TAR Catania, sez. II, sentenza 2019-10-01, n. 201902293

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, sentenza 2019-10-01, n. 201902293
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201902293
Data del deposito : 1 ottobre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/10/2019

N. 02293/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00458/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 458 del 2018, proposto da
G L R, rappresentato e difeso dall'avvocato G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via Vittorio E. Orlando 26;

contro

Asp 3 Catania non costituito in giudizio;

per l'esecuzione del giudicato

nascente dalla sentenza n. 2011/2017 del Tribunale di Catania, notificata il 20.06.2017;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2019 la dott.ssa Agnese Anna Barone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in esame, il ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza indicata in epigrafe recante condanna dell’ASP Catania al pagamento della somma di € 360.001,65, di cui € 312.887,07 per sorte capitale a titolo di differenza fra il trattamento economico percepito e quello corrispondente alle mansioni superiori ed € 47.114,58 a titolo di interessi dal maggio 2000 al 19.07.2013, oltre alle spese del giudizio in € 4.500,00 più accessori.

A tale riguardo parte ricorrente precisa che prima del deposito della sentenza del giudice del lavoro l'A.S.P. ha corrisposto la somma lorda di 99.144,66, di cui al netto € 57.284,39 per cui il debito residuo dell'Ente, a favore del ricorrente, è di € 260.856,99, oltre alle spese del giudizio.

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, regolarmente evocata in giudizio non si è costituita.

Alla camera di consiglio del 25 settembre 2019, il ricorso è stato posto in decisione, come da verbale.

Il ricorso è fondato non ravvisandosi motivi giustificativi dell'inadempienza dell’Azienda intimata che non ha integralmente eseguito il giudicato;
deve essere affermata la persistenza dell’obbligo da parte dell’Azienda intimata di ottemperare alla statuizione di condanna contenuta nella sentenza n. 2011/2017 del Tribunale di Catania giudicato, corrispondendo le somme ancora dovute al ricorrente entro un termine che appare equo al Collegio fissare in giorni 90 decorrenti dalla data di notifica o di comunicazione in forma amministrativa della presente decisione.

Decorso infruttuosamente il termine indicato, ai medesimi adempimenti provvederà in via sostitutiva un commissario ad acta, individuato nel Dirigente Generale del Dipartimento Pianificazione Strategia dell’Assessorato regionale della Salute, con facoltà di conferire delega per l’espletamento dell’incarico ad idoneo funzionario in possesso della necessaria professionalità. Insediandosi entro dieci giorni dalla scadenza del termine sopra indicato, il Commissario provvederà, sotto la sua personale responsabilità, entro il successivo termine di giorni 90 dal suo insediamento.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

Il compenso del commissario, da calcolare ai sensi dell'art. 2 D.M. 30 maggio 2002 e degli artt. 49 ss. D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sarà liquidato con separato decreto, previa presentazione da parte del commissario, a mandato espletato, di apposita nota specifica delle spese, contenente anche l'indicazione della misura degli onorari spettanti, da quantificare in base alla somma effettivamente pagata al ricorrente.

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