TAR Pescara, sez. I, sentenza breve 2021-02-20, n. 202100082
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Testo completo
Pubblicato il 20/02/2021
N. 00082/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00462/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 462 del 2020, proposto da:
L Q, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppina Iannacone, L M P, e F C, con domicilio eletto in forma digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., Università degli Studi G D'Annunzio - Chieti, in persona del Rettore p.t. rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L’Aquila, con domicilio eletto in forma digitale come in atti nonché in forma fisica in L'Aquila, presso il Complesso Monumentale di San Domenico;
per l'annullamento
1) della nota prot. n. 57249, del 24.09.2020 e notificata a mezzo P.E.C. in data 25.09.2020, con cui la Segreteria Studenti dell'Università “G. d'Annunzio” di Chieti negava l'iscrizione agli anni successivi al primo del CdL in Medicina del ricorrente e di tutti gli allegati (doc. n. 2);
2) del verbale di valutazione della Commissione del 21.9.2020 prot. N. 131/2020 per rilascio del Nulla osta iscrizione ad anni successivi al Primo CDL Magistrale in Medicina e Chirurgia (doc. n. 3);
3) per quanto occorrer possa e nei limiti di interesse, dell'avviso di trasferimento adottato dall'Università degli Studi “G. d'Annunzio” di Chieti con D.R. Rep. 2554/2019 prot. n. 88857 del 02.12.2019 e pubblicato sul sito web istituzionale dell'Ateneo in pari data nonché – ove occorra – della graduatoria pubblicata in data 12.03.2020, rettificata in data 21.04.2020 (doc. 4);
4) per quanto occorrer possa, del D.R. n. 1414/2019 del 19.07.2019 con il quale l'Università ha adottato la “Disciplina trasferimenti e passaggi” pubblicata sul sito web dell'Ateneo in data 22.07.2019 in allegato al Manifesto degli Studi per l'a.a. 2019/2020 (doc. n. 5);
5) ove occorra e nei limiti di interesse del D.R. n. 932/2020 del 24.07.2020 pubblicato sul sito istituzionale dell'Ateneo in data 28.07.2020 in allegato al Manifesto degli Studi per l'a.a. 2020/2021 (doc. n. 6);
6) per quanto occorrer possa, del D.R. adottato dall'Università, n. 1198 del 3 luglio 2019 (doc. n. 7), nella parte in cui, all'art. 3, prevede illegittimi criteri di selezione per l'ammissione ad anni successivi al primo del CdL in Medicina e Chirurgia;
7) nonché – ove occorra – del D.R. n. 801/2020 prot. n. 38414 del 1° luglio 2020 nella parte in cui, all'art. 3, prevede illegittimi criteri di selezione per l'ammissione ad anni successivi al primo del CdL in Medicina e Chirurgia (doc. n. 8);
8) per quanto occorrer possa, del D.M. n. 277 del 28.03.2019 nella parte in cui, al punto 12 dell'allegato 2, subordina il trasferimento ad anni successivi al primo dei corsi di laurea a programmazione nazionale alla disponibilità di posti (doc. n. 9);
9) nonché – ove occorra – del D.M. n. 218 del 16.06.2020 nella parte in cui, ai punti 12 e 13 dell'allegato 2, subordina il trasferimento ad anni successivi al primo dei CdL a programmazione nazionale alla disponibilità di posti (doc. n. 10);
10) - anche se ignoto, di ogni altro atto precedente, successivo, conseguente e consequenziale ed in ogni caso lesivo dell'interesse della parte ricorrente ivi compreso, per quanto di interesse, il Regolamento didattico del Corso di Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi “G. D'Annunzio” di Chieti-Pescara nonché del Regolamento di Ateneo;
11) e per l'adozione delle misure cautelari, anche monocratiche volte a consentire l'ammissione, con riserva ed in sovrannumero, dell'odierna parte ricorrente ad anni successivi al primo, per l'a.a. 2019/2020, presso la facoltà di Medicina e Chirurgia;
e per l'accertamento e la declaratoria
dell'interesse e/o di ogni altra situazione giuridica soggettiva tutelabile della parte ricorrente ad ottenere l'immatricolazione e la conseguente iscrizione al corso Ordinario di Laurea in Medicina e Chirurgia dell'Università G. D'Annunzio di Chieti-Pescara con riserva, anche “in soprannumero” quale “ripetente” del primo anno o “fuori corso”, senza previo superamento del test di ingresso.
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Università e della Ricerca e dell’Università degli Studi G D'Annunzio - Chieti;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 25 del d.l. n.137 del 28 ottobre 2020, come modificato dall’art. 1 comma 17 del d.l. 183/2020, che richiama l’applicabilità dei periodi quarto e segg. del comma 1 dell’art. 4 del d.l. n.28/2020 conv. in l. n. 70/2020 alle udienze pubbliche e camere di consiglio che si svolgono dal 9 novembre 2020 al 30 aprile 2021, stabilendo per tale periodo che gli affari passano in decisione senza discussione orale;
Relatore nella camera di consiglio da remoto del giorno 12 febbraio 2021 la dott.ssa Renata Emma Ianigro e uditi per il ricorrente l’avv. L M P e F C, e per l’Avvocatura dello Stato l’avvocato distrettuale Diana Cairo;
VISTO l’art. 60 cod. proc. amm. di cui al d.lgs. 104/2010 che consente al Giudice amministrativo, chiamato a pronunciarsi sulla domanda cautelare, di decidere il merito della causa con "sentenza in forma semplificata”, purché siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso;
sentite sul punto le parti presenti;
CONSIDERATO
che, rispetto alle istanze di iscrizione ad anni successivi al primo per le Facoltà a numero chiuso, questo T.a.r., per l’anno accademico 2019/2020, ha, in un primo momento accolto i ricorsi per silentium effettuati dagli studenti ricorrenti di provenienza da altre sedi o Facoltà, e, in seguito all’ impugnazione del bando per i trasferimenti pubblicato per il detto anno accademico il 3.12.2019 con avviso di trasferimento