TAR Ancona, sez. I, sentenza 2012-02-24, n. 201200147

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2012-02-24, n. 201200147
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201200147
Data del deposito : 24 febbraio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00848/2011 REG.RIC.

N. 00147/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00848/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 848 del 2011, proposto da:
Comune di Cingoli, rappresentato e difeso dall'avv. R F, con domicilio eletto presso l’Avv. F P, in Ancona, corso Mazzini, 73;

contro

COSMARI - Consorzio Obbligatorio, rappresentato e difeso dagli avv. L F, D S, con domicilio eletto presso l’Avv. Gian Luca Grisanti, in Ancona, via Goito, 4;

Provincia di Macerata, rappresentata e difesa dagli avv. F G, S S, con domicilio eletto presso l’Avv. P Coni, in Ancona, via Cardeto, 16;

ATO (Ambiente Ottimale) N.3 Macerata, Comune di San Severino Marche, Comune di Treia, Comune di Camerino, Comune di Mogliano, Regione Marche, Raggruppamento Temporaneo di Professionisti Studio Geotecnico Italiano Srl, Soprintendenza Per i Beni Architettonici e Per il Paesaggio delle Marche, Ministero Per i Beni e Le Attività Culturali, Corpo Forestale dello Stato Coordinamento Provinciale di Macerata, Azienda Sanitaria Unica Regionale –

ASUR

Marche,

ARPAM

Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche, non costituiti;

per l'annullamento, previa sospensione,

di tutti gli atti e provvedimenti di autorizzazione paesaggistica e A.I.A. riferiti al progetto di realizzazione di una discarica per rifiuti non pericolosi in località F M del Comune di Cingoli.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di COSMARI - Consorzio Obbligatorio e della Provincia di Macerata;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto il dispositivo di sentenza 10/2/2012, n. 102;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2012 il dott. T C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



1. Il Comune di Cingoli impugna i provvedimenti con cui la Provincia di Macerata ha rilasciato al COSMARI:

- il parere favorevole di compatibilità ambientale in sede di V.I.A. e l’autorizzazione paesaggistica (determinazione dirigenziale n. 204/2011);

- l’autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) e l’autorizzazione unica di cui all’art. 208 D.Lgs. n. 152/2006 (deliberazione di G.P. n. 35/2011),

riferite al progetto di una discarica per rifiuti urbani non pericolosi da realizzare nella località F M dello stesso comune.

Vengono altresì impugnati tutti gli atti e provvedimenti che, a partire dal 2001, hanno caratterizzato il lungo procedimento che, partire dall’individuazione dei siti potenzialmente idonei ad ospitare discariche nel territorio provinciale, si è concluso con l’adozione dei provvedimenti di localizzazione della discarica per cui è causa (alcuni di tali atti, indicati nell’epigrafe del ricorso, erano stati già impugnati dal Comune e da altri cittadini, ma i relativi ricorsi sono stati dichiarati inammissibili per difetto di interesse attuale ad agire con sentenza n. 517/2009 di questo Tribunale, confermata dalla sentenza n. 7461/2010 della Sez. V del Consiglio di Stato).



2. In questa sede, l’amministrazione comunale in parte ribadisce le censure già formulate nel precedente ricorso e in parte solleva nuove censure.

Questi i motivi di ricorso:

- mancato formale recepimento nel Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR) dello studio dell’Università di Ancona che, nel 2001, aveva individuato nel territorio della provincia di Macerata nove siti idonei all’ubicazione di discariche, fra cui quello di F M. Tale studio fu approvato con deliberazione di G.P. n. 345/2001, mentre il recepimento avrebbe dovuto essere disposto dal Consiglio Provinciale, trattandosi di integrazione del PPGR;

- il progetto de quo non avrebbe pertanto potuto essere nemmeno sottoposto a V.I.A., essendo stato abrogato per incompatibilità con la normativa sopravvenuta il DPR 27/12/1988 (che consentiva invece di sottoporre il progetto a V.I.A. anche prima della formale individuazione del sito destinato ad ospitare l’opera);

- incompetenza della Provincia e del COSMARI ad adottare atti di localizzazione di nuove discariche, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006 (nel prosieguo T.U.A.). In ogni caso, nella deliberazione di G.P. n. 345/2001 la Provincia aveva riservato a sé l’adozione dei futuri atti di progettazione e realizzazione delle discariche, il che conferma vieppiù l’incompetenza del COSMARI;

- in ogni caso, il PPGR doveva essere adeguato alle norme del sopravvenuto D.Lgs. n. 36/2003;

- difetto di motivazione e di istruttoria, con riguardo alla scelta di un sito che, nella graduatoria contenuta nello studio approvato con deliberazione di G.P. n. 345/2001, figurava solo al sesto posto fra i siti idonei;

- violazione allegato 1.1. al D.Lgs. n. 36/2003 (in base al quale nella localizzazione di nuove discariche sono da privilegiare siti già degradati e da ripristinare sotto il profilo paesaggistico, nel mentre F M è una località incontaminata in cui operano diverse e rinomate attività turistico - ricettive);

- omessa comparazione degli interessi contrapposti (a fronte della maggiore “comodità” del sito di F M, il COSMARI avrebbe dovuto tenere conto degli altri interessi che saranno lesi dall’impianto, a cominciare dalla salute umana per finire con l’esigenza di conservazione dell’ambiente e del paesaggio, che sono funzionali anche alle attività turistico – ricettive presenti nella zona);

- illegittimità derivata del parere favorevole V.I.A. e dell’autorizzazione paesaggistica, in quanto la Provincia si è pronunciata su un progetto che è stato illegittimamente approvato;

- la V.I.A. ha riguardato il progetto definitivo e non quello preliminare;

- incompetenza della Provincia a pronunciarsi in sede di V.I.A. a seguito dell’entrata in vigore del T.U.A. o, in subordine, incostituzionalità della L.R. Marche n. 9/2011 (che attribuisce il relativo potere alle Province);

- nel merito, il parere V.I.A. contiene solo pedissequi richiami al progetto presentato dal COSMARI e non prende in esame le numerose osservazioni presentate dal Comune di Cingoli e da altri cittadini nel corso del procedimento;

- in particolare, non sono state approfondite le questioni relative alla tutela della falda acquifera, alla captazione del biogas, alla potenza termica della torcia dell’impianto di captazione del biogas, alla stima dei SOV, alle emissioni in atmosfera, all’idoneità dei silos di stoccaggio del percolato, all’inquinamento acustico, alle interferenze con le numerose attività turistico - ricettive e con alcuni immobili di pregio storico ed architettonico situati nelle vicinanze;

- le numerose prescrizioni imposte dalla Provincia nel parere V.I.A. dimostrano che il progetto non era assentibile;

- inapplicabilità dell’esenzione dalle prescrizioni di tutela del Piano Paesistico Ambientale Regionale (PPAR), in quanto il D.Lgs. n. 36/2003 stabilisce che eventuali deroghe debbono essere autorizzate dalla Regione;

- erroneità delle distanze dai recettori sensibili che risultano dai provvedimenti impugnati;

- omesso esame delle opzioni alternative, ivi inclusa la c.d. opzione zero;

- illegittimità derivata dell’A.I.A.;

- illegittimità propria dell’A.I.A. per violazione dell’art. 29- sexies T.U.A. e per omessa determinazione dei valori - limite di emissioni;

- illegittimità della deliberazione di G.P. n. 36/2011;

- carenza di potere espropriativo in capo al COSMARI.



3. Si sono costituiti la Provincia e il COSMARI, chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza del 9 febbraio 2012 la causa è stata trattenuta per la decisione di merito.

DIRITTO



1. Ai fini di una più agevole trattazione delle numerose censure formulate dal Comune di Cingoli, le stesse possono essere suddivise, in base al loro oggetto, nei seguenti tre gruppi:

- illegittimità dell’iter pianificatorio posto in essere dalla Provincia e dal COSMARI. Sostanzialmente, si deduce l’incompetenza del COSMARI ad individuare il sito di localizzazione della discarica consortile (mentre a ciò avrebbe dovuto provvedere la Provincia) e il fatto che il sito di F M non è previsto dal vigente PPGR;

- incompatibilità sopravvenuta della pianificazione regionale e provinciale a seguito dell’entrata in vigore del T.U.A. e del D.Lgs. n. 36/2003;

- illegittimità propria (oltre che derivata) del parere V.I.A. e dell’A.I.A., in ragione delle numerose carenze del progetto presentato dal COSMARI (carenze che sarebbero dimostrate dal fatto che la Provincia lo ha approvato con numerosissime prescrizioni, alcune delle quali meramente teoriche e non verificabili quanto all’efficacia).

All’interno di ciascuno dei tre gruppi suindicati sono poi contenute doglianze più specifiche, di cui si darà ugualmente conto nel prosieguo della trattazione.



2. In via preliminare, il Collegio osserva che su alcuni dei profili di illegittimità sopra indicati il Tribunale si è già pronunciato con la citata sentenza n. 517/2009, confermata dalla sentenza n. 7461/2010 della Sez. V del Consiglio di Stato. In tali decisioni, sono stati affermati i seguenti principi, che hanno acquistato autorità di cosa giudicata:

- non risponde al vero che, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006, la previgente pianificazione regionale e infraregionale di settore doveva essere considerata caducata per incompatibilità con il T.U.A.;

- la deliberazione di G.P. n. 345/2001 ha integrato il PPGR, in particolare per quanto concerne l’individuazione di aree idonee alla localizzazione di discariche;

- tale deliberazione (e con essa lo studio svolto dall’Università di Ancona) non è stata mai impugnata tempestivamente da chicchessia e/o annullata;

- la normativa sopravvenuta ( id est , il D.Lgs. n. 36/2003) si applica solo in relazione ai criteri di progettazione delle discariche, per cui il rispetto della stessa è oggetto di verifica nell’ambito del procedimento di cui all’art. 208 T.U.A. (che comprende anche la procedura di A.I.A.);

- i Consorzi di gestione costituiti ai sensi della precedente normativa continuano ad esercitare le proprie attribuzioni stante la mancata costituzione delle Autorità d’Ambito;

- anche la successiva L.R. n. 24/2009 ha confermato questo assetto;

- la formale localizzazione delle discariche avviene con il rilascio dell’autorizzazione ex art. 208 T.U.A.;

- le questioni di carattere tecnico afferenti il progetto elaborato dal COSMARI sono oggetto dei procedimenti di V.I.A. e A.I.A. e dunque eventuali censure afferenti gli esiti di tali procedimenti possono essere fatti valere nei riguardi degli atti terminali (autorizzazione ex art. 208 e A.I.A., nonché il propedeutico parere favorevole di V.I.A., avente anche valore di autorizzazione paesaggistica).

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