TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2024-05-27, n. 202400135

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2024-05-27, n. 202400135
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bolzano
Numero : 202400135
Data del deposito : 27 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/05/2024

N. 00135/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00023/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa

Sezione Autonoma di Bolzano

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 23 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati S A R e M D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Bolzano, via Raffaello Sernesi, n. 34;

contro

Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, con domicilio ex lege presso la sede dell’Avvocatura Distrettuale in Trento, largo Porta Nuova, n. 9;

per l’accertamento

del diritto della ricorrente a percepire l’indennità di bilinguismo relativa al cd. patentino “ B ” corrisposta ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1961, n. 1165, come modificato dal decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354 e attualmente rideterminata, ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. n. 51/2009, ad euro 189,94 a far data dall’entrata in vigore del d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95, ovvero da altra data determinata di giustizia,

e per la condanna

dell’Amministrazione convenuta al pagamento, in favore della ricorrente, delle differenze rispetto all'indennità di bilinguismo relativa al cd. patentino “ C ” pari ad euro 151,97 in concreto riconosciuta, dal dì del dovuto al saldo oltre ad interessi ed accessori.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 maggio 2024 il consigliere Stephan Beikircher e uditi per le parti i difensori come riportato nel verbale d’udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

( Salva diversa specificazione, i documenti citati nella presente sentenza sono quelli prodotti in giudizio dalla ricorrente ).

1. La ricorrente agisce dinanzi a questo TRGA per l’accertamento, in giurisdizione esclusiva in materia di pubblico impiego non contrattualizzato, del suo diritto a percepire, a partire dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 95/2017, l’indennità di bilinguismo, prevista dall’art. 1 della legge 23 ottobre 1961, n. 1165, nell’importo, come rideterminato dall’art. 12 del D.P.R. n. 51/2009, di euro 189,94 mensili, corrispondente al livello di competenza linguistica B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza della lingua, in seguito QCER, ( ex patentino di bilinguismo “ B ”), in luogo di quella corrispondente al livello B1 ( ex patentino di bilinguismo “ C ”), pari a euro 151,97, invece goduta.

2. Chiede, altresì, la condanna dell’Amministrazione al pagamento, in suo favore, delle differenze tra l’indennità che ritiene dovuta e quella effettivamente percepita, dalla data di maturazione dei singoli ratei fino all’integrale soddisfo, con gli accessori di legge.

3. In punto di fatto espone di appartenere al ruolo degli agenti della Polizia di Stato con il grado di -OMISSIS-, in servizio in provincia di Bolzano e di essere in possesso, già da prima del 2017, del cd. patentino linguistico “ A ”, che attesta la conoscenza delle lingue italiana e tedesca (docc. 1 e 2).

4. Nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (dimesso come doc. 1, peraltro sguarnito della copia del documento d’identità della dichiarante) si legge testualmente che la ricorrente “ è entrato [a] in servizio nella Polizia di Stato il -OMISSIS- ”, che “ ricopre la qualifica di -OMISSIS- presso Sezione Polizia Stradale Bolzano ” e che “ è in possesso del seguente titolo di studio: diploma di maturità -OMISSIS- ”.

5. La ricorrente passa poi a definire la cornice giuridica che inquadra la vicenda, ricordando che con la novella all’art. 6, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 335/1982 (recante l’” Ordinamento del personale della Polizia di Stato ”), introdotta dall’art. 1, comma 1, lett. e), n. 1) del d.lgs. n. 95/2017, è stato innalzato il titolo di studio previsto per accedere, tramite concorso pubblico per titoli ed esame, al ruolo di agente o assistente della Polizia di Stato, titolo che corrisponde ora al “ diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consente l’iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario ”, e precisa che la qualifica di -OMISSIS- del ruolo dei -OMISSIS-, da lei posseduta, si consegue attraverso gli anni di servizio e i concorsi interni che non comportano la necessità di ulteriori titoli di studio rispetto a quello che ha consentito l’arruolamento iniziale.

6. Richiama, quindi, la disciplina che impone, nel pubblico impiego in provincia di Bolzano, la conoscenza di entrambe le lingue, italiana e tedesca, riconoscendo, quando prevista, la così detta indennità di bilinguismo, parametrata al livello di conoscenza linguistica corrispondente al titolo di studi richiesto per l’accesso alle diverse categorie d’impiego, e conclude osservando che, a partire dall’entrata in vigore del d.lgs. n. 95/2017, che - come detto - ha introdotto, per l’assunzione nel ruolo degli agenti di PS, il requisito del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, cui corrisponde il livello di conoscenza delle lingue italiana e tedesca attestato dal cosiddetto patentino “ B ” - laddove essa, di fatto, possiede addirittura il superiore patentino “ A ”, (corrispondente al livello C1 del QCER) - le spetta l’indennità di bilinguismo corrispondente al patentino “ B ”, nell’importo di euro 189,94, al posto di quella in effetti percepita, pari a euro 151,97, relativa al livello di conoscenza delle lingue attestato dal patentino cd. “ C ” (ora B1 in base al QCER), corrispondente al titolo di studio inferiore, in precedenza previsto per l’accesso all’impiego in quel medesimo ruolo iniziale.

7. Evidenzia, infine, di avere richiesto, con pec del -OMISSIS- inviata all’Amministrazione d’appartenenza (doc. 3), il riconoscimento del diritto a percepire l’indennità in questione nell’importo corrispondente al patentino “ B ”, a far data dall’entrata in vigore del d.lgs. n. 95/2017, senza, tuttavia, ricevere risposta alcuna, vendendosi così costretto a ricorrere a questo TRGA a tutela del proprio diritto.

8. Il ricorso è sostenuto da un unico motivo d’impugnazione con cui la ricorrente prospetta la “ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 116 della Costituzione, dell’art. 100 dello Statuto speciale per la Regione Trentino - Alto Adige D.P.R. 31.08.1972, n. 670, degli artt. 1 e 4 del D.P.R. 26.07.1976, n. 752, della Legge 23.10.1961, n. 1165, nonché dell’art. 1, comma 1, lettera e), del d.lgs. 29.05.2017, dell’art. 6 del D.P.R. 24.04.1982, n. 335 e dell’art. 12 del D.P.R. 16.04.2009, n. 51;
Violazione di legge, eccesso e sviamento di potere, carente e lacunosa istruttoria, violazione del principio di trasparenza e del principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione, irragionevolezza, arbitrarietà ed ingiustizia manifesta
”.

9. Nel citato complesso di disposizioni si radicherebbe, ad avviso della ricorrente, il suo diritto a percepire, a far data dalla novella normativa che ha innalzato al diploma d’istruzione secondaria di secondo grado il titolo di studi prescritto per l’accesso al ruolo base di agente di PS, la corrispondente indennità di bilinguismo per il cd. patentino “ B ”, attestante quel livello di conoscenza delle lingue italiana e tedesca.

10. A sostegno della propria pretesa, la ricorrente richiama, in diritto, il principio secondo il quale dev’esserci corrispondenza fra titolo di studio richiesto per l’esercizio della funzione e il livello di conoscenza delle due lingue, sancito dall’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale di questo TRGA in ordine ad analoghe pretese fatte valere da altri ricorrenti (sebbene appartenenti a corpi diversi e, dunque, anche in base al diverso ordinamento che regola quei medesimi corpi), e pretende, in conclusione,

(i) che le sia riconosciuta l’indennità di bilinguismo corrispondente all’attestato di conoscenza linguistica B2 secondo il QCER, pari a euro 189,94 mensili, a far data dall’entrata in vigore, il 7.7.2017, del d.lgs. n. 95/2017, “ ovvero da altra data determinata di giustizia ”, e

(ii) che l’Amministrazione intimata sia condannata al pagamento in suo favore della somma corrispondente alla differenza, pari a euro 37,97 mensili, tra l’indennità di bilinguismo relativa al cd. patentino “ B ” (euro 189,94) e quella relativa al patentino “ C ” (euro 151,97) effettivamente percepita, dalla data di maturazione fino all’effettivo soddisfo, oltre a interessi e accessori come per legge.

11. Si è costituita l’Amministrazione con comparsa di mero stile che ha eccepito “ in ogni caso la prescrizione quinquennale, in subordine decennale, delle pretese economiche, risarcitorie e/o retributive di controparte ” e ha concluso per il rigetto del ricorso che ritiene infondato.

12. In vista dell’udienza di discussione l’Amministrazione ha prodotto una memoria difensiva, in cui sostiene, a pretesa confutazione degli argomenti attorei, che a rilevare sarebbero i soli requisiti d’accesso alla funzione svolta, vigenti al momento in cui la ricorrente vi era giunta. A quell’epoca il titolo richiesto per la nomina ad agente era il diploma d’istruzione secondaria di primo grado (diploma di scuola media). Di conseguenza l’indennità di bilinguismo cui la ricorrente aveva e ha diritto è quella corrispondente al patentino di bilinguismo per il livello ex C ” (ora B1 del QCER). Non sarebbe ammissibile, secondo la difesa erariale, agganciare l’ammontare dell’assegno al livello della funzione esercitata né attribuire all’art. 1, comma 1 lettera e), n. 1, del d.lgs. n. 95 del 2017 (che ha innalzato il titolo di accesso al ruolo agenti e assistenti) una sorta di portata retroattiva rispetto al titolo di studio illo tempore richiesto, in contrasto con il fondamentale principio giuridico del tempus regit actum . Né la posizione negatoria assunta dall’Amministrazione a fronte della pretesa della ricorrente determinerebbe una violazione del principio di uguaglianza. Rileverebbe, infine, l’esigenza di assicurare l’equilibrio di bilancio.

13. Alle deduzioni dell’Amministrazione resistente ha replicato la ricorrente che ribadisce le proprie tesi, invocando a loro supporto la sentenza n. 56/2024, pronunciata da questo TRGA in una vicenda del tutto analoga a quella dedotta in lite.

14. All’udienza del 22 maggio 2024 la causa è stata, infine, introitata per la decisione.

15. Il ricorso è fondato e merita, di conseguenza, di essere accolto.

16. Forte della modifica apportata all’art. 6, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 335/1982 a opera dell’art. 1, lett. e), n. 1), del d.lgs. n. 95/2017, in vigore dal 7.7.2017, il quale ha innalzato il titolo di studio richiesto per la nomina ad agente da quello di scuola media inferiore al “ diploma d’istruzione secondaria di secondo grado che consente l’iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma di laurea ”, la ricorrente chiede a questo Giudice di accertare il suo diritto, a partire dall’entrata in vigore della richiamata novella normativa, a percepire l’indennità di bilinguismo parametrata al livello linguistico B2 del QCER ( ex patentino di bilinguismo “ B ”), essendo lei in possesso, addirittura, dell’attestato linguistico ex A ”, corrispondente al titolo di studio universitario. Sostiene la propria pretesa, richiamandosi al consolidato orientamento di questo TRGA, sul principio di corrispondenza tra il livello di conoscenza delle due lingue italiana e tedesca e il titolo di studio richiesto dalla norma novellata per l’accesso alla funzione ricoperta, principio che illustra alla luce della disciplina in materia di bilinguismo nel pubblico impiego in provincia di Bolzano.

17. Richiamandosi al precedente specifico definito con sentenza n. 56/2024, il Collegio ricorda, ancora una volta, come il quadro giuridico che fa da sfondo alla vicenda sia stato analiticamente ricostruito, nella sua dimensione diacronica e nelle ragioni storiche che ne hanno determinato l’evoluzione, nelle sentenze n. 269/2019 e n. 325/2021 di questo TRGA, entrambe passate in giudicato. Ad esse, per doverosa osservanza del canone di sinteticità di cui all’art. 3, comma 2, cod. proc. amm., il Collegio fa ampio rinvio, non prima di aver ricordato che vi hanno fatto seguito ulteriori pronunce, tra cui, in particolare, il precedente specifico definito con sentenza n. 56/2024, tutti ispirati ai medesimi principi ivi enucleati, tanto che una nutrita serie di ricorsi proposti sulla medesima questione dagli appartenenti all’Arma dei Carabinieri si sono conclusi con la declaratoria della cessata materia del contendere, una volta che quell’Amministrazione, allineandosi all’ormai granitica giurisprudenza di questo TRGA, ha riconosciuto agli interessati il diritto del quale si controverte, ancora una volta, anche in questa sede.

18. È sufficiente ribadire, in sintesi, che, per ragioni che affondano nel principio di tutela delle minoranze linguistiche e di parità tra i gruppi etnici, l’art. 1, del D.P.R. n. 752/1976, prescrive “ la conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca, adeguata alle esigenze del buon andamento del servizio ” quale “ requisito per le assunzioni comunque strutturate e denominate ad impieghi nelle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, e degli enti pubblici in provincia di Bolzano ” (comma 1).

19. A mente del successivo art. 4, gli attestati di conoscenza delle due lingue, riferiti ai titoli di studio prescritti per l’accesso al pubblico impiego nelle varie qualifiche funzionali o categorie, comunque denominate, e ai livelli di competenza del QCER, sono i seguenti:

1) licenza di scuola elementare ovvero livello di competenza A2 del QCER ( ex patentino “ D ”)

2) diploma di istruzione secondaria di primo grado ovvero livello di competenza B1 del QCER ( ex patentino “ C ”);

3) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado ovvero livello di competenza B2 del QCER ( ex patentino “ B ”);

4) diploma di laurea ovvero livello di competenza C1 del QCER ( ex patentino “ A ”).

20. Il principio di corrispondenza tra livello di conoscenza delle due lingue italiana e tedesca e il titolo di studio richiesto per l’esercizio della funzione amministrativa si evince, oltre che dalla richiamata disposizione, che, come s’è visto, richiede la conoscenza delle due lingue adeguata alle esigenze del buon andamento del servizio, anche dal successivo art. 4, comma 6, in tema di passaggio a funzioni superiori. La disposizione, infatti, così recita: “ La destinazione ad una funzione superiore comunque denominata per l’accesso alla quale sia prescritto un titolo di studio superiore è subordinata al possesso dell’attestato di conoscenza delle due lingue corrispondente al predetto titolo di studio ”.

21. La norma, in altri termini, chiarisce che in caso di passaggio a una funzione superiore, vi deve essere sempre una corrispondenza tra il titolo di studio richiesto per accedere a quella funzione e il livello di conoscenza delle due lingue previsto per esercitare la relativa funzione.

22. Per quanto attiene ai profili inerenti al computo dell’indennità cd. di bilinguismo, laddove la normativa ne preveda la corresponsione, i successivi commi quarto e quinto della medesima disposizione (art. 1 del D.P.R. n. 752/1976), precisano che, nel caso in cui l’attestato di conoscenza delle due lingue posseduto sia di livello inferiore rispetto a quello richiesto per la funzione ricoperta, essa va determinata in base al grado dell’attestato posseduto e non alla funzione ricoperta;
quando, invece, come nel caso che qui occupa il Collegio, l’attestato posseduto è di livello superiore rispetto a quello richiesto per l’accesso alla funzione, l’indennità va calcolata con riferimento all’attestato di conoscenza della lingua richiesto per l’accesso dall’esterno alla funzione stessa.

23. Ricapitolando: l’accesso al pubblico impiego in provincia di Bolzano richiede l’attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca nel grado corrispondente a quello del titolo di studi prescritto per l’accesso alla funzione ed è remunerato con un’indennità detta di bilinguismo, modulata in ragione del grado dell’attestato medesimo, salvi i casi di discrasia tra titolo di studi richiesto per l’accesso e grado dell’attestato in concreto posseduto;
in tali casi l’indennità di bilinguismo corrisponde all’attestato posseduto, se inferiore a quello richiesto per l’accesso, oppure, nel caso inverso che ricorre in questo giudizio, in cui l’attestato di bilinguismo posseduto sia superiore al titolo di studi richiesto per l’accesso, l’indennità è determinata tenendo conto del grado dell’attestato corrispondente al titolo di studi d’accesso.

24. Così chiariti i principi che vengono in rilievo, ancora una volta, anche nella vicenda all’esame, è agevole affermare, sulla scia dell’ormai granitica giurisprudenza pronunciatasi al riguardo, come la normativa in materia di bilinguismo nel pubblico impiego nella provincia di Bolzano sia improntata all’incentivazione delle relative competenze linguistiche quale presupposto imprescindibile per la tutela della minoranza linguistica, radicato nell’art. 6 della Costituzione, e per la parità nell’uso delle lingue italiana e tedesca, che della prima è l’immediata emanazione. Per tale ragione il possesso dell’attestato di conoscenza delle due lingue - oltre a essere, al pari del titolo di studi, requisito per l’accesso all’impiego pubblico secondo un meccanismo di corrispondenza del grado dell’attestato medesimo a quello del titolo di studi richiesto - è remunerato, nei casi previsti dalla legge, con un’indennità, detta di bilinguismo, che varia in ragione del grado dell’attestato posseduto e comunque non può superare quella prevista per il grado dell’attestato corrispondente al titolo di studi richiesto per l’accesso alla funzione.

25. In virtù della sua natura incentivante, l’indennità in questione ha un’impronta dinamica, al limite svincolata dai requisiti d’accesso all’impiego richiesti dalla normativa al momento in cui il dipendente ha, in concreto, avuto accesso alla funzione. Essa varia, in altri termini, in ragione della modifica dei requisiti d’accesso e dell’eventuale acquisizione, nel corso della carriera, di attestati linguistici di grado maggiore, con l’unico limite che non può superare quella prevista per il grado di attestato linguistico rispondente, al momento della corresponsione mensile, al titolo di studi richiesto per l’accesso (

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