TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2023-07-03, n. 202300575
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Testo completo
Pubblicato il 03/07/2023
N. 00575/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00107/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 107 del 2023, proposto da
Peloritana Appalti S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato G S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Rosarno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato V V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la declaratoria di illegittimità
del silenzio formatosi sull’istanza del 7.12.2021 volta ad ottenere il riconoscimento delle compensazioni relative all’aumento dei prezzi dei materiali impiegati nell’appalto di lavori assegnato dal Comune di Rosarno con contratto del 25.5.2020 relativamente al primo semestre 2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Rosarno;
Vista l’ordinanza collegiale n. 414 dell’11 maggio 2023;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 giugno 2023 il dott. A R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 6/2/2023 e depositato il 21/2/2013 la società Peloritana Appalti s.r.l. ha agito, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., per ottenere la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Rosarno sull’istanza del 7.12.2021 con la quale aveva chiesto il riconoscimento delle compensazioni relative all’aumento dei prezzi dei materiali impiegati nell’appalto di lavori assegnatole dall’Ente con contratto del 25/5/2020.
1.1. A fondamento della domanda deduce di avere emesso in relazione al primo semestre 2021 due S.A.L., rispettivamente per l’importo di euro 17.671,81, il primo, ed € 59.184,35, il secondo, chiedendo, dunque, alla stazione appaltante con la menzionata istanza di dar corso a tutti gli adempimenti previsti dall’art. 1- septies del d.l. n. 73 del 2021, convertito in L. n. 106/2021, per la compensazione dell’aumento dei costi dei materiali edili, con liquidazione della somma dovuta, quantificata in € 1.671,15 sulla base del computo dei materiali impiegati.
1.2. Non avendo ottenuto riscontro, con pec del 13 aprile 2022 sollecitava il Comune di Rosarno al pagamento dell’importo anzidetto, richiamando all’uopo la circolare del MIT del 5/4/2022 volta proprio a sollecitare le stazioni appaltanti ad effettuare ‘il più tempestivamente possibile’ i pagamenti dovuti al rincaro dei prezzi dei materiali.
1.3. Anche detto sollecito rimaneva, tuttavia, privo di riscontro.
2. Pertanto, con il ricorso in esame la ricorrente ha chiesto al Tribunale di dichiarare l’illegittimità del silenzio-inadempimento sulla