità, deve essere sorretto da una motivazione adeguata, che dia conto dei diversi valori in gioco nel caso concreto e dei criteri utilizzati per contemperarli adeguatamente, fermo restando che il nome –essendo un aspetto fondamentale della personalità di ciascun individuo- costituisce un elemento tendenzialmente modificabile su scelta dello stesso, a meno che sussistano “puntuali ragioni di pubblico interesse che giustifichino il sacrificio dell'interesse privato del soggetto al cambiamento del proprio cognome, ritenuto anch'esso meritevole di tutela dall'ordinamento” (T.A.R. Toscana, II, 14 febbraio 2017 n. 252).

Nella fattispecie, i motivi dedotti dal ricorrente con il ricorso in esame non appaiono tuttavia fondati alla luce delle considerazioni che seguono:

a) la dedotta carenza di motivazione non sussiste, poiché i motivi di interesse pubblico posti alla base della decisione prefettizia sono ben evidenziati e consistono nella ritenuta inopportunità del richiesto mutamento del nome del ricorrente, per le gravi implicazioni che ne potrebbero derivare sotto il profilo della certezza dei rapporti giuridici con i terzi, in conformità e in base a quanto rappresentato dall’autorità di polizia interpellata in sede istruttoria;

b) in particolare, “un eventuale cambio di nome e di codice fiscale potrebbe creare nocumento alle attività di notifica di atti giudiziari e/o amministrativi con rischi di dilatazione temporale e aggravio delle spese a carico degli organi preposti” (cfr. quanto riferito dalla Guardia di Finanza di Montecatini con nota 15.02.2018);

c) tali elementi assumono particolare significato alla luce della situazione patrimoniale/finanziaria del ricorrente, come emerge dall’istruttoria eseguita (numerosità delle cartelle esattoriali sia come destinatario che in qualità di obbligato in solido e dei protesti cambiari, nonché numerosità dei precedenti di polizia, a suo carico).

Né sussiste il vizio di mancata valutazione della memoria procedimentale prodotta dal ricorrente, atteso che già dal preavviso di rigetto inviato ex art. 10 bis legge n. 241/1990 è agevole dedurre le motivazioni che poi hanno trovato puntuale riscontro nel provvedimento impugnato, determinando altresì l’insussistenza dell’ulteriore vizio di asserito contrasto tra le due determinazioni assunte dal Prefetto.

Infine, non costituisce vizio di legittimità del provvedimento impugnato la circostanza che nella memoria procedimentale sia stato addotto dal ricorrente, a sostegno dell’istanza, l’ulteriore motivo relativo all’omonimia tra le proprie attuali generalità e quelle di un noto personaggio di un clan camorristico concittadino del ricorrente (originario di -OMISSIS-).

Come riferito dallo stesso ricorrente, la ragione principale (l’unica invero posta a base dell’istanza) risiede nella asserita volontà di onorare la memoria del nonno materno, dal Prefetto ragionevolmente ritenuta insufficiente ex se a sorreggere la domanda, mentre la sussistenza delle evidenziate ragioni ostative, già esternate nel preavviso di rigetto e che non sono state minimamente contestate dall’istante, rendono il provvedimento stesso non annullabile, ai sensi dell’art. 21 nonies legge n. 241/1990, da ritenersi applicabile nella fattispecie laddove, alla luce degli elementi sopra esposti, appare evidente che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso

(T.A.R. Toscana, II, 11.04.2017 n. 548).

3 – Per le ragioni che precedono, il ricorso va respinto in quanto infondato.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui in dispositivo.

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