TAR Milano, sez. IV, sentenza 2022-12-01, n. 202202658
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Testo completo
Pubblicato il 01/12/2022
N. 02658/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00366/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 366 del 2021, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato A M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo Lecco, Questura Lecco, Ministero dell'Interno, ciascuno in persona del proprio legale rappresentante pro tempore , tutti rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio legale presso gli uffici in Milano, Via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del decreto della Questura di Lecco n. -OMISSIS-di diniego della domanda di emersione da lavoro irregolare proposta dal ricorrente, e degli atti presupposti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Lecco, della Questura di Lecco e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Data per letta nell'udienza pubblica del giorno 3 novembre 2022 la relazione della dott.ssa Katiuscia Papi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La signora -OMISSIS- in data 24 giugno 2020 presentava istanza di emersione dal lavoro irregolare in favore del signor -OMISSIS-, cittadino marocchino, collaboratore domestico.
La Questura di Lecco comunicava il preavviso di rigetto, in relazione ai precedenti penali del signor -OMISSIS-( condanna del Tribunale di -OMISSIS- per cessione illecita di sostanze stupefacenti nel 2008;sentenza del Tribunale di -OMISSIS- di condanna per violazione delle norme sul diritto d’autore e ricettazione nel 2001;sentenza del GIP presso il Tribunale di -OMISSIS-per falsità materiale nel 2001;sentenza di condanna del Tribunale di -OMISSIS-per minaccia nel 2005 ), ritenendo che il lavoratore irregolare fosse una persona pericolosa ex art. 103 comma 10 lettera ‘c’ D.L. 34/2020.
Venivano presentate memorie difensive endoprocedimentali, disattese le quali la Prefettura di Lecco rigettava la domanda di emersione.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio il signor -OMISSIS- impugnava il suddetto provvedimento chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia, per i seguenti motivi:
I) « Vizio di legittimità del decreto di rigetto in relazione all’art. 445 secondo comma c.p.p. per intervenuta estinzione del reato e della pena della multa », con la quale si deduceva l’intervenuta estinzione ope legis del reato, oggetto di condanna ex art. 444 c.p.p. da parte del Tribunale di -OMISSIS- (unico illecito direttamente ostativo alla permanenza in Italia, ai sensi dell’art. 103 comma 10 lettera ‘c’ D. Lgs. 286/1998, tra quelli contestatigli), per effetto del solo decorso del termine di cui all’art. 445 c.p.p.;
II) « Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 comma 5 e 9 D. Lgs. 286/1998 – art. 32 Cost. – Difetto di istruttoria e mancata valutazione in rodine al rilascio di altro tipo di permesso di soggiorno, in particolare protezione speciale ex D.L. n. 130/2020 », ove si affermava che la Questura avrebbe dovuto riesaminare la posizione del ricorrente, valutando se sussistevano i presupposti per l’emissione di un permesso per protezione internazionale speciale.
Si costituiva in giudizio l’Amministrazione dell’Interno, instando per la reiezione del ricorso.
La domanda cautelare, trattata alla camera di consiglio del 17 marzo 2021, era respinta con ordinanza n. 310/2021, che compensava tra le parti le spese della relativa fase processuale.
All’udienza pubblica del 3 novembre 2022 la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO