TAR Roma, sez. V, sentenza 2023-04-14, n. 202306447

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. V, sentenza 2023-04-14, n. 202306447
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202306447
Data del deposito : 14 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/04/2023

N. 06447/2023 REG.PROV.COLL.

N. 02509/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2509 del 2011, proposto da
Soc Azienda Agricola Barbieri Gelindo e Luciano Ss ed Altri, Battistuzzi Milva, Bellon Giovanni, Benedetti Pietro e Angelo S.S., Bolzon Sebastiano Giovanni, Borgo Pietro e Giuseppe S.S., Brogliato Gino, Mirko e Maddalena Severina S.S., Cogo Angelo, Covolo Antonio, Cristofori Tullio e Angelo S.S., Cunico Antonio, Dalle Palle Silvano e Munari Teresa S.S., De Boni Bruno, Farelli Antonio, Fontana Alberto, Fontana Marcello, Fraccaro Germano, Gonzo Dino, Grandis Arduino, Guarato Giuseppe, Az. Agr. La Fattoria S.S. Allevamento Zootecnico di Marangoni Maria Antonietta, Magrin Stefano e Renato S.S., Marcolin Graziano, Az. Agr. Mascot di Pilotto Bortolo e Figli S.S., Milan Emilio, Pettinà Silvano, Saugo Andrea Lodovico, Todescato Gian Battista, Toffanin Giovanni e Mauro S.S., Trevisan Silvano, Al Palazzon Soc. Agr. S.r.l., Artuso Franco e Maurizio S.S., Bernardi Umberto, Conte Alessandro, Danese Cisino, Didonè Antonio, F.Lli Todescato Soc. Agr. S.r.l., Faggian Rudi, Furlan Diego e Stefano S.S., La Noce Soc. Agr. S.r.l., Reginato Guido, Sachespi Lucio, Castelletti Tiziano, Cordioli Ivano, Dolci Massimo, Az. Agr. Gobbini di Morandini Ferruccio e C. S.S., Merzari Roberto, Rabbi Fausto, Società Agricola Corte Cà Nova di Bonetti Roberto e Alessandro S.S., Soc. Agr. Vegra di Vezani Filippo e Stefano S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Maddalena Aldegheri, Ester Ermondi, Marco Guerreschi, con domicilio eletto presso lo studio Angela Palmisano in Roma, via Nizza, 59;

contro

Agea - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Commissario Straordinario, nominato ex art. 8 quinquies L. n. 33/09, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del decreto del commissario straordinario nominato ai sensi dell'art. 8 quinquies co. 6 della l. n. 33/09 avente ad oggetto: "accoglimento della domanda di rateizzazione" ricevuto da ciascuna delle ricorrenti come da notifiche in atti;

nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, compreso il decreto del 10 marzo 2010, rubricato 'Legge 9 aprile 2009, articoli 8 quinquies e 6 (D.P.C.M. 15 aprile 2009). Rateizzazione dei debiti relativi alle quote latte" emanato dal Commissario Straordinario nominato ai sensi dell'art. 8 quinquies, comma 6, L. n. 33/09, pubblicato in G.U. n. 70 del 25 marzo 2010 (doc. n. 1/A), nonché le comunicazioni con cui il Commissario Straordinario ha negato la sospensione del procedimento anche in violazione dell'art. 16 dello stesso Decreto 10 marzo 2010. e, ciò, unitamente agli atti ad esso presupposti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agea - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 24 febbraio 2023 la dott.ssa V A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il presente ricorso si sono impugnati i decreti del Commissario Straordinario, nominato ai sensi dell'art. 8 quinquies, comma 6, L. n. 33/09 del 14 e 15 dicembre 2010, tutti notificati alle sopra citati ricorrenti e aventi ad oggetto l’“accoglimento della domanda di rateizzazione", e relativi allegati facenti parte integrante dello stesso.

Si è chiesto l’annullamento, altresì, di tutti gli atti presupposti a detti provvedimenti che hanno accolto la domanda di rateizzazione dei prelievi disposti da Agea sulla base della disciplina delle c.d. quote latte e, in particolare, del decreto del 10 marzo 2010, rubricato “Legge 9 aprile 2009, articoli 8 quinquies e 6 (D.P.C.M. 15 aprile 2009). Rateizzazione dei debiti relativi alle quote latte", con il quale il Commissario Straordinario ha precisato le modalità relative alla rateizzazione del debito gravante sui singoli produttori, nonché le comunicazioni con cui lo stesso Commissario ha negato la sospensione del procedimento.

Le ricorrenti hanno evidenziato come la commercializzazione del latte è sottoposta, fin dal 1984, ad un regime di contingentamento della produzione, il c.d. regime delle quote-latte, istituito per ridurre il divario allora esistente tra l’offerta e la domanda nel mercato e le conseguenti eccedenze strutturali.

Gli Stati membri sono tenuti a versare alla Comunità un “prelievo supplementare” per la produzione di latte che eccede un quantitativo globale garantito assegnato dalla Comunità a tutti gli Stati membri e che questi debbono ripartire tra i propri produttori che, all’interno di ogni stato membro, avevano contribuito al superamento della medesima, al fine di farli contribuire al costo dello smaltimento delle eccedenze produttive (in questo senso sono il 1°, 2°, 3°, 4° e 5° considerando del Reg. (CEE) n. 856/84).

I ricorrenti sostengono l’illegittimità del decreto del 10 marzo 2010, unitamente ai singoli provvedimenti che hanno accolto la domanda di rateizzazione, in quanto assunto in violazione della disciplina di riferimento e, quindi, degli artt. 8 quater e quinquies della L. n. 33/2009.

Non solo sussisterebbe l’illegittimità del prelievo richiesto da Agea che avrebbe dovuto disapplicare una disciplina nazionale in contrasto con quella comunitaria, ma sarebbe illegittimo anche la rateizzazione del debito concessa ai produttori.

Detta rateizzazione sarebbe in contrasto con la L. n. 33/2009, in quanto il Commissario avrebbe travalicato i limiti imposti dal legislatore, prevedendo in capo ai produttori oneri irragionevoli e sproporzionati e comunque non previsti dalla stessa L. n. 33/2009.

Si sostiene in particolare l’esistenza dei seguenti vizi:

1. l'illegittimità propria e derivata per violazione degli artt. 8 quater e 8 quinquies della L. n. 33/09, degli artt. 1 e 3 L. n. 241/90, nonché dell'art. 46 del R.D. del 17 agosto 1907 n. 642, in quanto il Commissario straordinario avrebbe travalicato i poteri e le attribuzioni conferite dalla normativa, nonché i limiti del proprio mandato;

2. l’illegittimità per violazione dell'art. 16 del Decreto del Commissario Straordinario 10 marzo 2010, degli artt. 8 quater e 8 quinquies L. n. 33/90, degli artt. 10, commi da 34 a 39, del D.L. n. 49/2003 convertito in L. n. 119/03 e successive modifiche, del D.M. 30 Luglio 2003 e degli artt. 1 e 3 e segg. L. n. 241/90, oltre al venire in essere di diversi profili di eccesso di potere;

3. l’illegittimità comunitaria dell'art. 1, comma 8 e 21 ter, L. n. 118/99, dell'art. 1, comma 5, L. n. 79/00 e degli atti derivati per violazione e falsa applicazione del Reg. (CEE) 3950/92, modificato dal Reg. (CE) n. 1256/99 e del Reg. (CEE) n. 536/93, poi sostituito dal Reg. (CE) n. 1392/01, per previsione di categorie privilegiate di produttori che usufruiscono della compensazione nazionale in via prioritaria e, ancora, per mancata disapplicazione della normativa interna non conforme alla normativa comunitaria;

4. l’illegittimità propria e derivata per violazione degli artt. 8, ter, quater e quinquies L. n. 33/2009 e dell'art. 3 L. n. 241/1990 e illegittima intimazione degli interessi e eccesso di potere per illogicità manifesta e manifesta ingiustizia, sviamento di potere e carenza di motivazione;

5. sul conteggio degli interessi e illegittimità derivata per illegittimità comunitaria derivata per violazione dell'art. 3 del Reg. CE n. 536/93 della Commissione, dell'art. 8 del Reg. CE n. 1392/2001 della Commissione e dell'art. 15 del Reg. CE n. 595/2004 della Commissione, così come modificato dal Reg. CE n. 1468/2006 della Commissione, oltre al difetto di motivazione e istruttoria;

6. l’illegittimità derivata per illegittimità comunitaria derivata per violazione dell'art. 3 del Reg. CEE n. 536/93, dell'art. 8 del Reg. CE n. 1392/01 e dell'art. 15 del Reg. CE 595/04 come modificato dal Reg. CE n. 1468/06 e mancata disapplicazione dell'art- 8 quater L. n. 33/09, in quanto il Legislatore nazionale, nell'art. 8 quater della L. n. 33/2009, disattendendo la normativa comunitaria, avrebbe fissato dei tassi di interesse nuovi, diversi e maggiori rispetto a quelli indicati nei citati Regolamenti;

7. l’illegittimità per violazione dell'art. 1283 c.c. e per violazione degli artt. 8 quater e quinquies della L. 33/2009, laddove dette disposizioni hanno avuto modo di precisare quali siano i debiti rateizzabili;

8. l’illegittimità degli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione oltre all’illegittimità costituzionale dall'art. 8 quinquies, 3 comma, L. n. 33/2009 e alla violazione del diritto di difesa e del giusto processo, in quanto l'imposizione di una rinuncia ai giudizi aventi ad oggetto presunti debiti (contestati sia nell'an che nel quantum), si risolverebbe in una violazione degli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione e dei principi dagli stessi dettati, che garantiscono il diritto di uguaglianza e il diritto di difesa, inviolabile in ogni stato e grado del procedimento;

9. la nullità degli atti impugnati per difetto assoluto di attribuzione ex art. 21 septies, legge n. 241/1990;

10. l’illegittimità per violazione degli artt. 8 quater e 8 quinquies L. n. 33/2009, degli artt. 3 e segg. e 7 e ss. della L. n. 241/90 nonché dell'art. 97 della Costituzione, in quanto gli atti impugnati sarebbero privi di motivazione e carenti sotto il profilo istruttorio.

Si è costituita l’Amministrazione che ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso collettivo cumulativo, in quanto per ciascuna delle aziende agricole ricorrenti sussisterebbe una differenza significativa in relazione alla propria specifica posizione di debito-credito.

Nel merito la stessa Amministrazione ha contestato le argomentazioni proposte e ha chiesto il rigetto del ricorso, in quanto infondato.

All’udienza straordinaria del 24 febbraio 2023, uditi i procuratori delle parti costituite, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

1. In primo luogo va chiarito come risulti infondata l’eccezione di inammissibilità per la proposizione di un ricorso collettivo e cumulativo, in presenza di situazioni debitorie e creditorie, asseritamente distinte e riferite alle parti ora ricorrenti.

1.1 Queste ultime, oltre ad aver impugnato i decreti di rateizzazione emanati dal Commissario Straordinario, hanno anche chiesto l’annullamento del provvedimento presupposto, avente una valenza generale e astratta e, quindi, anche del decreto del 10 marzo 2010, rubricato “Legge 9 aprile 2009, articoli 8 quinquies e 6 (D.P.C.M. 15 aprile 2009). Rateizzazione dei debiti relativi alle quote latte” emanato dal Commissario Straordinario nominato ai sensi dell’art. 8 quinquies, comma 6, L. n. 33/09, nonché delle comunicazioni con cui il Commissario Straordinario ha negato la sospensione del procedimento anche in violazione dell’art. 16 dello stesso Decreto 10 marzo 2010.

1.2 L’impugnazione dell’atto generale presupposto ai singoli decreti di rateizzazione è di per sé sufficiente a far ritenere infondata l’eccezione di inammissibilità e, ciò, considerando che le censure dedotte fanno riferimento all’applicazione di detta disciplina generale, comune a tutti le aziende agricole ora ricorrenti, senza che sia stati evidenziati elementi sufficienti a differenziare la posizione di ciascuna azienda agricola.

1.3 Si consideri, infatti, che secondo un costante orientamento giurisprudenziale “l'ammissibilità del ricorso cumulativo resta subordinata all'articolazione, nel gravame, di censure idonee ad inficiare segmenti procedurali comuni, situazione in cui si verifica una identità di causa petendi e una articolazione del petitum che, tuttavia, risulta giustificata dalla riferibilità delle diverse domande di annullamento alle medesime ragioni fondanti la pretesa demolitoria che, a sua volta, ne legittima la trattazione congiunta. Il ricorso cumulativo è ammissibile a condizione che ricorrano congiuntamente i requisiti della identità di situazioni sostanziali e processuali, che le domande siano identiche nell'oggetto e che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e che identiche siano altresì le censure (Cons. Stato Sez. II, 25/07/2022, n. 6544)”.

1.4 Ciò premesso è possibile esaminare nel merito il ricorso, anticipando sin d’ora come quest’ultimo sia in parte da accogliere, risultando fondato il terzo motivo.

1.5 E’ necessario premettere che sulla base di quanto previsto dai Regolamenti CEE n. 1788/2003 e n. 595/2004 il calcolo del prelievo supplementare da imputare ai produttori di latte vaccino deve avvenire in base a regole definite dai regolamenti stessi.

Una volta accertato l’effettivo superamento del quantitativo globale assegnato allo Stato membro, il prelievo eventualmente dovuto alla Comunità può essere ripartito tra tutti i produttori che hanno contribuito al superamento per aver commercializzato oltre il quantitativo loro assegnato.

Al termine di ciascun periodo di dodici mesi, l’acquirente trasmette all’autorità competente una dichiarazione riepilogativa, comprensiva dei quantitativi di latte consegnategli da ogni produttore (art. 8 Reg. Ce n. 595/04).

1.6 Ciò premesso è dirimente constatare, e al fine di dimostrare la fondatezza delle sopracitate censure, come sussista la contrarietà al diritto comunitario delle norme interne di applicazione sulla base di precedenti pronunce della Corte di Giustizia.

Queste ultime hanno sancito (sentenze della Corte di Giustizia UE, 27 giugno 2019 in causa C-348/18, 11 settembre 2019 in causa C-46/18 e 13 gennaio 2022 in causa C-377/19) che, per tutte le campagne, dal 1995/1996 al 2014/2015, lo Stato italiano ha sempre dato applicazione al regime in aperto contrasto con la normativa europea e con i principi comunitari della certezza del diritto, di uguaglianza, di non discriminazione, del legittimo affidamento e di proporzionalità (ed anche costituzionali di cui agli artt. 3 e 97 Cost.), ossia sulla base di norme interne, attributive del potere, che debbono essere disapplicate, anche d’ufficio, dalla P.A. – risulta evidente che gli atti impugnati hanno decretato la revoca della quote per mancato pagamento, avvero mancata rateizzazione, di prelievi che debbono essere dichiarati nulli, anche d’ufficio, come già ritenuto dal Consiglio di Stato (v., ex multis, sentenza n. 1234/2021).

1.7 Si è sancito, altresì, come risulti illegittimo prevedere la restituzione del prelievo, subordinandola al comportamento di un terzo soggetto (l’acquirente) a seconda se quest’ultimo avesse (o meno) effettuato il versamento mensile, circostanza evidentemente non controllabile da parte dei produttori e che, pertanto, introduce un’evidente discriminazione tra tutti quei produttori per i quali il prelievo è (ugualmente) imputato.

1.8 Il venire in essere di un’evidente discriminazione tra gli stessi produttori è confermata anche dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza del 13 gennaio 2022 (nella causa C-377/19) e, ciò, nella parte in cui ha chiarito che “l’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 595/2004 … deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale per effetto della quale beneficiano in via prioritaria della restituzione del prelievo supplementare riscosso in eccesso i produttori con riferimento ai quali gli acquirenti abbiano adempiuto il loro obbligo di versamento mensile di tale prelievo”.

1.9 In applicazione dei principi della Corte di Giustizia, ulteriori pronunce di merito hanno annullato i prelievi latte imputati agli allevatori italiani per la campagna 2007/2008, confermando come la normativa interna italiana fosse contrastante con il diritto comunitario, nonostante le modifiche intervenute all’art. 16 del Reg. (CE) n. 595/04 a partire dal periodo 2007/2008 e dall’art. 1, par. 2, n. 5, del regolamento (CE) n. 1468/2006 (per tutte si veda Consiglio di Stato, sentenza n. 3961/2022 del 19 maggio 2022 e Consiglio di Stato, sentenza n. 520/2023).

2. Ne consegue che sulla base di dette pronunce l’Agea prima, e il Commissario Straordinario poi, avrebbero dovuto annullare i prelievi supplementari imputati ai produttori e comunque non avrebbero potuto inserirli tra i prelievi esigibili e soggetti a rateizzazione.

2.1 Si consideri, infatti, che con gli atti qui impugnati il Commissario straordinario ha richiesto il pagamento di detto prelievo supplementare, richiedendo che il produttore per poter ottenere la rateizzazione avrebbe dovuto riconoscerlo come maggior debito, maggiorato degli interessi.

2.2 Ne consegue che gli atti impugnati risultano illegittimi per violazione delle normative comunitarie sopra citate e in conseguenza della mancata disapplicazione della normativa italiana.

2.3 Ai fini della riedizione del procedimento va comunque evidenziato come i rimanenti motivi siano infondati.

2.4 L’art. 1 del Decreto del 10 marzo 2010 ha previsto che la restituzione del debito iscritto nel Registro nazionale dei debiti debba avvenire in rate costanti con carico di rimborso in rate annuali posticipate in base al modello di ammortamento francese a tasso variabile.

2.5 Detto decreto è stato adottato in applicazione dell’art. 8 quater della L. 33/09 che, sempre con riferimento ai debiti relativi alle quote latte, ha stabilito che “Al fine di consolidare la vitalità economica a lungo termine delle imprese, accelerare le procedure di recupero obbligatorio degli importi del prelievo latte dovuti dai produttori e deflazionare il relativo contenzioso, il produttore agricolo, che vi abbia interesse, può richiedere la rateizzazione dei debiti iscritti nel Registro nazionale di cui all'articolo 8-ter derivanti dai mancati pagamenti del prelievo latte per i quali si sia realizzato l'addebito al bilancio nazionale da parte della Commissione europea”.

2.6 Ciò premesso è evidente che la L. 33/2009 si limita a consentire la possibilità della rateizzazione al fine del pagamento dei debiti delle c.d. quote latte, ma non prevede alcun sistema particolare di ammortamento.

La disciplina nazionale si è limitata a recepire i principi stabiliti a livello comunitario, definendo le linee generali della materia, rimettendo così al Ministero e/o al Commissario la definizione delle modalità di attuazione.

2.7 Nell’esperimento di un evidente potere discrezionale il Commissario, nel citato decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2010, ha stabilito che la restituzione del debito avvenga in rate costanti, con rimborso in rate annuali posticipate, in base al modello di ammortamento cd. alla francese a tasso variabile.

2.8 E’, quindi, evidente come il Commissario non ha travalicato i limiti della Legge nazionale che nulla prevedeva in merito ai criteri di ammortamento da utilizzare.

2.9 Il Commissario, al fine di voler prevedere “rate costanti di pari importo”, ha fatto ricorso ad uno dei più diffusi piani di ammortamento, quello detto “alla francese”, dove il rimborso del capitale avviene tramite rate di pari importo per tutta la durata dell’ammortamento.

3. L’adozione di un unico sistema, valido per tutti i produttori, non ho solo a consentito a questi ultimi la rateizzazione del debito, ma ha evitato una differenziazione tra gli stessi produttori, evitando eventuali disparità di trattamento che sarebbero andate ad incidere in situazioni sostanzialmente analoghe.

3.1 Risulta legittimo anche l’art. 13 del decreto del Commissario, nella parte in cui prevede la sottoscrizione di un atto negoziale, quale strumento di accettazione della rateizzazione e, ancora, la necessità di procedere all’autentica della firma per il tramite di un notaio o di altro pubblico ufficiale o presso l’Agea stessa.

3.2 La previsione della rinuncia alle azioni giudiziarie, in quanto tale, non poteva che attenere al momento genetico della rateizzazione medesima e, conseguentemente, è ragionevole che essa sia espressa al momento dell’accettazione della rateizzazione da parte del produttore.

3.3 Si consideri, peraltro, che la stessa rinuncia è espressamente prevista dall’art.

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