TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2021-06-14, n. 202100329
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Testo completo
Pubblicato il 14/06/2021
N. 00329/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00470/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 470 del 2013, proposto da
Enel Distribuzione S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati C C, G D V, N T, con domicilio eletto presso lo studio Fabrizio Foglietti in L'Aquila, via Corradino Giacobbe,2 - Paganica;
contro
Comune di Teramo in persona del Sindaco pro tempore non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della nota del Comune di Teramo, Settore III, prot. 16563 del 6.4.2013, conosciuta da Enel Distribuzione S.p.A. in data 15.4.2013, avente ad oggetto "Informativa COSAP 2013" con la quale è stato chiesto il calcolo e il pagamento per l'anno 2013 di un canone non ricognitorio ai sensi dell'art. 31-ter del "Regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone e delle tariffe" adottato dal Comune di Teramo e modificato da ultimo con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 21.3.2013, nonché di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso, e tra questi in particolare del richiamato Regolamento nella parte in cui istituisce e disciplina il “canone di concessione non ricognitorio”, introdotto con la citata deliberazione consigliare n. 15/2013.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 giugno 2021, tenutasi in collegamento da remoto ai sensi dell’art. 25, comma 1 del D.L. 28/10/2020, n. 137, come da ultimo modificato dall’art. 6, comma 1, lett. e) del D.L. 01/04/2021, n. 44, il dott. G G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.§- Con ricorso ritualmente notificato Enel Rete Gas S.p.A impugnava la nota del Comune di Teramo, Settore III, prot. 16563 del 6.4.2013, avente ad oggetto "Informativa COSAP 2013" con la quale è stato chiesto il calcolo e il pagamento per l'anno 2013 di un canone non ricognitorio ai sensi dell'art. 31-ter del "Regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone e delle tariffe" adottato dal Comune di Teramo e modificato da ultimo con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 21.3.2013, nonché ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso, e tra cui il richiamato Regolamento nella parte in cui istituisce e disciplina il "canone e di concessione non ricognitorio", introdotto con la citata deliberazione consiliare n. 15/2013, deducendo plurime doglianze di violazione e falsa applicazione di legge e di eccesso di potere sotto svariati profili.
L’Amministrazione resistente pur ritualmente intimata non si è costituita in giudizio.
All’udienza del 9 giugno 2021, tenutasi in collegamento da remoto ai sensi dell’art. 25, comma 1 del D.L. 28/10/2020, n. 137, come da ultimo modificato dall’art. 6, comma 1, lett. e) del D.L. 01/04/2021, n. 44, la causa veniva trattenuta in decisione.
2.§- In via del tutto preliminare il Collegio rileva che il gravame ha ad oggetto i medesimi atti impugnati dalla ricorrente con ricorso n. RG 469/ 2013 definito con sentenza di rigetto 28 maggio 2021, n. 303, le cui statuizioni trovano pertanto applicazione anche alla controversia in esame.
2.1.§- Fermo restando gli evidenti profili di inammissibilità del gravame avverso la nota prot. n. 16563 del 6.4.2013, atteso che la stessa non riveste natura provvedimentale (cfr. TAR Lombardia, sentenza 04/05/2021, n. 1110/2021) ma assolve ad una funzione meramente comunicativa ed “informativa” (come pure emerge dall’oggetto e dal contenuto dell’atto), il ricorso è, comunque, infondato nel merito alla luce dell’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi in materia.
3.1.§- E’ anzitutto infondata la prima doglianza con cui si lamenta che il Comune resistente avrebbe ignorato il primo presupposto della disciplina in materia, ovvero, che il canone di concessione non ricognitorio implicherebbe necessariamente l’emanazione di singoli provvedimenti