TAR Catania, sez. I, sentenza 2024-10-04, n. 202403278

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, sentenza 2024-10-04, n. 202403278
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202403278
Data del deposito : 4 ottobre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/10/2024

N. 03278/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00211/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 211 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati D C, E R, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;



contro

Il Comune di-OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore , già rappresentato e difeso dall’avv. M S, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;



nei confronti

di -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato C M, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;



per l’annullamento

quanto al ricorso introduttivo:

- dell’ordinanza n. -OMISSIS- del -OMISSIS- con la quale il Servizio illeciti e condono del Comune di-OMISSIS- ha ordinato alla ricorrente la demolizione del prolungamento di un muro di contenimento in pietrame a secco; nonché di ogni eventuale ulteriore atto e/o provvedimento, anche non conosciuto, presupposto, connesso e/o comunque conseguenziale, ivi espressamente compreso l''accertamento tecnico prot. -OMISSIS- del -OMISSIS- del medesimo Comune di-OMISSIS-.

quanto al ricorso per motivi aggiunti:

- della nota del -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-, con la quale il Servizio illeciti e condono del Comune di-OMISSIS- ha comunicato alla ricorrente l’inottemperanza della stessa all''ordinanza di demolizione con rimessa in pristino dei luoghi; nonché di ogni eventuale ulteriore atto e/o provvedimento, anche non conosciuto, presupposto, connesso e/o comunque conseguenziale.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune intimato e di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 giugno 2024 il dott. Calogero Commandatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato il -OMISSIS-e depositato il -OMISSIS-, parte ricorrente ha esposto:

- di essere proprietaria di un fabbricato con terreno annesso in località -OMISSIS-, individuati in catasto al -OMISSIS-, particella -OMISSIS-quanto al fabbricato, e particelle -OMISSIS-, quanto al terreno annesso, particelle identificanti aree poste a quote diverse;

- più precisamente, per quanto di immediato interesse, infatti, la particella -OMISSIS-individua quello a quota inferiore, ed è delimitato a nord da un antico muro, in pietra a secco, di sostegno della soprastante particella -OMISSIS-;

- che tali terreni ricadono nella fascia costiera di rispetto dei 150 metri dalla battigia ed in ambito MA1 e RIO del P.T.P. delle -OMISSIS-;

- di essere stata destinataria dell’ordinanza in oggetto, giacché avrebbe:

i) “prolungato il muro di contenimento lato est in pietrame a secco fino a chiudere la stradella comunale denominata -OMISSIS-” […] “in assenza di permesso di costruire, colmando la differenza di quota con terreno e piantumando due cespugli, interrompendo pertanto il percorso della strada Comunale”;

ii) occupato la sede della stradella comunale in assenza di permesso di costruire e di sdemanializzazione dell’ente locale e ciò, in area sottoposta a vincolo paesaggistico, senza il previsto parere della Soprintendenza, ed in area sottoposta anche a vincolo idrogeologico, senza il pure previsto parere della Forestale, nonché entro i 30 metri dal confine con il demanio marittimo in assenza del previsto nulla osta della Capitaneria di Porto ai sensi dell’art. 55 cod. nav.

Avverso tale provvedimento, parte ricorrente ha interposto il presente gravame

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