TAR Catania, sez. I, sentenza 2011-07-21, n. 201101909

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, sentenza 2011-07-21, n. 201101909
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201101909
Data del deposito : 21 luglio 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02994/2010 REG.RIC.

N. 01909/2011 REG.PROV.COLL.

N. 02994/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2994 del 2010, proposto da:
Aspi Information Technology Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. S M, con domicilio eletto presso lo stesso in Catania, via Asiago, 54;

contro

Il Comune di Milazzo, non costituito in giudizio;

per l'ottemperanza

AL GIUDICATO NASCENTE DAL DECRETO INGIUNTIVO N. 266/09

EMESSO IL

23.09.2009 DAL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO - SEZIONE DISTACCATA DI MILAZZO -

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm., nonchè gli artt. 21 e 66 c.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2011 il dott. S S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il gravame introduttivo del giudizio si espone che con il decreto ingiuntivo indicato in epigrafe è stato condannato l’Ente al pagamento di somme di denaro in favore della parte ricorrente, nonché al pagamento delle spese ed onorari del giudizio.

Il decreto ingiuntivo è passato in cosa giudicata.

All’atto di costituzione in mora, ritualmente notificato, con il quale all’amministrazione debitrice è stato intimato di ottemperare al giudicato di cui in epigrafe, non avrebbe fatto seguito il completo adempimento del giudicato medesimo.

Con il gravame introduttivo si chiede pertanto che venga accertato l’obbligo dell’amministrazione intimata a conformarsi al giudicato e a darvi integrale esecuzione e che, in caso di ulteriore inadempienza venga disposta la nomina di un commissario ad acta per l’adozione degli atti sostitutivi necessari per dare esecuzione al giudicato.

Il ricorso, ai sensi dell’art. 91 del R.D. n.642 del 1907, è stato ritualmente comunicato all’organo preposto alla vigilanza, che non ha fatto pervenire osservazioni, ed è stato inoltre notificato all’amministrazione debitrice.

Alla camera di consiglio del giorno 7/7/2011 la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato.

Ritiene il Collegio di dover fare applicazione nella fattispecie del principio normativo secondo il quale i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi di diritti vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli, ai sensi dell’art.2697 del codice civile.

Avendo la parte ricorrente fornito la prova del fatto costitutivo (titolo passato in cosa giudicata), incombeva poi all’amministrazione l’onere di provare l’inefficacia di tali fatti per il prodursi delle condizioni volute dall’art.2697, comma 2^, del codice civile.

Alla luce delle predette considerazioni, va affermata la persistenza dell’obbligo dell’amministrazione ad ottemperare integralmente al giudicato di cui in epigrafe.

La sussistenza dell’obbligo di eseguire il giudicato va affermata sia per quanto riguarda la sorte capitale sia per gli interessi, che vanno liquidati dalle singole scadenze al soddisfo, e gli oneri accessori, ivi compresi le spese e i diritti successivi alla emissione del titolo nei limiti delle attività necessarie per conseguirne il passaggio in giudicato.

L’amministrazione dovrà quindi porre in essere i necessari atti adempitivi entro un congruo termine, che sembra equo fissare in giorni sessanta dalla data di notifica o di comunicazione in forma amministrativa della presente sentenza.

Decorso infruttuosamente tale termine, ai medesimi adempimenti provvederà, sostitutivamente, un Commissario ad acta indicato in dispositivo .

Alla scadenza del termine sopra detto il Commissario provvederà entro il successivo termine di giorni 90 sotto la sua personale responsabilità, adottando ogni provvedimento utile (ivi compresi variazioni di bilancio, accensioni di mutui nei limiti della normativa vigente, revoca di impegni di spesa non obbligatoria posti in essere successivamente alla comunicazione della presente sentenza ecc.).

Le spese e gli onorari del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

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