TAR Roma, sez. 5S, sentenza 2024-06-04, n. 202411400

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 5S, sentenza 2024-06-04, n. 202411400
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202411400
Data del deposito : 4 giugno 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/06/2024

N. 11400/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00225/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 225 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato A R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza Giuseppe Mazzini, n. 8;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per l'annullamento

del provvedimento del Ministero dell’Interno datato 17.12.2018 di rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana,


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 31 maggio 2024 la dott.ssa Silvia Simone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.In data 9.12.2014 il ricorrente ha presentato istanza intesa ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992.

2.Con decreto k-OMISSIS- del 5.6.2019 e notificato il 10.12.2019, il Ministero dell’Interno, esperita l’istruttoria di rito e in contraddittorio con il richiedente, ha respinto l’istanza, considerando ostativa alla concessione della richiesta cittadinanza il possesso da parte del ricorrente di un reddito inferiore ai parametri previsti dalla normativa di riferimento.

3.Rappresenta in punto di fatto il ricorrente:

- di aver presentato l’istanza di concessione della cittadinanza italiana in data 9.2.2014;

- di aver impugnato il silenzio illegittimamente serbato dall’Amministrazione sull’istanza in questione dinanzi a questo Tribunale;

- che con sentenza n. -OMISSIS- del 12.12.2018, questo Tribunale, tenuto conto di quanto rappresentato dalla difesa erariale in sede di giudizio, ha dichiarato il ricorso sul silenzio improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, atteso che “in corso di causa l’Amministrazione resistente ha rappresentato di aver predisposto ed inviato alla firma dei competenti organi il decreto di conferimento della cittadinanza italiana nei confronti dei ricorrenti, di tal che il procedimento deve ritenersi concluso”;

- a dispetto di quanto statuito dal Tar con la citata pronuncia, in data 17.12.2018, il Ministero dell’Interno ha respinto l’istanza con il decreto oggetto di gravame.

4.Tanto considerato, con il ricorso in epigrafe, il ricorrente ha impugnato il decreto di rigetto deducendo i seguenti motivi di illegittimità:

i) nullità per violazione/elusione del giudicato, riscontrandosi, ad oggi, un contrasto insanabile tra una situazione di fatto (concessione della cittadinanza), accertata e cristallizzata nel provvedimento giurisdizionale del Tar Lazio passato in giudicato e favorevole al ricorrente, ed il decreto di reiezione adottato a pochi giorni di distanza dall’amministrazione resistente;

ii) eccesso di potere, carenza e difetto di motivazione. Sostiene in proposito il ricorrente di aver prodotto a corredo della domanda di cittadinanza i CUD 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 della moglie convivente, nonché documentazione medico-sanitaria dalla quale si evincerebbe il riconoscimento della propria invalidità civile. Detta documentazione attesterebbe l’assoluta congruità della situazione reddituale del ricorrente rispetto ai parametri di legge previsti ai fini dell’ottenimento della cittadinanza italiana.

5.Il Ministero dell’Interno, costituitosi in giudizio, ha depositato la documentazione inerente al procedimento unitamente ad una relazione difensiva, in cui, contestando nel merito le censure ex adverso svolte, conclude per il rigetto della domanda di annullamento del diniego impugnato.

6.Con ordinanza cautelare n. -OMISSIS-del 28 aprile 2020 questo Tribunale ha respinto l’istanza di misure cautelari avanzata dal ricorrente.

7.All’udienza di smaltimento dell’arretrato del 31 maggio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

8. Il ricorso è infondato.

9. La questione sottoposta all’esame del Collegio concerne la legittimità del provvedimento di diniego della naturalizzazione del ricorrente disposto con decreto del Ministero dell’Interno per carenza dei requisiti reddituali, in particolare sotto il profilo della modalità di dimostrazione del suo possesso e della valenza probatoria della dichiarazione dei redditi.

10. Con riguardo alla dedotta violazione del giudicato formatosi sul richiamato ricorso per silenzio-inadempimento, definito da questo Tribunale con sentenza di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, dalla documentazione allegata dall’Amministrazione resistente viene in evidenza quello che la stessa definisce un “errore materiale”.

Dalla nota del 03.12.2018 depositata agli atti emerge, infatti, che in realtà, nel corso del giudizio sul silenzio l’Amministrazione ha comunicato all’Avvocatura Generale dello Stato la predisposizione di un provvedimento di rigetto dell’istanza di cittadinanza presentata dal Sig. -OMISSIS-, provvedimento che è stato poi effettivamente notificato al ricorrente e poi impugnato con l’odierno ricorso.

Nessun giudicato può essersi formato, comunque, sulla legittimità del provvedimento di reiezione oggetto del presente giudizio, avendo l’altro detto giudizio ad oggetto esclusivamente l’accertamento del silenzio dell’amministrazione e non anche la legittimità del provvedimento che ha valutato (in senso sfavorevole) l’istanza.

La prima censura non risulta, quindi, meritevole di apprezzamento.

11. Quanto alla dedotta congruità della situazione reddituale del ricorrente, appare opportuno rammentare che sul tema questo Tribunale ha più volte ribadito che (di recente, sez. V-Bis, 12.2.2024, n. 2768):

- “[ n]ella valutazione sulla meritevolezza che l’amministrazione svolge ai fini della concessione della cittadinanza italiana rientra anche l’accertamento della sufficienza del reddito, in quanto la condizione del possesso di adeguati mezzi di sostentamento dell’istante non è solo funzionale a soddisfare primarie esigenze di sicurezza pubblica, considerata la naturale propensione a deviare del soggetto sfornito di adeguata capacità reddituale (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 3 febbraio 2011, n. 766;
id., 16 febbraio 2011, n. 974) – ratio che è alla base delle norme che prescrivono il possesso di tale requisito per l’ingresso in Italia, per il rinnovo del permesso di soggiorno e per il rilascio della carta di soggiorno – ma è anche funzionale ad assicurare che lo straniero possa conseguire l’utile inserimento nella collettività nazionale, con tutti i diritti e i doveri che competono ai suoi membri, cui verrebbe ad essere assoggettato;
in particolare, tra gli altri, al dovere di solidarietà sociale di concorrere con i propri mezzi, attraverso il prelievo fiscale, a finanziare la spesa pubblica, funzionale all’erogazione dei servizi pubblici essenziali (cfr., ex multis, Tar Lazio, I ter, 31 dicembre 2021, n. 13690;
id., 19 febbraio 2018, n. 1902;
Cons. Stato, sez. III, 18 marzo 2019, n. 1726)
”;

- tale valutazione “va effettuata tenendo conto sia di quello già maturato al momento della presentazione della domanda (cfr., TAR Lazio, sez. I ter, 14 gennaio 2021, n. 507;
id., 31 dicembre 2021, n. 13690) – che deve essere corredata dalla dichiarazione dei redditi dell’ultimo triennio, come prescritto dal DM 22.11.1994, adottato in attuazione dell’art. 1 co. 4 del DPR 18 aprile 1994, n. 362 – sia di quello successivo, dovendo essere mantenuto fino al momento del giuramento, come previsto dall’art. 4, co. 7, DPR 12.10. 1993, n. 572 (cfr. Consiglio di Stato sez. I, parere n. 240/2021;
TAR Lazio, sez. V bis, n. 1724/2022;
sez. I ter, n. 507/2021 e n. 13690/2021, cit.;
sez. II quater, 2 febbraio 2015, n. 1833;
id., 13 maggio 2014, n. 4959;
id., 3 marzo 2014, n. 2450;
id., 18 febbraio 2014, n. 1956;
id., 10 dicembre 2013, n. 10647 nel senso che lo straniero deve dimostrare di possedere una certa stabilità e continuità nel possesso del requisito
”;

- posto che il legislatore non ha fissato una soglia di reddito minima, “ rimettendone l’individuazione all’Amministrazione sulla base di parametri indefettibili di garanzia dall’autosufficienza economica del richiedente e della sua reale capacità di partecipare alla spesa pubblica necessaria ad assicurare i servizi pubblici essenziali in Italia ”, il Ministero “ha attinto alla legislazione vigente in materia di esenzione totale dalla partecipazione alla spesa sanitaria in favore del cittadino italiano titolare di pensione di vecchiaia, secondo quanto specificato nella Circolare del Ministero dell'Interno

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