TAR Pescara, sez. I, sentenza breve 2021-02-20, n. 202100082

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Pescara, sez. I, sentenza breve 2021-02-20, n. 202100082
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Pescara
Numero : 202100082
Data del deposito : 20 febbraio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/02/2021

N. 00082/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00462/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 462 del 2020, proposto da:
L Q, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppina Iannacone, L M P, e F C, con domicilio eletto in forma digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., Università degli Studi G D'Annunzio - Chieti, in persona del Rettore p.t. rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L’Aquila, con domicilio eletto in forma digitale come in atti nonché in forma fisica in L'Aquila, presso il Complesso Monumentale di San Domenico;

per l'annullamento

1) della nota prot. n. 57249, del 24.09.2020 e notificata a mezzo P.E.C. in data 25.09.2020, con cui la Segreteria Studenti dell'Università “G. d'Annunzio” di Chieti negava l'iscrizione agli anni successivi al primo del CdL in Medicina del ricorrente e di tutti gli allegati (doc. n. 2);

2) del verbale di valutazione della Commissione del 21.9.2020 prot. N. 131/2020 per rilascio del Nulla osta iscrizione ad anni successivi al Primo

CDL

Magistrale in Medicina e Chirurgia (doc. n. 3);

3) per quanto occorrer possa e nei limiti di interesse, dell'avviso di trasferimento adottato dall'Università degli Studi “G. d'Annunzio” di Chieti con D.R. Rep. 2554/2019 prot. n. 88857 del 02.12.2019 e pubblicato sul sito web istituzionale dell'Ateneo in pari data nonché – ove occorra – della graduatoria pubblicata in data 12.03.2020, rettificata in data 21.04.2020 (doc. 4);

4) per quanto occorrer possa, del D.R. n. 1414/2019 del 19.07.2019 con il quale l'Università ha adottato la “Disciplina trasferimenti e passaggi” pubblicata sul sito web dell'Ateneo in data 22.07.2019 in allegato al Manifesto degli Studi per l'a.a. 2019/2020 (doc. n. 5);

5) ove occorra e nei limiti di interesse del D.R. n. 932/2020 del 24.07.2020 pubblicato sul sito istituzionale dell'Ateneo in data 28.07.2020 in allegato al Manifesto degli Studi per l'a.a. 2020/2021 (doc. n. 6);

6) per quanto occorrer possa, del D.R. adottato dall'Università, n. 1198 del 3 luglio 2019 (doc. n. 7), nella parte in cui, all'art. 3, prevede illegittimi criteri di selezione per l'ammissione ad anni successivi al primo del CdL in Medicina e Chirurgia;

7) nonché – ove occorra – del D.R. n. 801/2020 prot. n. 38414 del 1° luglio 2020 nella parte in cui, all'art. 3, prevede illegittimi criteri di selezione per l'ammissione ad anni successivi al primo del CdL in Medicina e Chirurgia (doc. n. 8);

8) per quanto occorrer possa, del D.M. n. 277 del 28.03.2019 nella parte in cui, al punto 12 dell'allegato 2, subordina il trasferimento ad anni successivi al primo dei corsi di laurea a programmazione nazionale alla disponibilità di posti (doc. n. 9);

9) nonché – ove occorra – del D.M. n. 218 del 16.06.2020 nella parte in cui, ai punti 12 e 13 dell'allegato 2, subordina il trasferimento ad anni successivi al primo dei CdL a programmazione nazionale alla disponibilità di posti (doc. n. 10);

10) - anche se ignoto, di ogni altro atto precedente, successivo, conseguente e consequenziale ed in ogni caso lesivo dell'interesse della parte ricorrente ivi compreso, per quanto di interesse, il Regolamento didattico del Corso di Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi “G. D'Annunzio” di Chieti-Pescara nonché del Regolamento di Ateneo;

11) e per l'adozione delle misure cautelari, anche monocratiche volte a consentire l'ammissione, con riserva ed in sovrannumero, dell'odierna parte ricorrente ad anni successivi al primo, per l'a.a. 2019/2020, presso la facoltà di Medicina e Chirurgia;

e per l'accertamento e la declaratoria

dell'interesse e/o di ogni altra situazione giuridica soggettiva tutelabile della parte ricorrente ad ottenere l'immatricolazione e la conseguente iscrizione al corso Ordinario di Laurea in Medicina e Chirurgia dell'Università G. D'Annunzio di Chieti-Pescara con riserva, anche “in soprannumero” quale “ripetente” del primo anno o “fuori corso”, senza previo superamento del test di ingresso.


Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Università e della Ricerca e dell’Università degli Studi G D'Annunzio - Chieti;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 25 del d.l. n.137 del 28 ottobre 2020, come modificato dall’art. 1 comma 17 del d.l. 183/2020, che richiama l’applicabilità dei periodi quarto e segg. del comma 1 dell’art. 4 del d.l. n.28/2020 conv. in l. n. 70/2020 alle udienze pubbliche e camere di consiglio che si svolgono dal 9 novembre 2020 al 30 aprile 2021, stabilendo per tale periodo che gli affari passano in decisione senza discussione orale;

Relatore nella camera di consiglio da remoto del giorno 12 febbraio 2021 la dott.ssa Renata Emma Ianigro e uditi per il ricorrente l’avv. L M P e F C, e per l’Avvocatura dello Stato l’avvocato distrettuale Diana Cairo;


VISTO l’art. 60 cod. proc. amm. di cui al d.lgs. 104/2010 che consente al Giudice amministrativo, chiamato a pronunciarsi sulla domanda cautelare, di decidere il merito della causa con "sentenza in forma semplificata”, purché siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso;

sentite sul punto le parti presenti;

CONSIDERATO

che, rispetto alle istanze di iscrizione ad anni successivi al primo per le Facoltà a numero chiuso, questo T.a.r., per l’anno accademico 2019/2020, ha, in un primo momento accolto i ricorsi per silentium effettuati dagli studenti ricorrenti di provenienza da altre sedi o Facoltà, e, in seguito all’ impugnazione del bando per i trasferimenti pubblicato per il detto anno accademico il 3.12.2019 con avviso di trasferimento rep.n.2554/19 prot.88857 del 2.12.2019, a partire dal ricorso iscritto al n.189/2020 definito con sentenza n.283 del 25.09.2020, ha annullato il bando ritenendo fondate le censure circa la natura palesemente discriminatoria dell’atto in specie sul requisito del numero minimo di crediti formativi per accedere al corso;

che, con la medesima pronuncia n. 283/2020, e allo stesso modo su casi analoghi con altre successive sentenze, non fatte oggetto di gravame da parte dell’amministrazione resistente, come confermato in sede di discussione orale, questo T.a.r, avendo annullato il bando di selezione per i trasferimenti dell’anno 2019/2020, e dando atto dell’intervenuto annullamento con sentenza del Consiglio di Stato n.5429 dell’11.09.2020 del d.m. 28 giugno 2018 n.524 di determinazione del fabbisogno formativo a causa del disallineamento con la offerta formativa universitaria, e della insussistenza di un limite numerico ragionevolmente imposto per l’accesso tramite trasferimento, ha accolto i ricorsi proposti da studenti che avevano fatto domanda di trasferimento “ai fini del riesame” nelle more della elaborazione di criteri uniformi secondo i principi enunciati in motivazione e previa elaborazione di criteri generali e astratti valevoli per tutti i candidati e corsi di laurea con crediti riconoscibili;

che con la predetta pronuncia n. 5429 cit. il Consiglio di Stato dava atto che:

-per l’anno accademico 2018/2019 per la prima volta il fabbisogno era stato superiore alla complessa offerta formativa degli Atenei senza che sia stato spiegato perché mai per l’anno in questione la capacità ricettiva sia risultata più bassa rispetto agli anni precedenti;

-l’art. 3 comma 1 della legge n. 264/1999, nel fissare il riparto delle competenze in materia tra il Ministero della Salute ed il MIUR, gli impone a quest’ultimo di valutare altresì di valutare l’offerta potenziale del sistema universitario tenendo anche conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo, per cui è stretta ed autonoma competenza del Ministero e non del sistema universitario valutare l’essenza e l’efficacia dell’offerta potenziale anno per anno, nel cui giudizio entra pure il fabbisogno per assicurare un gettito omogeneo e costante di professionisti sanitari in ciascun anno accademico;

-è scorretto quindi predicare la supremazia dell’offerta formativa rispetto al fabbisogno, posto che è l’una che deve tendere verso l’altro, negli ovvi limiti della ragionevole duttilità organizzativa del sistema universitario, e non viceversa;

- gli esuberi sono da ritenersi “strutturali” a causa di un contenzioso alimentato anche da errori della P.A. specie per l’assenza di ogni seria e leale capacità di contenimento di fenomeni massivi di contenzioso che tendono a ripetersi ad intervalli regolari e che possono essere evitati con un più accorto uso da parte dell’amministrazione del contemperamento degli interessi coinvolti nel procedimento;

che, in conseguenza del predetto annullamento, il Consiglio di Stato in sede cautelare ha disposto l’iscrizione degli studenti - che avevano fatto ricorso - al secondo anno del corso di Laurea per l’anno accademico 2019/2020 con diritto a seguire le lezioni e sostenere i relativi esami (cfr ex plurimis ordinanza cautelare n. 5609 del 21.09.2020);

che, rispetto al pregresso anno accademico 2019/2020 (i cui trasferimenti potrebbero rifluire sul conteggio dei posti attualmente disponibili), contrariamente a quanto sostenuto in atti dall’amministrazione universitaria, questo T.a.r. con le pregresse pronunce non ha introdotto surrettiziamente, né in sede di ricorsi per silentium né successivamente in sede di annullamento del bando, una procedura di trasferimento c.d. “a sportello”, dal momento che alle pronunce cautelari di accoglimento sono seguite sentenze di accoglimento delle istanze di trasferimento “ai fini del riesame” che, non essendo state impugnate, avrebbero richiesto un’ulteriore attività di ottemperanza da parte dell’amministrazione, di concerto con il Ministero, che avrebbe dovuto adeguarsi, prima, al giudicato di cui alla sentenza del Consiglio di Stato n. 5429 sopra richiamata, e poi alla riedizione del potere secondo le coordinate dettate da questo T.a.r. in giudicato, per ricondurre nell’alveo della legittimità la procedura di selezione indetta per il precedente anno accademico;

che, rispetto all’anno accademico in corso 2020/2021, l’amministrazione intimata, nel motivare l’impugnato diniego, ripropone in parte le medesime motivazioni già censurate da questo T.a.r. con le predette pronunce, ed inoltre incorre nella censurata evidente, intrinseca e palese contraddittorietà, dal momento che, da un lato, oppone la necessità di presentare domanda previa pubblicazione di un bando ai sensi del regolamento di cui al

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