TAR Salerno, sez. I, sentenza 2012-09-28, n. 201201714
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Testo completo
N. 01714/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00617/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 617 del 2012, proposto da:
A Viaggi di A Carmine & C. Snc, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. G A, con domicilio eletto in Salerno, alla via A. Diaz, n. 32, c/o avv. Fiore;
contro
Comune di Vallo della Lucania, in persona del Sindaco in carica pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. A M, con domicilio eletto in Salerno, alla via L. Cassese, n. 19 c/o avv. Lamberti;
nei confronti di
a) Co.Sa.T. Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore ¸ rappresentata e difesa dagli avv. Alessandro Cagnoli e Andrea Oteri, con domicilio eletto in Salerno, P. Principe Amedeo, n.1; b) Rti Crystal Tour/Eliseo Viaggi Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per l'annullamento
della determina n.195/2012, con cui è stata disposta l'aggiudicazione definitiva del servizio di trasporto scolastico per il periodo 15.09.2011-30.06.2014.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Vallo della Lucania in Persona del Sindaco P.T. e di Co.Sa.T. Srl;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2012 il dott. Giovanni Grasso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
LETTO il ricorso, notificato in data 12 aprile 2012 e ritualmente depositato il 26 aprile successivo, con il quale la società A Viaggi, come in atti rappresentata e difesa, ha impugnato gli sfavorevoli esiti della procedura evidenziale indetta, con determinazione in data 16 settembre 2011, dal Comune di Vallo della Lucania per l’affidamento, giusta il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, del servizio di trasporto scolastico per gli anni 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014;
CONSIDERATO che, a sostegno del proposto gravame, la ricorrente – collocatasi terza nella graduatoria predisposta ed approvata dalla stazione appaltante – ha, in via principale, censurato la mancata esclusione della