TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2021-01-08, n. 202100235
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Testo completo
Pubblicato il 08/01/2021
N. 00235/2021 REG.PROV.COLL.
N. 09611/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9611 del 2016, proposto da
P C, C R, L M, Ambrosino Maria Concetta Giuseppina, P F, S A, N M C, G F, M F, F M, S A, Capasso Maria Antonia, C L, D P R, B M, Pecchia Maria Grazia, Penna Carmela, V A, V G, C N, L A, R D, L P, T A, D L M, L M, B M S, C V, E G, L C, R A, L C, D’Auria Arc:Ngela, L L, Casillo Filomena, Marra Anna, Guarino Paola, Cecere Angela, Capasso Annamaria, Caruso Rita, Angelino Giovanna, Cascone Gennaro, Malacari Angela, Coppola Aurora, Magliacane Celestino, Magliacane Monica, Cadavero Valentina, Capuano Esterina, Falcone Margherita, Fiore Antonietta, rappresentati e difesi dall'avvocato Maria Rosaria Punzo, domiciliato presso la Tar Lazio Segreteria TAR Lazio in Roma, via Flaminia, 189;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del D.M. n. 495/2016 recante le norme per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente della scuola valide per il triennio 2014/2017, nella parte in cui non consente ai ricorrenti abilitati per aver conseguito il diploma magistrale in anno scolastico antecedente al 2001/2002 di essere inclusi nelle predette graduatorie;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2020 la dott.ssa Silvia Piemonte, tenutasi secondo le modalità di cui all’art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.I ricorrenti, tutti docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001-2002, impugnavano, chiedendo altresì la sospensiva in sede cautelare, il Decreto Ministeriale del MIUR n. 495 del 2016 di Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento (GAE) del personale docente valevoli per il triennio scolastico 2014/2017, nella parte in cui non consentiva loro l’iscrizione nelle graduatorie.
Si è costituta per il Ministero l’Avvocatura generale dello Stato con atto di stile.
Con ordinanza n. 7015 del 2016 è stata accolta l’istanza cautelare e per l’effetto disposto l’inserimento dei ricorrenti, con riserva, nelle