TAR Roma, sez. V, sentenza 2023-04-14, n. 202306447

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. V, sentenza 2023-04-14, n. 202306447
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202306447
Data del deposito : 14 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/04/2023

N. 06447/2023 REG.PROV.COLL.

N. 02509/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2509 del 2011, proposto da
Soc Azienda Agricola Barbieri Gelindo e Luciano Ss ed Altri, Battistuzzi Milva, Bellon Giovanni, Benedetti Pietro e Angelo S.S., Bolzon Sebastiano Giovanni, Borgo Pietro e Giuseppe S.S., Brogliato Gino, Mirko e Maddalena Severina S.S., Cgo Angelo, Cvolo Antonio, Cristofori Tullio e Angelo S.S., Cunico Antonio, Dalle Palle Silvano e Munari Teresa S.S., De Boni Bruno, F Antonio, F A, F M, F G, Gnzo Dino, Gis Arduino, Guarato Giuseppe, Az. Agr. La Fattoria S.S. Allevamento Zootecnico di Marangoni Maria Antonietta, Magrin Stefano e Renato S.S., Marcolin Graziano, Az. Agr. Mascot di Pilotto Bortolo e Figli S.S., Milan Emilio, Pettinà Silvano, Saugo Andrea Lodovico, Todescato Gian Battista, Toffanin Giovanni e Mauro S.S., Trevisan Silvano, Al Palazzon Soc. Agr. S.r.l., Artuso Franco e Maurizio S.S., Bernardi Umberto, Cnte Alessandro, Danese Cisino, Didonè Antonio, F.Lli Todescato Soc. Agr. S.r.l., Faggian Rudi, Furlan Diego e Stefano S.S., La Noce Soc. Agr. S.r.l., Reginato Guido, Sachespi Lucio, Castelletti Tiziano, Crdioli Ivano, Dolci Massimo, Az. Agr. Gbbini di Morandini Ferruccio e C. S.S., Merzari Roberto, Rabbi Fausto, Società Agricola Crte Cà Nova di Bonetti Roberto e Alessandro S.S., Soc. Agr. Vegra di Vezani Filippo e Stefano S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Maddalena Aldegheri, Ester Ermondi, Marco Guerreschi, con domicilio eletto presso lo studio Angela Palmisano in Roma, via Nizza, 59;



contro

Agea - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Cmmissario Straordinario, nominato ex art. 8 quinquies L. n. 33/09, non costituito in giudizio;



per l'annullamento

del decreto del commissario straordinario nominato ai sensi dell'art. 8 quinquies co. 6 della l. n. 33/09 avente ad oggetto: "accoglimento della domanda di rateizzazione" ricevuto da ciascuna delle ricorrenti come da notifiche in atti;

nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, compreso il decreto del 10 marzo 2010, rubricato 'Legge 9 aprile 2009, articoli 8 quinquies e 6 (D.P.C.M. 15 aprile 2009). Rateizzazione dei debiti relativi alle quote latte" emanato dal Cmmissario Straordinario nominato ai sensi dell'art. 8 quinquies, comma 6, L. n. 33/09, pubblicato in G.U. n. 70 del 25 marzo 2010 (doc. n. 1/A), nonché le comunicazioni con cui il Cmmissario Straordinario ha negato la sospensione del procedimento anche in violazione dell'art. 16 dello stesso Decreto 10 marzo 2010. e, ciò, unitamente agli atti ad esso presupposti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agea - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 24 febbraio 2023 la dott.ssa V A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Cn il presente ricorso si sono impugnati i decreti del Cmmissario Straordinario, nominato ai sensi dell'art. 8 quinquies, comma 6, L. n. 33/09 del 14 e 15 dicembre 2010, tutti notificati alle sopra citati ricorrenti e aventi ad oggetto l’“accoglimento della domanda di rateizzazione", e relativi allegati facenti parte integrante dello stesso.

Si è chiesto l’annullamento, altresì, di tutti gli atti presupposti a detti provvedimenti che hanno accolto la domanda di rateizzazione dei prelievi disposti da Agea sulla base della disciplina delle c.d. quote latte e, in particolare, del decreto del 10 marzo 2010, rubricato “Legge 9 aprile 2009, articoli 8 quinquies e 6 (D.P.C.M. 15 aprile 2009). Rateizzazione dei debiti relativi alle quote latte", con il quale il Cmmissario Straordinario ha precisato le modalità relative alla rateizzazione del debito gravante sui singoli produttori, nonché le comunicazioni con cui lo stesso Cmmissario ha negato la sospensione del procedimento.

Le ricorrenti hanno evidenziato come la commercializzazione del latte è sottoposta, fin dal 1984, ad un regime di contingentamento della produzione, il c.d. regime delle quote-latte, istituito per ridurre il divario allora esistente tra l’offerta e la domanda nel mercato e le conseguenti eccedenze strutturali.

Gli Stati membri sono tenuti a versare alla Cmunità un “prelievo supplementare” per la produzione di latte che eccede un quantitativo globale garantito assegnato dalla Cmunità a tutti gli Stati membri e che questi debbono ripartire tra i propri produttori che, all’interno di ogni stato membro, avevano contribuito al superamento della medesima, al fine di farli contribuire al costo dello smaltimento delle eccedenze produttive (in questo senso sono il 1°, 2°, 3°, 4° e 5° considerando del Reg. (CEE) n. 856/84).

I ricorrenti sostengono l’illegittimità del decreto del 10 marzo 2010, unitamente ai singoli provvedimenti che hanno accolto la domanda di rateizzazione, in quanto assunto in violazione della disciplina di riferimento e, quindi, degli artt. 8 quater e quinquies della L. n. 33/2009.

Non solo sussisterebbe l’illegittimità del prelievo richiesto da Agea che avrebbe dovuto disapplicare una disciplina nazionale in contrasto con quella comunitaria, ma sarebbe illegittimo anche la rateizzazione del debito concessa ai produttori.

Detta rateizzazione sarebbe in contrasto con la L. n. 33/2009, in quanto il Cmmissario avrebbe travalicato i limiti imposti dal legislatore, prevedendo in capo ai produttori oneri irragionevoli e sproporzionati e comunque non previsti dalla stessa L. n. 33/2009.

Si sostiene in particolare l’esistenza dei seguenti vizi:

1. l'illegittimità propria e derivata per violazione degli artt. 8 quater e 8 quinquies della L. n. 33/09, degli artt. 1 e 3 L. n. 241/90, nonché dell'art. 46 del R.D. del 17 agosto 1907 n. 642, in quanto il Cmmissario straordinario avrebbe travalicato i poteri e le attribuzioni conferite dalla normativa, nonché i limiti del proprio mandato;

2. l’illegittimità per violazione dell'art. 16 del Decreto del Cmmissario Straordinario 10 marzo 2010, degli artt. 8 quater e 8 quinquies L. n. 33/90, degli artt. 10, commi da 34 a 39, del D.L. n. 49/2003 convertito in L. n. 119/03 e successive modifiche, del D.M. 30 Luglio 2003 e degli artt. 1 e 3 e segg. L. n. 241/90, oltre al venire in essere di diversi profili di eccesso di potere;

3. l’illegittimità comunitaria dell'art. 1, comma 8 e 21 ter, L. n. 118/99, dell'art. 1, comma 5, L. n. 79/00 e degli atti derivati per violazione e falsa applicazione del Reg. (CEE) 3950/92, modificato dal Reg. (CE) n. 1256/99 e del Reg. (CEE) n. 536/93, poi sostituito dal Reg. (CE) n. 1392/01, per previsione di categorie privilegiate di produttori che usufruiscono della compensazione nazionale in via prioritaria e, ancora, per mancata disapplicazione della normativa interna non conforme alla normativa

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