TAR Roma, sez. 3B, sentenza breve 2015-05-12, n. 201506863
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Testo completo
N. 06863/2015 REG.PROV.COLL.
N. 08406/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 8406 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da L A, Antignani Roberta, A M, B M, B N, B G, B V, C L, C R, C L, C R, C M M, C F, D’Antuono Anna, D S P, D G K, D S A, D L, D G, E R, F A, F G, I V, I O A, L A, L A, L P, M M, M F, M M G, Mrone Laura Antonella, Migliaccio Maria, Milo Vincenzo, Miranda Felicia, Mirra Gianluca, Monteforte Maria Rosaria, Nanni Anna, Nappi Filomena Palma, Petrillo Adele, Pezzullo Francesco, Rasati Francesca, Sanci Giovanna, Saviano Rosa, Scognamiglio Vincenza, Simeone Domenica, Venditto Mario, Vergona Gabriella, Verolla Assunta, rappresentati e difesi dagli avv. Guido Marone, Ivan Del Giudice, con domicilio eletto presso Tar Lazio Segreteria Tar Lazio in Roma, Via Flaminia, 189; Donnarumma Domenico, rappresentato e difeso dagli avv. Ivan Del Giudice, Guido Marone, con domicilio eletto presso lo studio degli avvocati in Napoli e pertanto, ai sensi dell’art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del TAR del Lazio in Roma, Via Flaminia, 189;
contro
Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
del D.M. n. 235/2014 con il quale veniva disciplinato il procedimento di integrazione ed aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per gli a.s. 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, nella parte in cui non consentono l’inserimento dei ricorrenti in III fascia o in fascia aggiuntiva nonché nella parte in cui prevedono la modalità telematica come esclusiva per l’inoltro delle domande;
di ogni altro atto premesso, connesso e consequenziale;
nonché, quanto ai motivi aggiunti, delle graduatorie provinciali ad esaurimento ex art. 1, comma 605 lettera c) e 607 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come specificatamente indicate nell’epigrafe dei motivi aggiunti;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2015 la dott.ssa Emanuela Loria e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, notificato il 09 giugno 2014 e depositato il 25 giugno 2014, i ricorrenti sopraindicati hanno impugnato il decreto ministeriale n. 235/2014 con il quale veniva disciplinato il procedimento di integrazione ed aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per gli a.s. 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, nella parte in cui non è stato consentita l’inserimento dei ricorrenti in III fascia o in fascia aggiuntiva nonché nella parte in cui è stata prevista la modalità telematica come esclusiva per l’inoltro delle domande.
Con l’ordinanza n. 3303/2014, emessa all’esito della camera di consiglio del 17 luglio 2014, l’istanza cautelare è stata respinta.
Con istanza in data 23 ottobre 2014 i ricorrenti hanno chiesto la correzione di un errore materiale nell’ordinanza n. 3303/2014 del 17 luglio 2014, in cui non era stato inserito il nominativo di una delle ricorrenti.
L’errore veniva corretto con ordinanza n. 12386 del 09 aprile 2014.
Motivi aggiunti (notificati in data 20 ottobre 2014 e depositati in data 29/10/2014) sono stati presentati al fine di censurare le Graduatorie Provinciali ad esaurimento ai sensi dell’art. 1, commi 601 lettera c) e 607, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, così come elencate nell’epigrafe del medesimo atto di motivi aggiunti.
Alla camera di consiglio del 23 aprile 2015 avvisate le parti in ordine al possibile profilo di difetto di giurisdizione (secondo la giurisprudenza già adotta in casi analoghi dalla Sezione), e rilevato che le stesse parti non hanno dichiarato l'intenzione di proporre ulteriori motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza e altresì sentite le stesse in ordine alla e possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a., la causa è stata introitata per la decisione.
1. Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.
I ricorrenti contestano la loro mancata inclusione nelle graduatorie permanenti (diventate “ad esaurimento”), il fatto che sia stata consentita la presentazione della domanda di inserimento con la sola modalità on line (a loro non consentita in quanto riservata esclusivamente a coloro che già erano inseriti nelle graduatorie ad esaurimento) e la pubblicazione delle graduatorie per le varie classi di concorso in cui non sono stati inseriti i loro nominativi.
2. In ordine alla questione dell’aggiornamento delle graduatorie permanenti del personale della scuola docente e non docente, trasformate in graduatorie ad esaurimento dal legislatore con l’art. 1, comma 605 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la c.d. privatizzazione del rapporto di lavoro nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, avvenuta a partire dal 1993 con il d.lgs. 3 febbraio, n. 29, come rilevato nella sentenza 13 aprile 2012 n. 3368, non vi era una posizione univoca dei T.A.R., nella considerazione che l’art. 68 da detta norma recato, come modificata dal successivo d.lgs. n. 80 del 31 marzo 1998, lasciava alla giurisdizione del G.A. le controversie inerenti i concorsi di accesso, nel caso, alle