TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2024-05-27, n. 202400135
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Testo completo
Pubblicato il 27/05/2024
N. 00135/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00023/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 23 del 2024, proposto da
-OSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati S A R e M D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Bolzano, via Raffaello Sernesi, n. 34;
contro
Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, con domicilio ex lege presso la sede dell’Avvocatura Distrettuale in Trento, largo Porta Nuova, n. 9;
per l’accertamento
del diritto della ricorrente a percepire l’indennità di bilinguismo relativa al cd. patentino “ B ” corrisposta ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1961, n. 1165, come modificato dal decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354 e attualmente rideterminata, ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. n. 51/2009, ad euro 189,94 a far data dall’entrata in vigore del d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95, ovvero da altra data determinata di giustizia,
e per la condanna
dell’Amministrazione convenuta al pagamento, in favore della ricorrente, delle differenze rispetto all'indennità di bilinguismo relativa al cd. patentino “ C ” pari ad euro 151,97 in concreto riconosciuta, dal dì del dovuto al saldo oltre ad interessi ed accessori.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 maggio 2024 il consigliere Stephan Beikircher e uditi per le parti i difensori come riportato nel verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
( Salva diversa specificazione, i documenti citati nella presente sentenza sono quelli prodotti in giudizio dalla ricorrente ).
1. La ricorrente agisce dinanzi a questo TRGA per l’accertamento, in giurisdizione esclusiva in materia di pubblico impiego non contrattualizzato, del suo diritto a percepire, a partire dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 95/2017, l’indennità di bilinguismo, prevista dall’art. 1 della legge 23 ottobre 1961, n. 1165, nell’importo, come rideterminato dall’art. 12 del D.P.R. n. 51/2009, di euro 189,94 mensili, corrispondente al livello di competenza linguistica B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza della lingua, in seguito QCER, ( ex patentino di bilinguismo “ B ”), in luogo di quella corrispondente al livello B1 ( ex patentino di bilinguismo “ C ”), pari a euro 151,97, invece goduta.
2. Chiede, altresì, la condanna dell’Amministrazione al pagamento, in suo favore, delle differenze tra l’indennità che ritiene dovuta e quella effettivamente percepita, dalla data di maturazione dei singoli ratei fino all’integrale soddisfo, con gli accessori di legge.
3. In punto di fatto espone di appartenere al ruolo degli agenti della Polizia di Stato con il grado di -OSIS-, in servizio in provincia di Bolzano e di essere in possesso, già da prima del 2017, del cd. patentino linguistico “ A ”, che attesta la conoscenza delle lingue italiana e tedesca (docc. 1 e 2).
4. Nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (dimesso come doc. 1, peraltro sguarnito della copia del documento d’identità della dichiarante) si legge testualmente che la ricorrente “ è entrato [a] in servizio nella Polizia di Stato il -OSIS- ”, che “ ricopre la qualifica di -OSIS- presso Sezione Polizia Stradale Bolzano ” e che “ è in possesso del seguente titolo di studio: diploma di maturità -OSIS- ”.
5. La ricorrente passa poi a definire la cornice giuridica che inquadra la vicenda, ricordando che con la novella all’art. 6, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 335/1982 (recante l’” Ordinamento del personale della Polizia di Stato ”), introdotta dall’art. 1, comma 1, lett. e), n. 1) del d.lgs. n. 95/2017, è stato innalzato il titolo di studio previsto per accedere, tramite concorso pubblico per titoli ed esame, al ruolo di agente o assistente della Polizia di Stato, titolo che corrisponde ora al “ diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consente l’iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario ”, e precisa che la qualifica di -OSIS- del ruolo dei -OSIS-, da lei posseduta, si consegue attraverso gli anni di servizio e i concorsi interni che non comportano la necessità di ulteriori titoli di studio rispetto a quello che ha consentito l’arruolamento iniziale.
6. Richiama, quindi, la disciplina che impone, nel pubblico impiego in provincia di Bolzano, la conoscenza di entrambe le lingue, italiana e tedesca, riconoscendo, quando prevista, la così detta indennità di bilinguismo, parametrata al livello di conoscenza linguistica corrispondente al titolo di studi richiesto per l’accesso alle diverse categorie d’impiego, e conclude osservando che, a partire dall’entrata in vigore del d.lgs. n. 95/2017, che - come detto - ha introdotto, per l’assunzione nel ruolo degli agenti di PS, il requisito del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, cui corrisponde il livello di conoscenza delle lingue italiana e tedesca attestato dal cosiddetto patentino “ B ” - laddove essa, di fatto, possiede addirittura il superiore patentino “ A ”, (corrispondente al livello C1 del QCER) - le spetta l’indennità di bilinguismo corrispondente al patentino “ B ”, nell’importo di euro 189,94, al posto di quella in effetti percepita, pari a euro 151,97, relativa al livello di conoscenza delle lingue attestato dal patentino cd. “ C ” (ora B1 in base al QCER), corrispondente al titolo di studio inferiore, in precedenza previsto per l’accesso all’impiego in quel medesimo ruolo iniziale.
7. Evidenzia, infine, di avere richiesto, con pec del -OSIS- inviata all’Amministrazione d’appartenenza (doc. 3), il riconoscimento del diritto a percepire l’indennità in questione nell’importo corrispondente al patentino “ B ”, a far data dall’entrata in vigore del d.lgs. n. 95/2017, senza, tuttavia, ricevere risposta alcuna, vendendosi così costretto a ricorrere a questo TRGA a tutela del proprio diritto.
8. Il ricorso è sostenuto da un unico motivo d’impugnazione con cui la ricorrente prospetta la “ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 116 della Costituzione, dell’art. 100 dello Statuto speciale per la Regione Trentino - Alto Adige D.P.R. 31.08.1972, n. 670, degli artt. 1 e 4 del D.P.R. 26.07.1976, n. 752, della Legge 23.10.1961, n. 1165, nonché dell’art. 1, comma 1, lettera e), del d.lgs. 29.05.2017, dell’art. 6 del D.P.R. 24.04.1982, n. 335 e dell’art. 12 del D.P.R. 16.04.2009, n. 51; Violazione di legge, eccesso e sviamento di potere, carente e lacunosa istruttoria, violazione del principio di trasparenza e del principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione, irragionevolezza, arbitrarietà ed ingiustizia manifesta ”.
9. Nel citato complesso di disposizioni si radicherebbe, ad avviso della ricorrente, il suo diritto a percepire, a far data dalla novella normativa che ha innalzato al diploma d’istruzione secondaria di secondo grado il titolo di studi prescritto per l’accesso al ruolo base di agente di PS, la corrispondente indennità di bilinguismo per il cd. patentino “ B ”, attestante quel livello di conoscenza delle lingue italiana e tedesca.
10. A sostegno della propria pretesa, la ricorrente richiama, in diritto, il principio secondo il quale dev’esserci corrispondenza fra titolo di studio richiesto per l’esercizio della funzione e il livello di conoscenza delle due lingue, sancito dall’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale di questo TRGA in ordine ad analoghe pretese fatte valere da altri ricorrenti (sebbene appartenenti a corpi diversi e, dunque, anche in base al diverso ordinamento che regola quei medesimi corpi), e pretende, in conclusione,
(i) che le sia riconosciuta l’indennità di bilinguismo corrispondente all’attestato di conoscenza linguistica B2 secondo il QCER, pari a euro 189,94 mensili, a far data dall’entrata in vigore, il 7.7.2017, del d.lgs. n. 95/2017, “ ovvero da altra data determinata di giustizia ”, e
(ii) che l’Amministrazione intimata sia condannata al pagamento in suo favore della somma corrispondente alla differenza, pari a euro 37,97 mensili, tra l’indennità di bilinguismo relativa al cd. patentino “ B ” (euro 189,94) e quella relativa al patentino “ C ” (euro 151,97) effettivamente percepita, dalla data di maturazione fino all’effettivo soddisfo, oltre a interessi e accessori come per legge.
11. Si è costituita l’Amministrazione con comparsa di mero stile che ha eccepito “ in ogni caso la prescrizione quinquennale, in subordine decennale, delle pretese economiche, risarcitorie e/o retributive di controparte ” e ha concluso per il rigetto del ricorso che ritiene infondato.
12. In vista dell’udienza di discussione l’Amministrazione ha prodotto una memoria difensiva, in cui sostiene, a pretesa confutazione degli argomenti attorei, che a rilevare sarebbero i