TAR Roma, sez. 3T, ordinanza collegiale 2017-10-12, n. 201710249

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3T, ordinanza collegiale 2017-10-12, n. 201710249
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201710249
Data del deposito : 12 ottobre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/10/2017

N. 07772/2017 REG.RIC.

N. 10249/2017 REG.PROV.COLL.

N. 07772/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7772 del 2017, proposto da:


Tesfealidet Tekeste Woldehaimanot, Genet Keleta Teclemariam, rappresentati e difesi dall'avvocato D G, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via dei Castani 195;


contro

Ministero degli Affari Esteri, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Gen.Le Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

DINIEGO VISTO DI INGRESSO PER CURE MEDICHE nn. 391 e 392/17


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2017 il dott. Giampiero Lo Presti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Rilevato che la procura alle liti non risulta ritualmente conferita (se avvenuta all’estero, l’autenticazione non sarebbe valida, essendo il difensore privo dell’inerente potestà fuori del territorio italiano;
se avvenuta in Italia, sarebbe avvenuta in assenza della parte ricorrente, allo stato risultante all’estero);

Considerato al riguardo:

- che il mandato rilasciato all’estero richiede l’autenticazione della firma da parte dell’autorità preposta a tale funzione nel luogo di residenza del conferente (secondo la lex loci ) e la legalizzazione del documento da parte dei competenti uffici italiani all’estero (artt. 33 d.P.R. n. 445/2000 e 52, co. 1, lett. f , d.lgs. n. 71/2011);

- che, in alternativa, nel caso di Stato aderente alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 (ratificata e resa esecutiva in Italia con l. 20 dicembre 1966, n. 1253) si può fare ricorso alle modalità semplificate contemplate da questo accordo internazionale (c.d. apostille );

- che in ossequio a quanto previsto dall’art. 182 c.p.c. (applicabile al processo amministrativo in virtù del richiamo operato dall’art. 39, co. 1, c.p.a.) va concesso termine perentorio alla parte ricorrente per la produzione di valido mandato processuale;

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