TAR Venezia, sez. III, sentenza 2024-02-12, n. 202400242
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Testo completo
Pubblicato il 12/02/2024
N. 00242/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00430/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 430 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Patelmo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrett. Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63 (Palazzo ex Rea);
per l'annullamento, previa sospensiva
- della determinazione del ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, n. prot-OMISSIS- notificata in data 16/04/2014, (doc.2) con la quale è stata rigettata l'istanza dell'-OMISSIS- -OMISSIS- di rimborso delle spese di patrocinio legale presentata il 04.06.2007, relativamente al-OMISSIS-avanti il Tribunale di -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2024 il dott. Andrea Gana e udito per parte ricorrente l’Avv. Patelmo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
-OMISSIS- ha riassunto dinnanzi a questo Tar il giudizio precedentemente proposto dinnanzi al Tar AZ (che si è dichiarato incompetente con ordinanza del 31.3.2023, dopo aver precedentemente negato la tutela cautelare in ragione del carattere patrimoniale del pregiudizio allegato) per l’annullamento provvedimento con cui il Ministero della Difesa ha rigettato la sua istanza di rimborso delle spese di patrocinio legale, relativamente al procedimento -OMISSIS- n. -OMISSIS- svoltosi dinnanzi al Tribunale di -OMISSIS-.
Avverso tale provvedimento il ricorrente ha esposto in fatto quanto segue: - di essere stato -OMISSIS-, nel procedimento -OMISSIS- n. -OMISSIS- del Tribunale di -OMISSIS-, per i -OMISSIS- p. e p. dagli artt. 110. 479, 61, n. 2, c.p. perché in concorso con altro soggetto: “quali componenti la -OMISSIS- dell’-OMISSIS- che aveva fermato l’autovettura -OMISSIS- -OMISSIS-, a bordo della quale viaggiavano-OMISSIS-e -OMISSIS- formavano -OMISSIS- della -OMISSIS- (-OMISSIS-) e quindi tacevano che tale-OMISSIS-, nonché -OMISSIS- (dalle -OMISSIS-), con l’aggravante dell’avere commesso il fatto al fine di eseguire-OMISSIS-ed altri per i quali si è già proceduto nell’ambito del procedimento -OMISSIS-. in -OMISSIS-, l’-OMISSIS-” ; - di essere stato assolto all’esito