TAR Bari, sez. I, sentenza 2019-08-30, n. 201901177

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2019-08-30, n. 201901177
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201901177
Data del deposito : 30 agosto 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/08/2019

N. 01177/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00275/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 275 del 2019, proposto da
L A, D M A, S A, S S, M C I, C A, rappresentate e difese dagli avvocati D L e F P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, U.S.R. - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, non costituiti in giudizio;

nei confronti

P N, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

del decreto di esclusione AOODRSI. Registro ufficiale.U.0037780.16_10_2018 dal concorso per personale scolastico bandito con D.D.G. n. 85 del 1 febbraio 2018, di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, nella parte in cui hanno disposto l'esclusione delle istanti, tutte già abilitate all'insegnamento in virtù di pronunce giudiziarie definitive della Magistratura del Lavoro.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 giugno 2019 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e uditi per le parti i difensori come specificato nel medesimo verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso in riassunzione notificato in data 1.3.2019 e depositato in Segreteria in data 8.3.2019 - a seguito di ordinanza declinatoria della competenza territoriale n. 355 dell’8/02/2019 T.A.R. Sicilia - Palermo - L A, D M A, S A, S S, M C I e C A adivano il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, al fine di ottenere le pronunce meglio indicate in oggetto.

Le ricorrenti esponevano in fatto di essere in possesso del diploma Afam (Alta Formazione Artistica e Musicale), conseguito secondo il previgente ordinamento, nonché del diploma di scuola secondaria di secondo grado, in tal modo avendo conseguito titoli di studio idonei per l’accesso all’insegnamento.

Le medesime ricorrenti erano state altresì destinatarie di specifici provvedimenti giudiziali emessi dalla Magistratura del Lavoro, con cui avevano previamente ottenuto il passaggio dalla terza alla seconda fascia delle graduatorie d’istituto, sul presupposto del riconoscimento del valore abilitante del diploma Afam di cui innanzi.

Evidenziavano, in particolare, di aver partecipato al concorso bandito con D.G. M.I.U.R. n. 85 del 1.2.2018 per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado.

Tale partecipazione era avvenuta in seguito alla presentazione, tramite il sistema Polis del Ministero, della relativa domanda di ammissione al concorso per la Regione Puglia. Alla predetta domanda venivano allegati, così come richiesto, i titoli comprovanti il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando.

Tutte le ricorrenti concorrevano per le rispettive classi di concorso per i posti previsti per la

Regione Puglia, benché le prove si sarebbero dovute materialmente svolgere nella Regione Sicilia, in provincia di Catania, in forza di espressa previsione di aggregazione territoriale stabilita dal bando.

Tuttavia, allorquando venivano pubblicate le graduatorie di merito relative alle singole specialità, le ricorrenti ne erano risultate escluse, in quanto “ priv( e ) dei requisiti previsti dal D.D.G. n. 85 del 01 febbraio 2018, art. 3. ”.

Insorgevano le ricorrenti avverso tali esiti provvedimentali, articolando avverso i medesimi plurimi motivi di doglianza.

In estrema e doverosa sintesi, le ricorrenti contestavano sotto vari profili l’illegittimità e l’irragionevolezza dei provvedimenti di esclusione, essendo in tesi ciascuna di loro in possesso di un titolo abilitante riconosciuto da uno specifico provvedimento del Giudice del Lavoro, di per sé utile sia per l’inserimento nella seconda fascia, che per la partecipazione al concorso in esame.

Nessuno si costituiva nel giudizio riassunto per le Amministrazioni resistenti.

All’udienza in camera di consiglio del 20.3.2019 l’istanza cautelare veniva accolta con l’ordinanza n. 117/2019, recante la seguente analitica motivazione:

Rilevato, quanto all'istanza cautelare:

- che le ricorrenti hanno dedotto di essere in possesso di abilitazione all’insegnamento rinveniente dal riconoscimento operato dal Giudice del Lavoro del valore abilitante dei titoli da questi posseduti;

- che in sede giurisdizionale si è, in particolare, evidenziato che il riconoscimento dell’abilitazione deriverebbe dall’equipollenza con il titolo di studio, disponendosi, quale effetto conformativo, l’inserimento delle ricorrenti nelle graduatorie di seconda fascia;

- che, dunque, tale accertamento sembra comportare una sostanziale unificazione tra il titolo di studio - comunque conseguito prima del 31.5.2017, data di entrata in vigore del d.lgs. 59/2017 e presupposto di applicazione dell’art. 17, comma 3 di tale decreto - e il titolo abilitante;

- che, di conseguenza, pare allo stato sussistere il requisito previsto dall’art. 17, comma 3 del d.lgs. 59/2017 (norma espressamente richiamata dall’art. 3, comma 1 del bando di concorso in tema di “requisiti di ammissione”), secondo cui la procedura concorsuale “è riservata ai docenti in possesso, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di titolo abilitante all'insegnamento nella scuola secondaria”;

- che, conclusivamente, il Collegio è dell’avviso che sussistano le condizioni per ammettere con riserva le ricorrenti alla controversa procedura, impregiudicata restando ogni valutazione nel merito (non ultimo in ragione della pendenza, presso la Corte Costituzionale, di un giudizio sulla legittimità costituzionale dell’art. 17, comma 3 del d.lgs. 59/2017, avviato a seguito di rimessione disposta dal Consiglio di Stato, sez. VI, con ordinanza 3 settembre 2018, n. 5134);

- che, in considerazione della natura e della peculiarità della presente controversia, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità per compensare le spese della presente fase cautelare;
”.

Avverso la medesima non veniva proposto appello.

All’udienza pubblica del 19.6.2019, la causa era definitivamente trattenuta in decisione.

Tutto ciò premesso, il ricorso è fondato nel merito e, pertanto, può essere accolto.

Merita integrale conferma l’assetto decisorio di cui alla ordinanza cautelare sopra pedissequamente riportata.

Invero, l’art. 3 del D.D.G. 85/18 prevede che “ ai sensi dell’art.17, comma 3, del decreto legislativo, sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto i candidati in possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento in una o più classi di concorso della scuola secondaria di primo e di secondo grado, o, per i soli post di sostegno, che aggiungano al titolo abilitante la specializzazione per il sostegno per i medesimi gradi di istruzione. ”.

Nei provvedimenti di esclusione fatti oggetto di impugnazione si specifica che i provvedimenti giurisdizionali abilitanti presentati dalle partecipanti al concorso, odierne ricorrenti, afferirebbero all’inserimento in seconda fascia, ma non ammetterebbero le medesime alla partecipazione al concorso.

Tale motivazione è illegittima in quanto l’inserimento nelle seconde fasce delle graduatorie d’istituto avviene sulla base del previo accertamento e riconoscimento del valore abilitante del titolo posseduto, che è presupposto ontologico indefettibile per la collocazione nelle graduatorie indicate.

Al momento della pubblicazione del bando, le ricorrenti erano tutte in possesso del titolo abilitante perché accertato e riconosciuto dal Giudice del Lavoro e, pertanto, erano già inserite nelle graduatorie di seconda fascia in quanto abilitate;
rivestendo comunque tale qualità, al momento dell’emanazione del bando di concorso le ricorrenti erano nella condizione di poter accedere sulla base dei provvedimenti giurisdizionali favorevoli, non impugnati né reclamati dal Ministero convenuto.

In proposito, l’art. 3, comma 5, del medesimo bando di concorso di cui si tratta prevede “ qualora i requisiti di partecipazione siano posseduti per effetto di provvedimenti giudiziari non definitivi, i candidati partecipano con riserva alle procedure concorsuali e i relativi diritti si perfezionano in esito ai provvedimenti giudiziari definitivi ”.

Peraltro, né il decreto legislativo n. 59/17, né il bando di concorso n. 85/18 lasciano ravvisare una differenza tra provvedimento giurisdizionale che riconosca il valore abilitante del titolo (come quello posseduto dai ricorrenti) ed un provvedimento giurisdizionale che autorizzi specificamente a “partecipare al concorso”.

Del resto, i giudizi proposti innanzi al Giudice del Lavoro erano tutti finalizzati al riconoscimento del valore abilitante e della equipollenza dei titoli vantati dai ricorrenti, da tali declaratorie scaturendo l’effetto di riconoscere il diritto di ciascuna di esse a vedersi inserita nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di Istituto per le classi di concorso per le quali si era fatta domanda in qualità di possessore di un titolo abilitante all’insegnamento.

Occorre in proposito rimarcare che l’inserimento in seconda fascia è una conseguenza logico-giuridica del fatto che gli insegnanti possiedono un titolo abilitante, tale inserimento non essendo possibile in assenza del detto titolo.

Pertanto poiché un Giudice, con provvedimento definitivo, ha accertato e dichiarato che tutte le odierne ricorrenti hanno un titolo abilitante all’insegnamento, i provvedimenti di esclusione oggi impugnati sono evidentemente illegittimi, posto che, nel bando di concorso era espressamente prevista la partecipazione di chi avesse ottenuto i requisiti previsti dal bando in via giudiziaria, con ovvia riserva in relazione agli esiti definitivi dei connessi procedimenti.

Ne consegue, conclusivamente, che l’attività provvedimentale dell’Amministrazione resistente fatta oggetto di impugnativa risulta essere illegittima in quanto viziata da eccesso di potere, illogicità e carenza di motivazione rispetto al bando di concorso, oltre a risultare - altresì ed ad abundantiam - sostanzialmente violativa del principio del favor partecipationis nei pubblici concorsi.

Da ultimo, in considerazione della minima attività processuale svolta e della serialità della vicenda in esame rispetto ad altre consimili già trattate dinanzi a questo Ufficio, possono ritenersi sussistenti i presupposti di legge necessari per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.

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