TAR Catania, sez. II, sentenza 2023-02-27, n. 202300600

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, sentenza 2023-02-27, n. 202300600
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202300600
Data del deposito : 27 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/02/2023

N. 00600/2023 REG.PROV.COLL.

N. 03063/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3063 del 2012, proposto da G L, G L, A A L e G L, rappresentati e difesi dall'avvocato A T, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Gianclaudio Tribulato in Catania, piazza G. Verga, 25;

contro

Comune di Scordia, non costituito in giudizio;

per la condanna

del Comune di Scordia al risarcimento dei danni causati dall’esproprio illegittimo del terreno condotto in colonia agricola.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 28 novembre 2022 il dott. Luca Girardi e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato il 2.11.2012, i ricorrenti, in qualità di eredi (figli e coniuge) di L S, hanno chiesto la condanna del Comune di Scordia (resistente, non costituito) al risarcimento dei danni causati dall’esproprio illegittimo del terreno condotto in colonia agricola dal proprio congiunto.

Assumono gli istanti che, sin dal 1940, il terreno di cui in parola è stato gestito in colonia agricola dal padre (Lussi Agrippino) del de cuius . Quest’ultimo, già dal 1973, avrebbe coadiuvato il genitore nella coltivazione del terreno, fin quando, alla sua morte (nel 1984), vi sarebbe subentrato integralmente.

Con ricorso n. 643, promosso nel 1982 dinanzi al Tribunale di Caltagirone, sezione specializzata agraria, nei confronti di Lussi Agrippino, la proprietaria del terreno in questione aveva chiesto l’accertamento dell’inesistenza del diritto del convenuto a ottenere la conversione del contratto agrario in contratto di affitto. Il processo, inizialmente istruito, era stato poi cancellato dal ruolo per inattività delle parti.

Con un secondo ricorso promosso nel 1985, la medesima proprietaria conveniva direttamente L S (dante causa dei ricorrenti) per sentir dichiarare l’avvenuta estinzione del rapporto di colonia alla morte del padre. Anche tale giudizio subiva la stessa sorte del primo.

Nel 2005, ottenuta la dichiarazione di estinzione delle pendenze precedenti (con sentenza n. 368 del 2004), gli odierni ricorrenti adivano il Tribunale di Caltagirone, sezione agraria, per chiedere che venisse accertato che il proprio congiunto conducesse il terreno in qualità di colono agricolo alla data di occupazione del fondo. La proprietaria continuava a non riconoscere tale circostanza, sicché l’accertamento giudiziale del rapporto si rendeva necessario come presupposto per ottenere le indennità previste dagli artt. 17 L. 865/71 e 50 L. 203/1982 a favore dei conduttori agricoli.

Il Giudizio si concludeva in primo grado con la declaratoria di estinzione del diritto per prescrizione. La Corte d’Appello riformava la sentenza escludendo l’avvenuta prescrizione;
nel merito osservava, tuttavia, che i ricorrenti avrebbero dovuto agire tramite azione diretta contro l’Ente espropriante e non già nei confronti del proprietario del fondo espropriato e, in questi termini, respingeva l’istanza.

A seguito di tale pronunciamento, i ricorrenti si rivolgevano al Comune per ottenere le indennità dovute tramite istanze formali. Nonostante l’iniziale intenzione del Comune a pervenire ad accordo bonario, le stesse rimanevano poi inevase. In seguito a ciò, i ricorrenti, con atto di citazione in riassunzione dinanzi alla Corte d’Appello, convenivano il Comune di Scordia per la condanna al pagamento delle indennità di colonia;
in adesione all’eccezione sollevata dal Comune, secondo la quale l’omessa conclusione dell’esproprio con atto formale avrebbe ostato all’elargizione delle indennità, la Corte dichiarava l’inammissibilità dell’istanza.

Con il presente ricorso, i ricorrenti chiedono quindi che il Comune corrisponda il risarcimento dei danni per l’illegittima occupazione e trasformazione del fondo, verificatasi senza che sia mai stato adottato il formale atto di esproprio, circostanza che avrebbe generato l’impossibilità di accedere all’indennità di colonia. A tal fine, il ricorso è affidato ad un unico motivo.

I ricorrenti deducono l’illegittimità della procedura di esproprio che, avviatasi con la dichiarazione di pubblica utilità nel 1988, sarebbe culminata nell’irreversibile trasformazione del suolo avvenuta nel 1994 oltre i termini di efficacia della dichiarazione di P.U. e senza che sia mai seguita l’adozione del formale decreto di esproprio. Lo stesso Comune resistente nel procedimento in riassunzione dinanzi alla Corte d’Appello di Catania avrebbe confermato l’omessa adozione del decreto di esproprio.

Gli istanti quantificano i danni nel valore del fondo al momento dell’espropriazione (richiamando la stima effettuata dal CTU nel giudizio per la determinazione dell’indennità di esproprio promosso dalla proprietaria contro il Comune espropriante) in lire 64.174.300. Su tale somma deducono di aver diritto a una maggiorazione del 50%, in applicazione dell’art. 17 della legge 865/71, dal momento che la cessione del fondo sarebbe poi avvenuta su accordo spontaneo. Chiedono inoltre la corresponsione dei danni per mancato utilizzo del fondo da determinarsi in via equitativa se pur in misura non inferiore al 25% del risarcimento complessivo e i danni morali secondo il modello dell’art. 42-bis del T.U. Espropriazione n. 327/2001.

I ricorrenti hanno depositato, fra gli altri, diversi documenti a dimostrazione che al tempo dell’immissione in possesso L S conducesse ancora l’azienda agricola.

Con memoria del 25 ottobre 2022 i deducenti hanno richiamato quanto esposto nel ricorso introduttivo, allegando anche giurisprudenza in materia, a mente della quale sarebbe stato autorevolmente affermato (sin da Cass. SS.UU. n. 514/1999, poi da Cass. n. 2077/2003;
Cass. n. 16731/2014;
e per quanto riguarda la giurisprudenza di merito: Corte Appello Napoli n. 596/2006;
Corte Appello Napoli n. 3413/2008) che il pregiudizio del coltivatore connesso alla privazione del godimento del fondo, conseguente ad un illecito della P.A. qual è l'espropriazione sostanziale, non può essere determinato in misura minore rispetto al "quantum" che gli sarebbe spettato ove la medesima privazione fosse stata cagionata da una valida espropriazione e, quindi, da un atto lecito. E che, di conseguenza, il danno deve essere liquidato con riferimento all'entità dell'indennità aggiuntiva non percepita ex art. 17 L. 865/1971 (e successive modifiche) e di cui avrebbe beneficiato in caso di emanazione di un valido provvedimento ablativo.

In considerazione delle suddette pronunce, hanno ribadito che la quantificazione del danno dovrebbe essere pari all’indennità complessiva loro spettante di L. 96.261.450, oggi €. 49.714,89, oltre interessi e rivalutazione.

Pur se regolarmente intimato, non si è costituito in giudizio il Comune di Scordia.

All’udienza straordinaria dedicata allo smaltimento dell’arretrato del 28 novembre 2022, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.

DIRITTO

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